Revisione del sistema delle garanzie dell’Eurosistema: seconda fase della transizione alla lista unica
Nel giugno 2003 la Banca centrale europea (BCE) aveva avviato una procedura di consultazione pubblica, invitando gli operatori di mercato a esprimersi in merito a interventi atti a migliorare il sistema delle garanzie vigente nell’Eurosistema. In seguito alle positive reazioni suscitate da questa iniziativa, il Consiglio direttivo della BCE aveva approvato la graduale introduzione di una “lista unica” nell’ambito del sistema delle garanzie dell’Eurosistema (cfr. comunicato stampa del 10 maggio 2004), in sostituzione dell’attuale schema basato su due elenchi. La BCE aveva inoltre annunciato che, in una prima fase, intendeva ammettere a titolo di garanzia una nuova categoria di attività in precedenza non idonee: gli strumenti di debito denominati in euro emessi da soggetti residenti in paesi del G10 non appartenenti allo Spazio economico europeo.
Nell’ambito della seconda fase della transizione alla lista unica, il Consiglio direttivo ha ora approvato, in linea di principio, l’inclusione dei prestiti bancari di tutti i paesi dell’area dell’euro; le modalità e i tempi esatti della loro ammissione verranno comunicati a tempo debito, una volta definiti gli aspetti attuativi ancora in sospeso.
Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso che nella lista rientreranno gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali, comprendenti attualmente soltanto le cambiali ipotecarie irlandesi.
Infine, il Consiglio direttivo ha deciso di non inserire nella lista unica i titoli azionari, al momento stanziabili quali attività di secondo livello in Spagna, nei Paesi Bassi e in Portogallo. Si procederà pertanto alla loro graduale esclusione dal novero degli strumenti idonei in base a un preciso calendario, di cui verrà data comunicazione a tempo debito.
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