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COMUNICATO STAMPA

Nuova versione del documento “L’attuazione della politica monetaria unica nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema”

21 febbraio 2005

La Banca centrale europea (BCE) pubblica oggi una versione riveduta del documento dal titolo L’attuazione della politica monetaria unica nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (di seguito "Caratteristiche generali”). Il testo costituisce un allegato dell’Indirizzo BCE/2005/2 che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema. L’Indirizzo BCE/2005/2 è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE. Le modifiche in esso contenute entreranno in vigore il 30 maggio 2005, data in cui la precedente versione delle Caratteristiche generali, pubblicate nel febbraio 2004, sarà sostituita dal nuovo testo, che comprende tutti i cambiamenti dell’assetto operativo per la conduzione della politica monetaria approvati dal Consiglio direttivo a partire da tale data. Questi riguardano principalmente le norme vigenti per le attività idonee e sono connessi alla prima fase dell’introduzione di una “lista unica di garanzie" nell’assetto di politica monetaria dell’Eurosistema. Altre modifiche interessano la definizione del concetto di “stretti legami” e di “garanti” nelle operazioni con le controparti, l’estensione di 30 minuti dell’intervallo previsto per le aste veloci e l’aggiornamento dei riferimenti giuridici.

I cambiamenti relativi all’introduzione della lista unica di garanzie consistono nelle quattro misure di seguito enunciate:

  1. inclusione nella lista di primo livello di una nuova categoria di attività in precedenza non ammesse come garanzia, vale a dire degli strumenti di debito denominati in euro emessi da soggetti situati in paesi del G10 che non appartengono allo Spazio economico europeo (SEE);
  2. applicazione dei principi adottati dall’Eurosistema per valutare l’accettabilità dei mercati non regolamentati, ai fini dell’esercizio della funzione di gestione delle garanzie che gli spetta;
  3. applicazione meno rigida del criterio vigente per le attività di primo livello secondo cui ogni strumento di debito emesso da un ente creditizio deve essere dotato di un rating proprio o del rispettivo programma (da parte di un’agenzia specializzata): basterà il rating dell’emittente;
  4. a decorrere dal 30 aprile 2005, esclusione dei titoli azionari dalle liste di secondo livello delle banche centrali che attualmente li considerano idonei come garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema.

La prima misura comporta l’ammissione di taluni strumenti di debito denominati in euro che sono emessi da soggetti situati in Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti. L’Eurosistema esaminerà il regime giuridico applicabile agli emittenti di tali strumenti al fine di assicurare un’adeguata tutela dei diritti dell’Eurosistema. Qualora desiderino utilizzare strumenti non compresi nella lista delle attività idonee, le controparti dovrebbero rivolgersi alla propria banca centrale nazionale (BCN) per avere indicazioni riguardo alle procedure previste per la loro possibile inclusione. Subito dopo il 30 maggio la BCE annuncerà la data precisa dell’ammissione dei primi strumenti di debito denominati in euro emessi da soggetti situati in paesi del G10 non appartenenti al SEE.

Per quanto riguarda la seconda misura, il 10 maggio 2004 la BCE ha pubblicato un elenco preliminare di mercati non regolamentati considerati idonei (cfr. comunicato stampa dal titolo “Revisione del sistema delle garanzie dell’Eurosistema: il primo passo verso l’introduzione della lista unica”). Il 30 maggio 2005 sarà divulgato l’elenco definitivo, che in seguito verrà sottoposto a riesame almeno con cadenza annuale. Si applicheranno i seguenti principi:

  • le attività ammesse, quotate o negoziate in un mercato non regolamentato considerato idoneo saranno immediatamente accettabili come garanzia;
  • le attività ammesse, quotate o negoziate soltanto in mercati non regolamentati che al momento sono considerati idonei ma non lo saranno più a decorrere dal 30 maggio 2005 continueranno a essere accettabili fino a maggio 2007; successivamente a tale data tutte le attività scambiate solo in mercati non ancora considerati idonei non saranno più stanziabili come garanzia.

La nuova versione delle Caratteristiche generali è da oggi disponibile nel sito Internet della BCE in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. A partire dal 25 marzo sarà inoltre possibile richiederne copia cartacea, a titolo gratuito, alla Divisione Stampa e informazione della BCE. Il testo sarà altresì distribuito dalle BCN dei paesi dell’area dell’euro.

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