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Documento 32016D0005

Decisione (UE) 2016/457 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, sull'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2016/5)

GU L 79 del 30.3.2016, pagg. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/457/oj

30.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/41


DECISIONE (UE) 2016/457 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 marzo 2016

sull'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2016/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1) e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 4, la parte quarta, titoli I, II, IV, V, VI e VIII, e la parte sesta,

visto l'Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (2), e, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 8,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri e i requisiti minimi di qualità creditizia che determinano l'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono fissati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.

(2)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, dell'Indirizzo (UE) 510/2015 (BCE/2014/60), l'Eurosistema si riserva il diritto di stabilire se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base delle informazioni ritenute rilevanti al fine di assicurare un'adeguata protezione del rischio dell'Eurosistema.

(3)

In deroga ai requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili, l'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31 dispone che la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfa le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

(4)

In via eccezionale, la Decisione BCE/2013/13 (3) ha sospeso temporaneamente i requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. Conclusa da parte della Repubblica di Cipro l'attività di gestione del debito e confermato che essa rispettava le condizioni del programma di risanamento economico e finanziario intrapreso, la Decisione BCE/2013/22 (4) ha nuovamente ripristinato l'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, salva l'applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia e purché la Repubblica di Cipro fosse considerata uno Stato membro dell'area dell'euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

(5)

Attualmente l'articolo 1, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2014/31 dispone che, ai fini dell'articolo 8 di tale indirizzo, la Repubblica di Cipro dovrebbe essere considerata uno Stato membro dell'area dell'euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 3, di tale indirizzo dispone che gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro sono soggetti rispettivamente agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato II al citato indirizzo.

(6)

Su richiesta della Repubblica di Cipro, il programma del Fondo monetario internazionale è stato chiuso con effetto a decorrere dal 7 marzo 2016 (5). Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo sullo strumento di assistenza finanziaria tra il Meccanismo europeo di stabilità (MES), la Repubblica di Cipro e la Central Bank of Cyprus (6), il programma MES si conclude il 31 marzo 2016. Di conseguenza, a decorrere dal 1o aprile 2016, la Repubblica di Cipro non più più essere considerata uno Stato membro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. A partire da tale data cessano le condizioni per la sospensione temporanea delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema relativamente a strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/31.

(7)

Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso che, a decorrere dal 1o aprile 2016, i criteri e i requisiti minimi di qualità creditizia dell'Eurosistema dovrebbero applicarsi agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro e che tali strumenti di debito saranno assoggettati agli scarti di garanzia standard di cui all'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (7).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

1.   Ai fini dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica di Cipro non è più considerata uno Stato membro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

2.   Agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro si applicano i requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, dettati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro non sono più soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/31.

4.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e l'Indirizzo BCE/2014/31, come attuati a livello nazionale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, prevale la presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

(2)  GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28.

(3)  Decisione BCE/2013/13, del 2 maggio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GU L 133 del 17.5.2013, pag. 26).

(4)  Decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27).

(5)  Dichiarazione rilasciata dal Christine Lagarde, Direttore generale del Fondo monetario internazionale, su Cipro in data 7 marzo 2016, comunicato stampa n. 16/94.

(6)  Disponibile sul sito del MES all'indirizzo www.esm.europa.eu

(7)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


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