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Documento 32015D0007

Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea, dell' 11 febbraio 2015 , sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7)

GU L 84 del 28.3.2015, pagg. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2019; abrogato da 32019D0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/530/oj

28.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/67


DECISIONE (UE) 2015/530 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 febbraio 2015

sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 30 e l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

Visto il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 10, paragrafi 4 e 5,

Considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti o delle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante saranno calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e saranno basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

(2)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati ai fini della determinazione del contributo individuale annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato saranno costituiti dall'ammontare, al termine dell'anno civile, i) delle attività totali e ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione saranno determinati e raccolti conformemente a una decisione della Banca centrale europea (BCE) che delinei la metodologia e le procedure applicabili.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1024/2013, ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione i gruppi vigilati dovrebbero, di regola, escludere le attività delle filiazioni situate in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i gruppi vigilati possono decidere di non scomputare tali attività nella determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione. Tuttavia, il costo dell'effettuazione di un simile calcolo non dovrebbe eccedere la riduzione attesa nel contributo per le attività di vigilanza.

(5)

L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che le autorità nazionali competenti (ANC) debbano comunicare i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE in conformità alle procedure stabilite dalla BCE.

(6)

L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità alle procedure da essa stabilite.

(7)

Di conseguenza, la presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione e il calcolo di tali fattori, compresi i casi in cui il soggetto obbligato al pagamento ometta di fornirli, nonché le procedure per la trasmissione da parte delle ANC alla BCE dei fattori per il calcolo della contribuzione. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di comunicare le informazioni alla BCE.

(8)

Per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza esigibili nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC sulla base dei modelli contenuti negli Allegati I e II alla presente decisione.

(9)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante, o da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si dovrebbe tener conto del parere del Comitato per le statistiche (CST) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Le ANC e gli altri Comitati del SEBC potranno pertanto proporre tali modifiche tecniche agli allegati attraverso il CST,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure indicate nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati, e per la comunicazione di tali fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.

La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alla seguente definizione:

 

per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l'ANC interessata.

Articolo 3

Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento

I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi alle ANC dai soggetti obbligati al pagamento mediante i modelli contenuti negli allegati I e II alla presente decisione. Sono altresì trasmesse alle ANC le dichiarazioni del revisore in conformità all'articolo 7. Nel caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi, i soggetti obbligati al pagamento forniscono una spiegazione del metodo usato per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) nello spazio a tal fine predisposto nel modello.

Articolo 4

Date di invio

1.   Le ANC trasmettono alla BCE i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione entro e non oltre la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio indicate nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati. La BCE rende definitivi i dati il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di invio interessata.

2.   Nel momento in cui rende definitivi i dati in conformità al paragrafo 1, la BCE garantisce ai soggetti obbligati al pagamento l'accesso a tali dati definitivi. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di cinque giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nel caso in cui li considerino non corretti. Di seguito, si procede all'applicazione dei fattori per il calcolo della contribuzione per determinare i contributi annuali per l'attività di vigilanza.

Articolo 5

Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e assicurano la qualità e l'affidabilità dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione trasmessi alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se i fattori per il calcolo della contribuzione siano stati calcolati in linea con la metodologia indicata all'articolo 7. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati.

Articolo 6

Frequenza di segnalazione e data di riferimento per la prima segnalazione

I dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi alle ANC dai soggetti obbligati al pagamento su base annuale. La data di riferimento per la prima segnalazione per i fattori per il calcolo della contribuzione è il 31 dicembre 2014.

Articolo 7

Metodologia per il calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione

1.   Il dato relativo all'importo complessivo dell'esposizione al rischio da segnalare è ricavato dalla regolare segnalazione effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (3). Si applicano i seguenti requisiti di calcolo specifici.

a)

Per un gruppo vigilato che non ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo è determinato facendo riferimento al modello «Requisiti di fondi propri» del Common Solvency Ratio Reporting (COREP) contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri»).

b)

Per un gruppo vigilato che ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, con l'opzione di dedurre il contributo delle filiazioni che sono stabilite in uno Stato membro non partecipante o in paesi terzi dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, facendo riferimento al modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Se i dati sul contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi non sono disponibili nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza i soggetti obbligati al pagamento possono trasmettere essi stessi tali dati alle ANC.

c)

Se l'ente creditizio tenuto a contribuzione non fa parte di un gruppo vigilato, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri.

2.   Il dato relativo alle attività totali da segnalare dovrebbe corrispondere all'importo delle attività totali indicato dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4). Se le attività totali non possono essere determinate facendo riferimento a tale articolo, sono determinate sulla base dei dati seguenti.

a)

Per un gruppo vigilato che ha esclusivamente filiazioni stabilite negli Stati membri partecipanti, per determinare le attività totali si utilizzano i pacchetti di segnalazioni (reporting packages) usati dai soggetti vigilati per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Un revisore certifica le attività totali del gruppo vigilato effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni.

b)

Per un ente creditizio tenuto a contribuzione che non fa parte di un gruppo vigilato ma ha una impresa madre stabilita in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, per determinare le attività totali si utilizzano i pacchetti di segnalazioni usati dall'ente creditizio tenuto a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Un revisore certifica le attività totali dell'ente creditizio tenuto a contribuzione effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni.

c)

Nel caso in cui le attività totali di una succursale tenuta a contribuzione siano calcolate sulla base di dati statistici segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (5), un revisore certifica le attività totali della succursale tenuta a contribuzione effettuando un'appropriata verifica del suo bilancio.

3.   Per un gruppo vigilato che ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi, le attività totali sono determinate in conformità a una delle seguenti opzioni.

a)

Le attività totali possono essere determinate sulla base dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) (incluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi). Se le attività totali non possono essere determinate facendo riferimento a tale articolo, sono determinate in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.

b)

Le attività totali possono essere determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all'interno del gruppo stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare nel processo di consolidamento le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti. L'avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato dovrebbe essere incluso nell'aggregazione; l'esclusione dell'avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all'importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

Articolo 8

Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche richieste

Nel caso in cui un fattore per il calcolo della contribuzione non sia segnalato o le correzioni o modifiche che erano state richieste non siano trasmesse da un soggetto obbligato al pagamento, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo mancante.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sull'onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 febbraio 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

 

Calcolo dei contributi

Periodo di riferimento

 

NOME

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Data

 

Codice IFM

 

 

Codice LEI

 

 

Voce

 

Tipo di ente

Fonte dell'importo dell'esposizione al rischio

Importo dell'esposizione al rischio

Osservazioni

 

 

010

020

030

040

010

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

(1), (2), (3) o (4)

COREP C 02.00, riga 010

 

 

020

CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi

(4)

COREP C06.02, colonna 250 (SOMMA)

 

 

021

Soggetto 1

(4)

 

 

 

.

Soggetto 2

(4)

 

 

 

.

Soggetto 3

(4)

 

 

 

N

Soggetto N

(4)

 

 

 

030

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi: la voce 030 è pari alla differenza tra 010 e 020

(4)

 

 

 

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.


ALLEGATO II

 

Calcolo dei contributi

Periodo di riferimento

 

NOME

 

ATTIVITÀ TOTALI

Data

 

Codice IFM

 

 

Codice LEI

 

 

Voce

 

Tipo di ente

Conferma della verifica del revisore (Sì/No)

Totale delle attività

Osservazioni

 

 

010

020

030

040

010

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) o b), della presente decisione

(6) o (7)

 

 

 

030

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 — 032 + 033 — 034)

(8)

 

 

 

031

Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti

 

 

 

 

032

Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l'eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) — facoltativo

 

 

 

 

033

Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato — obbligatorio

 

 

 

 

034

Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi- facoltativo

 

 

 

 

040

Attività totali del soggetto o gruppo vigilato classificato come meno significativo sulla base di una decisione della BCE adottata in conformità all'art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con gli articoli 70, paragrafo 1, e 71 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e l'articolo 10, paragrafo 3, lettera d, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

(9)

 

 

 

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.


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