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Documento 32015D0005

Decisione (UE) 2015/299 della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2015 , che modifica la Decisione BCE/2014/34 relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2015/5)

GU L 53 del 25.2.2015, pagg. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/299/oj

25.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/27


DECISIONE (UE) 2015/299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 febbraio 2015

che modifica la Decisione BCE/2014/34 relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2015/5)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1),

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(2)

Il 22 gennaio 2015, al fine di rafforzare l'efficacia delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT), il Consiglio direttivo ha deciso di eliminare il differenziale rispetto al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali (ORP), pari a 10 punti base, per le OMRLT che saranno effettuate tra marzo 2015 e giugno 2016. L'eliminazione del differenziale riflette la riduzione dei premi a termine degli strumenti di finanziamento degli enti basati sul mercato, a seguito dell'annuncio delle OMRLT il 5 giugno 2014. La decisione non incide sul tasso di interesse che è applicato alle prime OMRLT effettuate nel settembre e nel dicembre 2014. Tale tasso rimane pertanto invariato, è cioè fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le ORP applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base.

(3)

In aggiunta, sono necessarie alcune correzioni minori alla Decisione BCE/2014/34 (2).

(4)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/34 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2014/34 è modificata come segue:

1.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Interesse

Con riferimento alle OMRLT effettuate nel settembre 2014 e nel dicembre 2014, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base. Con riferimento alle OMRLT effettuate dal marzo 2015 al giugno 2016, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT.

Gli interessi sono corrisposti posticipatamente al momento della scadenza dell'operazione, o al momento del rimborso anticipato di cui agli articoli 6 e 7, secondo i casi.»

;

2.

Nell'allegato I, al paragrafo 1 (Calcolo dei limiti di prestito), la seconda tabella è sostituita dalla seguente:

«k

Mese della OMRLT

Mese di aggiudicazione di riferimento

CNLk

3

mar 2015

gen 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL gen 2015

4

giu 2015

apr 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL apr 2015

5

set 2015

lug 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL lug 2015

6

dic 2015

ott 2015

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL ott 2015

7

mar 2016

gen 2016

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL gen 2016

8

giu 2016

apr 2016

NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL apr 2016»

3.

Nell'allegato I, al paragrafo 2 (Calcolo dei rimborsi anticipati obbligatori), la formula relativa a «Il rimborso anticipato obbligatorio nel settembre 2016 di un partecipante» è sostituita dalla seguente:

«Formula, ifFormula»

4.

Nell'allegato I, la terza nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«Per le OMRLT da effettuare nel marzo 2015 (k = 3), il vincolo è C 3max{0, AA 3}.»

;

5.

Nell'allegato II, la quarta nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«La classificazione settoriale delle società holding delle società non finanziarie nel Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è stata modificata nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) per riflettere i cambiamenti negli standard statistici internazionali. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le società holding delle società non finanziarie sono riclassificate come società finanziarie. La segnalazione nell'ambito delle OMRLT deve, in linea di principio, essere in linea con il quadro VDB: a decorrere dal dicembre 2014 i dati non devono riguardare le società holding e gli aggiustamenti devono essere trasmessi di conseguenza.»

;

6.

Nell'allegato II, la tredicesima nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«Gli effetti della riclassificazione delle società holding delle società non finanziarie come società finanziarie, che ha avuto luogo nel mese di dicembre 2014, dovrebbero essere registrati alla voce 3.2C.»

.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 febbraio 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).


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