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Documento 32014D0035(01)

2014/533/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 13 agosto 2014 , sull'identificazione di TARGET2 come sistema di pagamento di importanza sistemica ai sensi del Regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/35)

GU L 245 del 20.8.2014, pagg. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/533/oj

20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/5


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 agosto 2014

sull'identificazione di TARGET2 come sistema di pagamento di importanza sistemica ai sensi del Regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica

(BCE/2014/35)

(2014/533/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

Visto il Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue

(1)

Il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell'articolo 3.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali (in appresso lo «Statuto del SEBC») attribuiscono all'Eurosistema il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2)

L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, tra l'altro, mediante l'esercizio di compiti di sorveglianza.

(3)

La Banca centrale europea (BCE) ha dato attuazione ai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari elaborati dal Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e dal Comitato tecnico dell'organizzazione internazionale delle commissioni dei valori immobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) (in appresso i «principi CPSS-IOSCO») che armonizzano e rafforzano le regole internazionali in materia di supervisione concernenti, tra gli altri, i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS), mediante il Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

(4)

Al fine di dare corso all'esercizio di identificazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) per TARGET2, il Consiglio direttivo sta verificando che sia soddisfatto il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), e che due su quattro dei criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 795/2014 siano soddisfatti, come indicato nell'allegato alla presente decisione. Ai fini dell'esercizio di verificazione sul quale la presente decisione si basa, sono stati utilizzati dati pubblici relativi all'anno civile 2012, in combinazione con le risposte fornite nell'inchiesta condotta dalla BCE.

(5)

Ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27 (2) TARGET 2 ha una struttura decentralizzata che collega tra loro una molteplicità di sistemi di pagamento. I sistemi componenti di TARGET2 sono armonizzati nella misura più ampia possibile, con alcune eccezioni in caso di restrizioni imposte dal diritto nazionale. TARGET2 è caratterizzato da una piattaforma tecnica unica denominata piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Il Consiglio direttivo ha competenza ultima rispetto a TARGET2 e ne tutela la funzione pubblica. Tale regime di governance si riflette sul controllo dei sistemi componenti di TARGET2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo1

Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato di cui al Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

Articolo 2

Identificazione di SISP e gestore di SISP

1.   I sistemi componenti di TARGET2 che soddisfano il criterio di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) sono identificati, nel loro insieme, come un sistema di pagamento di importanza sistemica ai fini del Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

2.   I gestori dei sistemi componenti di TARGET2 di cui al paragrafo 1 garantiscono la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 del Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

Articolo 3

Autorità competente

LA BCE è l'autorità competente per la sorveglianza di TARGET2.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 agosto 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 217, 23.7.2014, pag. 16.

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, TARGET2) valutato in rapporto ai criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28)

Criterio

TARGET2

a)

idoneo a essere notificato ai sensi della Direttiva 98/26/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio da parte di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero il cui gestore è insediato nell'area dell'euro.

Componenti di TARGET2 oggetto di notifica come sistemi ai sensi della Direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l'euro:

TARGET2-OeNB

TARGET2-BE

TARGET2-CY

TARGET2-Eesti

TARGET2-Suomen Pankki-järjestelmä

TARGET2-Banque de France

TARGET2-BBk

TARGET2-ECB

TARGET2-GR

TARGET2-Ireland

TARGET2-Banca d'Italia

TARGET2-Latvija

TARGET2-LU

TARGET2 Malta

TARGET2-NL

TARGET2-PT

TARGET2-Banco de España (TARGET2-BE)

TARGET2-SK

TARGET2-Slovenija

Criterio soddisfatto

b) i)

valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati pari o superiore all'importo di 10 miliardi di euro

Valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati: 2 777 miliardi di EUR

Criterio soddisfatto

b) ii)

quota di mercato pari o superiore ad almeno una di quelle di seguito indicate:

15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro; ovvero

5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro; ovvero

75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello dello Stato membro la cui moneta è l'euro

 

b) iii)

attività transfrontaliera, ossia con partecipanti insediati in un paese diverso da quello del gestore del SIPS e/o mediante collegamenti transfrontalieri con altri sistemi di pagamento, che coinvolge cinque o più paesi e genera come minimo il 33 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro elaborati

 

b) iv)

utilizzo per il regolamento di altre IFM.

I sistemi di componenti di TARGET2 sono utilizzati per il regolamento di IFM

Criterio soddisfatto


(1)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).


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