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Documento 32014D0029(01)

2014/477/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014 , relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2014/29)

GU L 214 del 19.7.2014, pagg. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 20/08/2023; abrogato da 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/477/oj

19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/34


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2014

relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

(BCE/2014/29)

(2014/477/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue

(1)

Gli enti creditizi assoggettati a regolari obblighi di segnalazione in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4).

(2)

Nel quadro dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 10243/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti stabiliti all'articolo 4 di detto regolamento, a fini di vigilanza prudenziale. LA BCE, nell'esercizio di tali compiti, garantisce l'osservanza delle disposizioni del diritto dell'Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali per ciò che concerne la segnalazione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, sia la BCE che le autorità nazionali competente sono tenute allo scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

In conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del regolamento quadro sull'MVU, i soggetti vigilati hanno l'obbligo di comunicare alla rispettiva autorità nazionale competente qualsiasi informazione da segnalare regolarmente, in conformità al pertinente diritto dell'Unione. Salva contraria specifica disposizione, tutte le informazioni segnalate da parte dei soggetti vigilati saranno trasmesse alle autorità nazioni competenti. Tali autorità eseguiranno le verifiche iniziali sui dati e metteranno a disposizione della BCE le informazioni segnalate dai soggetti vigilati.

(5)

Per l'esercizio dei compiti della BCE in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, è necessario precisare ulteriormente le modalità con le quale le autorità nazionali competenti trasmettono alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati. In particolare è opportuno precisare ulteriormente i formati, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono trasmesse, nonché i dettagli dei controlli di qualità che le autorità nazionali competenti dovrebbero effettuare prima di sottoporre le informazioni alla BCE.

(6)

In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti che assolvono compiti in materia di vigilanza sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 37 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e al pertinente diritto dell'Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle previsioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale previste nella Direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo1

Ambito d'applicazione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento quadro sull'MVU:

Articolo 3

Date d'invio

Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai gruppi e dai soggetti vigilati alle date d'invio di seguito indicate:

1)

entro le 12:00 ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (6) del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con riferimento a:

a)

gruppi vigilati significativi al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;

b)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

c)

gruppi vigilati a livello subconsolidato e soggetti vigilati facenti parte di un gruppo vigilato quando sono classificati come significativi secondo il criterio dei tre enti creditizi più significativi nel rispettivo Stato membro;

d)

altri gruppi e soggetti vigilati compresi nella lista di enti contemplati dalle segnalazioni all'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 3 della Decisione EBA/DC/090 (7);

2)

entro la fine della giornata lavorativa del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con riferimento a:

a)

gruppi vigilati significativi a livello subconsolidato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

b)

soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

3)

entro la fine della giornata lavorativa del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/1024 della Commissione con riferimento a:

a)

gruppi vigilati meno significativi al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1.

b)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

4)

entro la fine della giornata lavorativa del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/1024 con riferimento a:

a)

gruppi vigilati meno significativi a livello subconsolidato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

b)

soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del numero 1;

Articolo 4

Controlli sulla qualità dei dati

1.   Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le regole di validazione specificate nell'allegato XV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elaborate e aggiornate dall'ABE e applicano i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

2.   Oltre all'osservanza delle regole di validazione e ai controlli di qualità, i dati sono trasmessi in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:

a)

le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e

b)

le informazioni devono essere complete; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.

Articolo 5

Informazioni qualitative

1.   Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.

2.   Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni per eventuali modifiche di rilievo.

Articolo 6

Specifiche del formato di trasmissione

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione secondo la tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

2.   I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso del (Pre-) Identificatore del soggetto giuridico.

Articolo 7

Date di riferimento per la prima segnalazione

1.   Le prime date di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono quelle indicate all'articolo 8.8.1 della Decisione EBA/DC/090.

2.   La prima data di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 è il 31 dicembre 2014.

Articolo 8

Disposizione transitoria

1.   Per la data di riferimento per le segnalazioni nell'anno 2014, le date di invio per le segnalazioni da parte delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono quelle indicate all'articolo 8.8.2 della Decisione EBA/DC/090.

2.   Dalla data di segnalazione di riferimento del 31 dicembre 2014 alla data di segnalazione di riferimento del 31 dicembre 2015, le date d'invio per le segnalazioni da parte delle autorità nazionali indicate all'articolo 3, paragrafo 3, sono la fine della giornata lavorativa del trentesimo giorno successivo a quello nel quale i soggetti vigilati hanno comunicato i dati all'autorità nazionale competente.

3.   Prima del 4 novembre 2014 le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 relativi a:

a)

Gruppi vigilati e soggetti vigilati sottoposti a valutazione approfondita ai sensi della Decisione BCE/2014/3 (8);

b)

altri gruppi e vigilati stabiliti in uno Stato membro partecipante ove compresi nella lista di enti contemplati dalle segnalazioni all'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 3 della Decisione EBA/DC/090.

Articolo 9

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.13, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.05.14, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

(7)  Decisione EBA/DC090 del 24 gennaio 2014 dell'Autorità bancaria europea sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti. Disponibile sul sito dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu

(8)  Decisione BCE/2014/3 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 107).


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