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Documento 32014R0756

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell' 8 luglio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30)

GU L 205 del 12.7.2014, pagg. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/14


REGOLAMENTO N. 756/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 luglio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2014/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2) è entrato in vigore il 27 novembre 2013 e troverà applicazione alle segnalazioni relative ai dati relativi ai tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) dal 1o gennaio 2015.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) impone la segnalazione separata dei dati sui volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati e, parallelamente, il paragrafo 4 della parte 13 dell'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/15 (3) impone altresì la fornitura di dati sui tassi di interessi applicabili ai prestiti rinegoziati.

(3)

È necessario allineare la nozione di prestiti rinegoziati di cui al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34)con l'Indirizzo BCE/2014/15, assicurando così l'appropriata registrazione delle rinegoziazioni di prestiti effettuate durante il periodo di segnalazione nel corso del quale il prestito è stato erogato nonché l'accurata segnalazione dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati nel caso di prestiti non ancora totalmente utilizzati, ad esempio prestiti utilizzati in più tranche.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo1

Modifica

Alla sezione VI della parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), il paragrafo 22 è sostituito dal seguente:

«22.

Per la segnalazione separata dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rinegoziati comprendono tutti i nuovi prestiti, diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, già erogati, ma non ancora rimborsati al momento in cui la rinegoziazione ha luogo.»

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE(2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(3)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, sulle statistiche monetarie e finanziarie (adottato il 4 aprile 2014 e disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu). Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


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