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Documento 32014O0022

2014/339/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2014/22)

GU L 168 del 7.6.2014, pagg. 118–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/09/2019; abrog. impl. da 32019O0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/339/oj

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/118


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 giugno 2014

che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/22)

(2014/339/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo può decidere volta per volta di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento.

(2)

In caso di riduzione del tasso sui depositi, le norme relative alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche di cui all'Indirizzo BCE/2014/9 (1) devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

1.   L'articolo 5, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/9 è sostituito dal seguente:

«2.   Per ogni giorno di calendario l'ammontare complessivo dei depositi overnight e a tempo determinato di tutte le amministrazioni pubbliche presso una BCN eccedente il valore più elevato tra: a) 200 milioni di EUR; ovvero b) lo 0,04 per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro nel quale la BCN ha sede, è remunerato a un tasso di interesse dello zero per cento. Se per un dato giorno il tasso sui depositi è negativo, allora si applica un tasso di interesse non superiore al tasso sui depositi. Tale disposizione fa salvo l'articolo 11, che trova applicazione solo al saldo in essere e per la scadenza residua applicabile dei depositi a tempo determinato presso le BCN il giorno di calendario precedente a quello della decisione con la quale il Consiglio direttivo fissa il tasso di interesse sui depositi sotto lo zero per cento. Un tasso di interesse negativo determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della BCN interessata, ivi compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione.»

2.   L'articolo 5, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2014/9 è sostituito dal seguente:

«3.   I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e altri programmi di sostegno finanziario assimilabili giacenti su conti accesi presso BCN sono soggetti ai tassi di rendimento di cui al paragrafo 1 ovvero remunerati al tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 2».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o dicembre 2014. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione connessi a tali misure non oltre il 31 ottobre 2014.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).


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