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Documento 32014O0010

2014/329/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 12 marzo 2014 , che modifica l'indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/10)

GU L 166 del 5.6.2014, pagg. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/04/2015; abrogato da 32014O0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/329/oj

5.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/33


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 marzo 2014

che modifica l'indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema

(BCE/2014/10)

(2014/329/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica secondo modalità uniformi.

(2)

La BCE è investita dell'autorità di formulare gli indirizzi necessari per l'attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema e le BCN hanno l'obbligo di agire secondo tali indirizzi.

(3)

In virtù dell'articolo 18.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE e le BCN hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini di tali operazioni, sono stabilite nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14 (1), nonché dalla Decisione BCE/2013/6 (2) e dalla Decisione BCE/2013/35 (3).

(4)

L'indirizzo BCE/2011/14 dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche apportate alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in relazione: a) all'estensione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione coperti da crediti da carte di credito. Ciò è preordinato a preservarne l'idoneità quali garanzie in operazioni di credito dell'Eurosistema alla luce del requisito di omogeneità per le attività che producono flussi di cassa a copertura di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione stabilito al penultimo paragrafo della sezione 6.2.1.1 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14; e b) alla revisione della classificazione di taluni rating di credito nel contesto della scala di rating armonizzato dell'Eurosistema.

(5)

L'indirizzo BCE/2011/14 dovrebbe essere altresì modificato per rispecchiare le modifiche dovute all'introduzione di miglioramenti di rilievo al sistema di banche centrali corrispondenti (correspondent central banking model, CCBM) dell'Eurosistema. In primo luogo, si è decisa l'eliminazione, a partire dal 26 maggio 2014, dell'obbligo di rimpatrio, che imponeva alle controparti dell'Eurosistema, prima di poter mobilizzare attività a garanzia di operazioni di credito dell'Eurosistema, di trasferirle al sistema di regolamento titoli (securities settlement system, SSS) del rispettivo emittente. In tal senso, dovrebbe crearsi un nuovo canale di mobilizzazione risultante dalla combinazione tra il CCBM e i collegamenti tra SSS, mediante il quale ogni SSS o collegamento idoneo possa essere utilizzato dalle controparti dell'Eurosistema per mobilizzare attività idonee quali garanzie dell'Eurosistema. In secondo luogo, a partire dal 29 settembre 2014, servizi triparty di gestione delle garanzie, offerti da agenti triparty sul mercato dovrebbero essere supportati su base transfrontaliera attraverso il CCBM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all'allegato I

L'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 è modificato in modo conforme all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie a ottemperare ai paragrafi 3, 8, 15 e 16 dell'allegato al presente indirizzo e ne fanno applicazione a decorrere dal 1o aprile 2014. I testi e le modalità di attuazione connessi a tali misure sono notificati alla BCE entro e non oltre il 24 marzo 2014.

3.   Le BCN adottano le misure necessarie a ottemperare ai paragrafi 1, 2, da 4 a 7 e da 10 a 13 dell'allegato al presente indirizzo e ne fanno applicazione a decorrere dal 26 maggio 2014. I testi e le modalità di attuazione connessi a tali misure sono notificati alla BCE entro e non oltre il 24 marzo 2014.

4.   Le BCN adottano le misure necessarie a ottemperare ai paragrafi 9, 14 dell'allegato al presente indirizzo e ne fanno applicazione a decorrere dal 29 settembre 2014. I testi e le modalità di attuazione connessi a tali misure sono notificati alla BCE entro e non oltre il 24 marzo 2014.

Articolo 4

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2014.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(2)  Decisione BCE/2013/6, del 20 marzo 2013, sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22).

(3)  Decisione BCE/2013/35, del 26 settembre 2013, relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).


ALLEGATO

L'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 è modificato come segue:

1.

Alla sezione «Siglario» è aggiunta la seguente voce:

«TPA agente triparty»;

2.

Nella sezione 1.5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Tutte le attività idonee possono essere impiegate su base transfrontaliera tramite il modello di banche centrali corrispondenti (correspondent central banking model, CCBM) e, nel caso delle attività negoziabili, tramite i collegamenti idonei tra i sistemi di regolamento dei titoli (securities settlement systems, SSS) del SEE.»;

3.

Nella sezione 6.2.1.1.2 il penultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'idoneità, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono essere coperti da attività che generano flussi di cassa considerate omogenee dall'Eurosistema, vale a dire che le attività che generano flussi di cassa a copertura di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione appartengono esclusivamente a una delle seguenti categorie: a) mutui ipotecari residenziali; b) mutui ipotecari su immobili commerciali; c) prestiti a piccole e medie imprese; d) prestiti per l'acquisto di auto; e) prestiti al consumo; f) crediti da leasing; o g) crediti da carte di credito. Titoli emessi a fronte di cartolarizzazioni non sono idonei a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema se l'insieme di attività sottostanti ai titoli emessi comprende attività eterogenee.»;

4.

Nella sezione 6.2.1.3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Lo strumento di debito deve essere emesso nell'ambito del SEE presso una banca centrale o un sistema di deposito accentrato di titoli (SDA) che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Eurosistema in base alle norme e alle procedure di valutazione descritte nel quadro di riferimento per la valutazione dei sistemi di regolamento titoli e dei loro collegamenti a fini della determinazione delle loro idoneità per l'uso in operazioni di credito dell'Eurosistema (Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations, di seguito “Eurosystem User Assessment Framework”) (1)  (2).

(1)  L'Eurosystem User Assessment Framework è pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html"

(2)  Per essere idonei, i titoli di debito internazionali nella forma “global bearer” emessi il 1o gennaio 2007, o dopo tale data, attraverso i SDAI Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking Luxembourg, devono essere emessi nella forma di “new global notes” ed essere depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), che sia uno SDAI o, se del caso, un SDA che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Eurosistema in base alle norme e procedure di valutazione descritte nel Eurosystem User Assessment Framework. I titoli di debito internazionali al portatore emessi sotto forma di “global bearer” anteriormente al 1o gennaio 2007 e i titoli fungibili emessi con il medesimo codice ISIN in tale data o successivamente, restano idonei fino alla scadenza. Per essere idonei, i titoli di debito internazionali emessi dopo il 30 settembre 2010 nella forma “global registered form” attraverso i SDAI Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking Luxembourg devono essere emessi secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per i titoli di debito internazionali. I titoli di debito internazionali emessi nella forma “global registered form” in tale data o antecedentemente ad essa rimangono idonei sino alla scadenza. I titoli di debito internazionali emessi nella forma di “individual note” cessano di essere idonei se emessi dopo il 30 settembre 2010. I titoli di debito internazionali emessi nella forma di “individual note” in tale data o antecedentemente alla stessa rimangono idonei sino alla scadenza.»;"

5.

La sezione 6.2.1.4 è sostituita dalla seguente:

«Lo strumento di debito deve essere trasferibile mediante registrazioni contabili. Deve essere detenuto e regolato nell'area dell'euro su un conto acceso presso l'Eurosistema o presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Eurosistema in base alle norme e alle procedure di valutazione descritte nell'Eurosystem User Assessment Framework, in modo che il perfezionamento e il realizzo della garanzia siano soggetti alle leggi di uno Stato membro.

Se l'SDA presso il quale il titolo è emesso e quello presso il quale è detenuto non coincidono, le due istituzioni devono essere collegate da un link che abbia ricevuto una valutazione positiva dall'Eurosistema in base alle norme e alle procedure di valutazione descritte nell'Eurosystem User Assessment Framework (3).

(3)  La lista dei collegamenti idonei è pubblicata sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html»;"

6.

La sezione 6.2.1.5 è sostituita dalla seguente:

«Lo strumento di debito deve essere ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, così come definito dalla Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio (4), ovvero negoziato in taluni mercati non regolamentati, specificati dalla BCE (5). La valutazione dei mercati non regolamentati da parte dell'Eurosistema si basa su tre principi: sicurezza, trasparenza e accessibilità (6).

(4)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1."

(5)  La lista dei mercati non regolamentati idonei è pubblicata sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu e aggiornata almeno con frequenza annuale."

(6)  I principi di trasparenza e accessibilità sono definiti dall'Eurosistema esclusivamente ai fini dell'esercizio della funzione di gestione delle garanzie che gli compete. Il processo di selezione non è finalizzato a valutare la qualità intrinseca dei diversi mercati. I principi devono essere intesi come segue. Per sicurezza si intende la certezza delle operazioni, con particolare riferimento alla loro validità e opponibilità. Per trasparenza si intende il libero accesso alle informazioni relative alle norme procedurali e operative del mercato, alle caratteristiche finanziarie delle attività, al meccanismo di formazione dei prezzi, ai prezzi e alle quantità rilevanti (quotazioni, tassi di interesse, volume degli scambi, consistenze in essere ecc.). L'accessibilità si riferisce alla capacità dell'Eurosistema di partecipare e avere accesso al mercato. Un mercato è accessibile ai fini della gestione delle garanzie se prevede norme procedurali e operative che consentono all'Eurosistema di ricevere informazioni e di svolgere transazioni a tali fini, ove necessarie.»;"

7.

Nella sezione 6.2.3.2, la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

«Criteri di idoneità

Attività negoziabili (7)

Attività non negoziabili (8)

Tipo di attività

Certificati di debito della BCE

Altri strumenti di debito negoziabili (9)

Crediti

DGMR

Standard di credito

L'attività deve soddisfare elevati standard di credito. valutati in base alle regole definite dall'ECAF per le attività negoziabili (9).

Il debitore/garante deve soddisfare elevati standard di credito. La qualità creditizia è valutata usando le regole definite dall'ECAF per i crediti.

L'attività deve soddisfare elevati standard di credito valutati in base alle regole definite dall'ECAF per i DGMR.

Luogo di emissione

SEE (9)

Non applicabile

Non applicabile

Procedure di regolamento/trattamento

Luogo di regolamento: area dell'euro

Le attività devono essere accentrate e trasferibili mediante registrazioni contabili presso una BCN o un SSS che ha ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Eurosistema in base alle norme e alle procedure di valutazione descritte nell'Eurosystem User Assessment Framework

Procedure dell'Eurosistema

Procedure dell'Eurosistema

Tipo di emittente/debitore/garante

BCN

Settore pubblico

Settore privato

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Settore pubblico

Società non finanziarie

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Enti creditizi

Sede dell'emittente, del debitore e del garante

Emittente (9): SEE o paesi del G10 non appartenenti al SEE

Debitore: SEE

Garante (9): SEE

Area dell'euro

Area dell'euro

Mercati idonei

Mercati regolamentati

Mercati non regolamentati accettati dalla BCE

Non applicabile

Non applicabile

Biglietti e monete

euro

euro

euro

Ammontare minimo

Non applicabile

Soglia minima alla presentazione del credito:

utilizzo nazionale: soglia decisa dalla BCN,

utilizzo su base transfrontaliera: soglia comune di 500 000 EUR.

Non applicabile

Legislazioni applicabili

Per i titoli garantiti da attività la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell'UE. La legislazione applicabile ai crediti sottostanti deve essere quella di un paese del SEE.

Legislazione applicabile al contratto di credito e alla mobilizzazione: legge di uno Stato membro

Numero complessivo di legislazioni nazionali applicabili:

a)

alla controparte;

b)

al creditore;

c)

al debitore;

d)

al garante (se del caso);

e)

al contratto di credito; e

f)

al contratto di mobilizzazionenon superiore a due.

Non applicabile

Utilizzo transfrontaliero

8.

Nella sezione 6.3.1 le note 67 e 69 sono sostituite dalle seguenti:

«(*)

La scala di rating armonizzata dell'Eurosistema è pubblicata sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu. Con una valutazione della qualità del credito pari al grado 3 si intende un rating di lungo termine “BBB-”attribuito da Fitch, Standard & Poor's, o “Baa3” attribuito da Moody's ovvero “BBBL” attribuito da DBRS.»

«(**)

Per “Tripla A” si intende un rating di lungo periodo “AAA” attribuito da Fitch, Standard & Poor's o DBRS o “Aaa” attribuito da Moody's.»;

9.

Nella sezione 6.4.2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«Le attività sono soggette a valutazione giornaliera. Le BCN (10) calcolano giornalmente il valore richiesto delle attività sottostanti, prendendo in considerazione le variazioni delle consistenze dei crediti in essere, i principi di valutazione indicati nella sezione 6.5 e gli scarti di garanzia richiesti.

(10)  Ove siano utilizzati servizi triparty, il processo di valutazione è delegato al TPA sulla base delle informazioni inviate dalla BCN interessata al TPA.»;"

10.

Nella Sezione 6.6, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le BCN (e la BCE) hanno sviluppato un meccanismo che consente l'utilizzo su base transfrontaliera di tutte le attività idonee. Si tratta del modello di banche centrali corrispondenti (Correspondent Central Banking Model, CCBM) nel quale le BCN svolgono il ruolo di custodi (“corrispondenti”) l'una nei confronti dell'altra e nei confronti della BCE relativamente alle attività accettate presso il rispettivo depositario, TPA o sistema di regolamento nazionale. Soluzioni specifiche possono essere utilizzate per le attività non negoziabili, ossia i crediti e i DGMR, che non possono essere trasferite tramite un SSS (11). Il CCBM può essere utilizzato per garantire tutti i tipi di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. Oltre al CCBM le controparti possono utilizzare, per il trasferimento transfrontaliero di attività negoziabili detenute presso il loro SSS (12), collegamenti idonei tra gli SSS; le controparti possono utilizzare altresì detti collegamenti tra SSS in combinazione con il CCBM (CCBM con collegamenti — si veda la sezione 6.6.3). Inoltre, il CCBM (compreso il CCBM con collegamenti) è utilizzato come base per l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty di gestione delle garanzie.

(11)  Ulteriori dettagli sono forniti nel documento “Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties”, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo (www.ecb.europa.eu)."

(12)  Le attività idonee possono essere utilizzate tramite un conto di una banca centrale presso un SSS ubicato in un paese diverso da quello di tale banca centrale qualora l'Eurosistema abbia approvato l'utilizzo di tale conto. Dal 1999, la Nederlandsche Bank è stata autorizzata a usare il proprio conto presso Euroclear Bank per regolare le transazioni in garanzie quali le eurobbligazioni detenute in quell'SDAI. A partire dall'agosto del 2000, la Central Bank of Ireland è stata autorizzata ad aprire un conto della specie presso Euroclear Bank. Questo conto può essere utilizzato per tutte le attività idonee detenute da Euroclear, ivi incluse le attività idonee trasferite su Euroclear Bank tramite collegamenti idonei.»;"

11.

Nella sezione 6.6.1 l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il CCBM può essere utilizzato dalle controparti (sia per le attività negoziabili, che per le attività non negoziabili) dalle ore 9:00 alle 16:00 CET in ogni giornata operativa TARGET2. Una controparte che desideri utilizzare il CCBM deve darne avviso alla BCN dalla quale desidera ricevere finanziamenti, vale a dire la BCN del proprio paese d'origine, entro le 16:00 CET. Inoltre, la controparte deve assicurarsi che le attività che intende costituire a garanzia di operazioni di politica monetaria siano consegnate sul conto della banca centrale corrispondente al più tardi entro le 16:45 CET. Le istruzioni o le consegne che non rispettano tali termini saranno elaborate con la massima diligenza possibile e potranno essere prese in considerazione per finanziamenti concessi nella successiva giornata operativa TARGET2. Quando le controparti prevedono di dover utilizzare il CCBM nelle ore tarde della giornata, esse devono, ove possibile, consegnare le attività in anticipo (cioè predepositare le attività). In circostanze eccezionali o se necessario ai fini di politica monetaria, la BCE può decidere di estendere l'orario di chiusura del CCBM fino all'orario di chiusura di TARGET2, in cooperazione con gli SDA in relazione alla loro disponibilità ad estendere i loro orari limite (cut-off time) per le attività negoziabili.»;

12.

La sezione 6.6.2 è sostituita dalla seguente:

«Oltre al CCBM, si possono utilizzare idonei collegamenti transfrontalieri tra SSS del SEE per il trasferimento di attività negoziabili.

Un collegamento tra due SSS, diretto o indiretto (relayed link), consente all'aderente di un SSS di detenere titoli emessi presso un altro SSS senza aderire a quest'ultimo SSS (13). Prima di poter utilizzare questi collegamenti per trasferire titoli a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, essi devono essere esaminati e approvati dall'Eurosistema alla luce degli standard e delle procedure di verifica descritti nell'Eurosystem User Assessment Framework (14).

Dal punto di vista dell'Eurosistema, il CCBM e i collegamenti tra SSS del SEE svolgono lo stesso ruolo di consentire alle controparti di utilizzare attività a garanzia su base transfrontaliera ossia entrambi consentono alle controparti di utilizzare attività per ottenere finanziamenti dalla BCN del paese d'origine anche se tali attività sono emesse presso l'SSS di un altro paese. Il CCBM e i collegamenti tra SSS svolgono tale funzione secondo modalità diverse. Nel CCBM, il rapporto transfrontaliero è tra BCN. Esse agiscono reciprocamente da custodi. Tramite i collegamenti, il rapporto transfrontaliero è tra SSS. Essi aprono conti omnibus reciproci. Le attività depositate presso una banca centrale corrispondente possono essere utilizzate solo per garantire operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. Le attività detenute tramite un collegamento possono essere utilizzate sia per garantire operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sia per altre finalità determinate dalla controparte. Quando utilizzano i collegamenti tra SSS, le controparti detengono le attività sul proprio conto presso il loro SSS nazionale e non hanno bisogno di un custode.

(13)  Un collegamento fra due SSS è costituito da un insieme di procedure e accordi per il trasferimento su base transfrontaliera di titoli mediante scritturazioni contabili. Il collegamento prende la forma di un conto omnibus aperto da un SSS (investitore) presso un altro SSS (emittente). Un collegamento diretto implica l'assenza di intermediari fra i due SSS. Per trasferire titoli all'Eurosistema su base transfrontaliera possono essere utilizzati anche collegamenti indiretti (relayed links) fra SSS. Un collegamento indiretto è un accordo tecnico e contrattuale che consente a due SSS non direttamente collegati fra loro di scambiare transazioni in titoli o trasferire titoli attraverso un terzo SSS che agisce da intermediario."

(14)  La lista dei collegamenti idonei è pubblicata sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html»;"

13.

Nella sezione 6.6 è aggiunto il seguente comma:

«6.6.3.   CCBM con collegamenti

Le controparti possono altresì utilizzare collegamenti diretti e indiretti di cui alla sezione 6.6.2 in combinazione con il CCBM per mobilizzare attività idonee negoziabili su base transfrontaliera.

Quanto utilizzano collegamenti tra SSS in combinazione con il CCBM, le controparti detengono le attività emesse presso l'SSS emittente in un conto acceso presso un SSS investitore direttamente o tramite un custode. In caso di collegamenti indiretti, un terzo SSS terzo può agire come SSS intermediario.

Tali attività possono essere emesse in un SDA del SEE non appartenente all'area dell'euro purché sussista tra l'SSS emittente e l'SSS investitore un collegamento che ha ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Eurosistema in base alle norme e alle procedure di valutazione descritte nell'Eurosystem User Assessment Framework.

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Ove le attività idonee debbano essere trasferite mediante CCBM con collegamenti, le controparti si assicurano che i titoli siano accreditati su un conto acceso presso l'SSS investitore interessato entro le 16.00 CET alla data di regolamento al fine di assicurare il regolamento delle operazioni con data valuta stesso giorno. Le richieste di mobilizzazione ricevute dalla BCN del paese d'origine dalle rispettive controparti dopo le 16.00 CET o le richieste di consegna di attività idonee su un conto acceso presso l'SDA investitore interessato dopo le 16.00 CET sono elaborate con la massima diligenza possibile secondo gli orari limite (cut-off time) dell'SDA interessato.»;

14.

Nella sezione 6.6 è aggiunta la sezione 6.6.4:

«6.6.4.   CCBM con servizi triparty di gestione delle garanzie

Il CCBM (compreso il CCBM con collegamenti) può essere altresì utilizzato per l'uso transfrontaliero di servizi triparty di gestione delle garanzie, mediante i quali, in caso di offerta di servizi triparty di gestione delle garanzie per l'utilizzo transfrontaliero nell'ambito dell'Eurosistema, la BCN di uno Stato membro opera come banca centrale corrispondente (correspondent central bank, CCB) per conto di BCN di altri Stati membri le cui controparti hanno richiesto di utilizzare i rispettivi servizi triparty di gestione delle garanzie su base transfrontaliera. Il TPA interessato deve aver ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Eurosistema

I servizi triparty di gestione delle garanzie consentono alle controparti di aumentare o diminuire l'ammontare delle garanzie fornite alla BCN del loro paese d'origine (di seguito, “l'ammontare totale”).

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Nota: Il connettore “Informazioni sulla garanzia” tra la controparte A e la BCN A può risultare privo di rilevanza rispetto a taluni TPA in relazione al modello contrattuale prescelto e in tal caso la controparte non invia istruzioni alla BCN A né riceve conferma da questa.»;

15.

Nell'appendice 8, come penultimo paragrafo, è inserito il paragrafo seguente:

«Per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in cui le attività che generano flussi di cassa comprendono crediti da carte di credito, gli obblighi informativi a livello di ciascun prestito si applicano a decorrere dal 1o aprile 2014 e il periodo transitorio di nove mesi termina il 31 dicembre 2014.»;

16.

Nell'appendice Sezione 8, la seconda nota piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«(*)

Vale a dire il 30 settembre 2013 per i RMBS e le PMI, il 30 novembre 2013 per i CMBS, il 30 settembre 2014 per i prestiti per l'acquisto di auto, prestiti al consumo o crediti da leasing e il 31 dicembre 2014 per i crediti da carte di credito.»


(7)  Per informazioni più dettagliate, si veda la sezione 6.2.1.

(8)  Per informazioni più dettagliate, si veda la sezione 6.2.2.

(9)  La qualità creditizia degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie e privi di rating è determinata sulla scorta della fonte di valutazione scelta dalla pertinente controparte, conformemente alle regole dell'ECAF per i crediti definite nella sezione 6.3.3. Per tali strumenti di debito negoziabili, sono stati modificati il criterio di idoneità relativo alla sede dell'emittente/del garante (area dell'euro) e a quello relativo al luogo di emissione (area dell'euro).»;


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