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Documento 12016M/TXT

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 01/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/oj

   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/1


TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

Sommario

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA) 13
PREAMBOLO 15

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI 16

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI 20

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI 22

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE 27

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 28

Capo 1

Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione 28

Capo 2

Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune 30

Sezione 1

Disposizioni comuni 30

Sezione 2

Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune 38

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI 41
PROTOCOLLI 201

Protocollo (N. 1)

sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 203

Protocollo (N. 2)

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 206

Protocollo (N. 3)

sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea 210

Protocollo (N. 4)

sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea 230

Protocollo (N. 5)

sullo statuto della Banca europea per gli investimenti 251

Protocollo (N. 6)

sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea 265

Protocollo (N. 7)

sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea 266

Protocollo (N. 8)

relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 273

Protocollo (N. 9)

sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017, dall'altro 274

Protocollo (N. 10)

sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea 275

Protocollo (N. 11)

sull'articolo 42 del trattato sull'Unione europea 278

Protocollo (N. 12)

sulla procedura per i disavanzi eccessivi 279

Protocollo (N. 13)

sui criteri di convergenza 281

Protocollo (N. 14)

sull'Eurogruppo 283

Protocollo (N. 15)

su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 284

Protocollo (N. 16)

su talune disposizioni relative alla Danimarca 287

Protocollo (N. 17)

sulla Danimarca 288

Protocollo (N. 18)

sulla Francia 289

Protocollo (N. 19)

sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 290

Protocollo (N. 20)

sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda 293

Protocollo (N. 21)

sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 295

Protocollo (N. 22)

sulla posizione della Danimarca 298

Protocollo (N. 23)

sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne 303

Protocollo (N. 24)

sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea 304

Protocollo (N. 25)

sull'esercizio della competenza concorrente 306

Protocollo (N. 26)

sui servizi di interesse generale 307

Protocollo (N. 27)

sul mercato interno e sulla concorrenza 308

Protocollo (N. 28)

sulla coesione economica, sociale e territoriale 309

Protocollo (N. 29)

sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri 311

Protocollo (N. 30)

sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito 312

Protocollo (N. 31)

sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi 314

Protocollo (N. 32)

sull'acquisto di beni immobili in Danimarca 317

Protocollo (N. 33)

sull'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 318

Protocollo (N. 34)

concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 319

Protocollo (N. 35)

sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese 320

Protocollo (N. 36)

sulle disposizioni transitorie 321

Protocollo (N. 37)

relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio 327
DICHIARAZIONI allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 335

A.

DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI 337

1.

Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 337

2.

Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 337

3.

Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea 337

4.

Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo 337

5.

Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo 337

6.

Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 del trattato sull'Unione europea 338

7.

Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 338

8.

Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri" 340

9.

Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio 341

10.

Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea 342

11.

Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea 342

12.

Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea 342

13.

Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune 343

14.

Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune 343

15.

Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea 343

16.

Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 344

17.

Dichiarazione relativa al primato 344

18.

Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze 344

19.

Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 345

20.

Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 345

21.

Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia 345

22.

Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 346

23.

Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 346

24.

Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea 346

25.

Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 346

26.

Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 346

27.

Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 347

28.

Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 347

29.

Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 347

30.

Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 347

31.

Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 348

32.

Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 348

33.

Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 349

34.

Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 349

35.

Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 349

36.

Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 349

37.

Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 349

38.

Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia 350

39.

Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 350

40.

Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 350

41.

Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 350

42.

Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 351

43.

Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 351

B.

DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI 352

44.

Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 352

45.

Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 352

46.

Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 352

47.

Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 352

48.

Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca 353

49.

Dichiarazione concernente l'Italia 353

50.

Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie 354

C.

DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI 355

51.

Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali 355

52.

Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea 355

53.

Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 355

54.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia 356

55.

Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 356

56.

Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 356

57.

Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo 357

58.

Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati 357

59.

Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 357

60.

Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 358

61.

Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 358

62.

Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito 358

63.

Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini" 358

64.

Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo 358

65.

Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 359
Tavole di corrispondenza 361
Trattato sull'Unione europea 361

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (1),

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

(ex articolo 1 del TUE) (2)

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3

(ex articolo 2 del TUE)

1.   L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2.   L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3.   L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4.   L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

5.   Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6.   L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

Articolo 4

1.   In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

2.   L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

3.   In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo 5

(ex articolo 5 del TCE)

1.   La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2.   In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3.   In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4.   In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 6

(ex articolo 6 del TUE)

1.   L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2.   L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3.   I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo 7

(ex articolo 7 del TUE)

1.   Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2.   Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3.   Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

4.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5.   Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

1.   L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 9

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 10

1.   Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2.   I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3.   Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

4.   I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo 11

1.   Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2.   Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3.   Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4.   Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 12

I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

a)

venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;

b)

vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c)

partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;

d)

partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;

e)

venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;

f)

partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

Articolo 13

1.   L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Le istituzioni dell'Unione sono:

il Parlamento europeo,

il Consiglio europeo,

il Consiglio,

la Commissione europea (in appresso "Commissione"),

la Corte di giustizia dell'Unione europea,

la Banca centrale europea,

la Corte dei conti.

2.   Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

3.   Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

Articolo 14

1.   Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2.   Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3.   I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4.   Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo 15

1.   Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2.   Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

3.   Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4.   Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

5.   Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

6.   Il presidente del Consiglio europeo:

a)

presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

b)

assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

c)

si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d)

presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo 16

1.   Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

2.   Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3.   Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

4.   A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.   Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.

6.   Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

7.   Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

8.   Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

9.   La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 17

1.   La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2.   Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

3.   Il mandato della Commissione è di cinque anni.

I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

4.   La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

5.   A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.   Il presidente della Commissione:

a)

definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b)

decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

c)

nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

7.   Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

8.   La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Articolo 18

1.   Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2.   L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3.   L'alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri".

4.   L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Articolo 19

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2.   La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

a)

sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b)

in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c)

negli altri casi previsti dai trattati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 20

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)

1.   Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.   Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Articolo 21

1.   L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

2.   L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a)

salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;

b)

consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;

c)

preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

d)

favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

e)

incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f)

contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

g)

aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

h)

promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3.   Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo 22

1.   Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 21.

Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.

2.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

CAPO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.

Articolo 24

(ex articolo 11 del TUE)

1.   La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e l'alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.

Articolo 25

(ex articolo 12 del TUE)

L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

a)

definendo gli orientamenti generali,

b)

adottando decisioni che definiscono:

i)

le azioni che l'Unione deve intraprendere,

ii)

le posizioni che l'Unione deve assumere,

iii)

le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),

e

c)

rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo 26

(ex articolo 13 del TUE)

1.   Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

2.   Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

3.   La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

Articolo 27

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

2.   L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

3.   Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

Articolo 28

(ex articolo 14 del TUE)

1.   Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie.

2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

3.   Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.

4.   In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

5.   In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1 né nuocere alla sua efficacia.

Articolo 29

(ex articolo 15 del TUE)

Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo 30

(ex articolo 22 del TUE)

1.   Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio.

2.   Nei casi che richiedono una decisione rapida, l'alto rappresentante convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo 31

(ex articolo 23 del TUE)

1.   Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

2.   In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;

quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;

quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.

3.   Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.

4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

5.   Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 32

(ex articolo 16 del TUE)

Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.

Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell'Unione ai sensi del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio.

Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune.

Articolo 33

(ex articolo 18 del TUE)

Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.

Articolo 34

(ex articolo 19 del TUE)

1.   Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.

2.   Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi e l'alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l'alto rappresentante. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Articolo 35

(ex articolo 20 del TUE)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell'articolo 23 di detto trattato.

Articolo 36

(ex articolo 21 del TUE)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Articolo 37

(ex articolo 24 del TUE)

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.

Articolo 38

(ex articolo 25 del TUE)

Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze dell'alto rappresentante.

Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo 43.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Articolo 39

Conformemente all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo 40

(ex articolo 47 del TUE)

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.

Articolo 41

(ex articolo 28 del TUE)

1.   Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.

2.   Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

3.   Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:

a)

le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;

b)

le modalità di gestione del fondo iniziale;

c)

le modalità di controllo finanziario.

Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

Articolo 42

(ex articolo 17 del TUE)

1.   La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

2.   La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4.   Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

5.   Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo 44.

6.   Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo 46. Essa lascia impregiudicato l'articolo 43.

7.   Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

Articolo 43

1.   Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

2.   Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo 44

1.   Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 43, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.

2.   Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie.

Articolo 45

1.   L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 42, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:

a)

contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

b)

promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

c)

proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

d)

sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

e)

contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

2.   L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario.

Articolo 46

1.   Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

2.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante.

3.   Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante.

Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.   Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.   Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.

6.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

L'Unione ha personalità giuridica.

Articolo 48

(ex articolo 48 del TUE)

1.   I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

2.   Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

3.   Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4.   Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5.   Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

6.   Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.

7.   Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo 49

(ex articolo 49 del TUE)

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 50

1.   Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2.   Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3.   I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.   Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

Articolo 51

I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.

Articolo 52

1.   I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2.   Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 53

(ex articolo 51 del TUE)

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 54

(ex articolo 52 del TUE)

1.   Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2.   Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 55

(ex articolo 53 del TUE)

1.   Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

2.   Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.

(elenco dei firmatari non riprodotto)


(1)  Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

(2)  Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.


PROTOCOLLI

PROTOCOLLO (N. 1)

SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO (N. 2)

SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2.   Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3.   Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a)

prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b)

se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

PROTOCOLLO (N. 3)

SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.

TITOLO I

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Articolo 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.

Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.

Articolo 9 bis

I giudici eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia, per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il vicepresidente assiste il presidente in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura. Egli sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo o di vacanza della presidenza.

Articolo 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 11

La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Articolo 12

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Articolo 13

Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.

Articolo 15

La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 16

La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche il vicepresidente della Corte e, in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura, tre presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici.

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che è parte in causa.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'articolo 247 o dell'articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

Articolo 17

La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.

Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.

Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti diciassette giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 18

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Articolo 20

La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato generale e, ove occorra, l’audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Articolo 21

La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Articolo 22

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Articolo 23

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte.

Articolo 23 bis (*1)

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.

Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.

Articolo 24

La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 25

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 26

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

Articolo 27

La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Articolo 28

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

Articolo 29

La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 30

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Articolo 31

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 32

Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 33

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Articolo 34

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 35

Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.

Articolo 36

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 37

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 38

La Corte di giustizia delibera sulle spese.

Articolo 39

Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 278 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.

I poteri di cui al primo comma possono, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, essere esercitati dal vicepresidente della Corte di giustizia.

Il presidente e il vicepresidente, in caso di impedimento, sono sostituiti da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Articolo 40

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.

Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Articolo 41

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

Articolo 42

Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Articolo 43

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'interpretarla, a richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 44

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Articolo 45

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 46

Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 265, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.

TITOLO IV

IL TRIBUNALE

Articolo 47

L’articolo 9, primo comma, gli articoli 9 bis, 14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.

L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

Articolo 48

Il Tribunale è composto di:

a)

40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015;

b)

47 giudici a decorrere dal 1° settembre 2016;

c)

due giudici per Stato membro a decorrere dal 1° settembre 2019.

Articolo 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

Articolo 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

a)

contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:

di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)

contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.

Articolo 52

Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 53

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Articolo 54

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.

Quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.

Articolo 55

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 56

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 57

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Articolo 58

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 59

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 60

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o l'articolo 157 del trattato CEEA.

In deroga all'articolo 280 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 61

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Articolo 62

Nei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

Articolo 62 bis

La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.

Gli interessati di cui all'articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.

La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.

Articolo 62 ter

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatti salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte di giustizia constati che la decisione del Tribunale pregiudichi l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell'esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell'articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.

TITOLO IV bis

I TRIBUNALI SPECIALIZZATI

Articolo 62 quater

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura dei tribunali specializzati istituiti sulla base dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono riportate in allegato al presente statuto.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 257 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono assegnare ai tribunali specializzati giudici ad interim per supplire all’assenza di giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

Articolo 64

Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.

Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.

ALLEGATO

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato "Tribunale della funzione pubblica", è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 2

1.   Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.

I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.

2.   In aggiunta ai giudici di cui al paragrafo 1, primo comma, sono nominati giudici ad interim per sostituire i giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato.

Articolo 3

1.   I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.

2.   Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui all'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.

3.   È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.

4.   Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1.   I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è rinnovabile.

2.   Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un giudice unico.

3.   Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.

4.   Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause.

Articolo 5

Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.

Il giuramento di cui all'articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 6

1.   Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale. Il presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presidente di detto Tribunale.

2.   Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.

Articolo 7

1.   La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal suo regolamento di procedura.

2.   Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della funzione pubblica.

3.   La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest'ultimo caso, il Tribunale della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.

4.   In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.

5.   Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.

Articolo 8

1.   Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.

2.   Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l'organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

3.   Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.

Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.

Articolo 9

Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.

Articolo 10

1.   Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

2.   Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

3.   Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del Tribunale.

Articolo 11

1.   L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione pubblica.

2.   L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 12

1.   L'impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 157 del trattato CEEA.

2.   In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.

Articolo 13

1.   Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.

2.   In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale sui punti di diritto.

PROTOCOLLO (N. 4)

SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

CAPO I

SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

Conformemente all'articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.

Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.

CAPO II

OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Compiti

3.1.   Conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 di detto trattato;

detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2.   Conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3.   Conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4

Funzioni consultive

Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a)

la BCE viene consultata:

in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;

dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;

b)

la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 5

Raccolta di informazioni statistiche

5.1.   Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2.   Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

5.3.   La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4.   Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

6.1.   Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

6.2.   La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.

6.3.   Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SEBC

Articolo 7

Indipendenza

Conformemente all'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8

Principio generale

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Articolo 9

La Banca centrale europea

9.1.   La BCE che, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

9.2.   La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.

9.3.   Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Articolo 10

Il consiglio direttivo

10.1.   Conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

10.2.   Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,

a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,

all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,

al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo,

ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,

deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.

10.3.   Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

10.4.   Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

10.5.   Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Articolo 11

Il comitato esecutivo

11.1.   Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

11.2.   Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

11.3.   Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

11.4.   Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.

11.5.   Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.

11.6.   Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7.   Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

12.1.   Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2.   Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3.   Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4.   Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5.   Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il presidente

13.1.   Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.

13.2.   Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

14.1.   Conformemente all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.

14.2.   Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei medesimi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3.   Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4.   Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Articolo 15

Obblighi di rendiconto

15.1.   La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2.   Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3.   Conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

15.4.   Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Articolo 16

Banconote

Conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IV

FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

Articolo 17

Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

Articolo 18

Operazioni di credito e di mercato aperto

18.1.   Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,

effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2.   La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19

Riserve minime

19.1.   Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

21.1.   Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

21.2.   La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;

acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;

detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;

effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

25.1.   La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2.   Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC

Articolo 26

Conti finanziari

26.1.   L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e finisce il 31 dicembre.

26.2.   I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3.   Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.

26.4.   Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

27.1.   La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2.   Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Articolo 28

Capitale della BCE

28.1.   Il capitale della BCE è di 5 000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 41.

28.2.   Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

28.3.   Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4.   Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5.   Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

29.1.   Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell'Unione nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC,

50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.

29.2.   I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

29.3.   Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.4.   Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

30.1.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell'Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

30.2.   I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.

30.3.   Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4.   Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

30.5.   La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.

30.6.   Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

31.1.   Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.

31.2.   Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione.

31.3.   Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

32.1.   Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2.   L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

32.3.   Se, dopo l'introduzione dell'euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4.   L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

32.5.   La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6.   La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.

32.7.   Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1.   Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

a)

un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;

b)

il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

33.2.   Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32.5.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Atti giuridici

34.1.   Conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE:

stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 41;

prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del presente statuto;

formula raccomandazioni o pareri.

34.2.   La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3.   Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

35.1.   Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.

35.2.   Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

35.3.   La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.

35.5.   La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal consiglio direttivo.

35.6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 36

Personale

36.1.   Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Articolo 37 (ex articolo 38)

Segreto professionale

37.1.   I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

37.2.   Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Articolo 38 (ex articolo 39)

Poteri di firma

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.

Articolo 39 (ex articolo 40)

Privilegi e immunità

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

CAPO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

Articolo 40 (ex articolo 41)

Procedura di modificazione semplificata

40.1.   Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.

40.2.   L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

40.3.   Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.

Articolo 41 (ex articolo 42)

Legislazione complementare

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC

Articolo 42 (ex articolo 43)

Disposizioni generali

42.1.   Una deroga di cui all'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.

42.2.   Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo 139 di detto trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.

42.3.   Conformemente all'articolo 139 di detto trattato l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri la cui moneta è l'euro" nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.

42.4.   L'espressione "banche centrali nazionali" equivale a "banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro" nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.

42.5.   Negli articoli 10.3 e 33.1 per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

42.6.   Negli articoli 10.3 e 30.2 per "capitale sottoscritto" si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 43 (ex articolo 44)

Compiti transitori della BCE

La BCE assume i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 140 di detto trattato.

Articolo 44 (ex articolo 45)

Consiglio generale della BCE

44.1.   Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

44.2.   Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

44.3.   Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46 del presente statuto.

Articolo 45 (ex articolo 46)

Regolamento interno del consiglio generale

45.1.   Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.

45.2.   Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

45.3.   Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.

45.4.   In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.

45.5.   Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Articolo 46 (ex articolo 47)

Responsabilità del consiglio generale

46.1.   Il consiglio generale:

svolge i compiti previsti all'articolo 43;

partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.

46.2.   Il consiglio generale concorre:

alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;

alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;

alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;

all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4,

alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.

46.3.   Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

46.4.   Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Articolo 47 (ex articolo 48)

Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Articolo 48 (ex articolo 49)

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

48.1.   La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

48.2.   Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 48.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

48.3.   Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.

Articolo 49 (ex articolo 52)

Scambio di banconote in valute degli Stati membri

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all'articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 50 (ex articolo 53)

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

PROTOCOLLO (N. 5)

SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominata la "Banca", è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.

Articolo 2

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.

Articolo 4

1.   Il capitale della Banca è di 233 247 390 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania

37 578 019 000

Francia

37 578 019 000

Italia

37 578 019 000

Regno Unito

37 578 019 000

Spagna

22 546 811 500

Belgio

10 416 365 500

Paesi Bassi

10 416 365 500

Svezia

6 910 226 000

Danimarca

5 274 105 000

Austria

5 170 732 500

Polonia

4 810 160 500

Finlandia

2 970 783 000

Grecia

2 825 416 500

Portogallo

1 820 820 000

Repubblica ceca

1 774 990 500

Ungheria

1 679 222 000

Irlanda

1 318 525 000

Romania

1 217 626 000

Croazia

854 400 000

Slovacchia

604 206 500

Slovenia

560 951 500

Bulgaria

410 217 500

Lituania

351 981 000

Lussemburgo

263 707 000

Cipro

258 583 500

Lettonia

214 805 000

Estonia

165 882 000

Malta

98 429 500

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2.   L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

3.   Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

4.   La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.

Articolo 5

1.   Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi fissati all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.

3.   Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.

Articolo 6

(ex articolo 8)

La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.

Articolo 7

(ex articolo 9)

1.   Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.

2.   Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione. Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3.   Inoltre, il consiglio dei governatori:

a)

decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2,

b)

ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,

c)

esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,

d)

decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1,

e)

approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,

f)

approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,

g)

esercita gli altri poteri e attribuzioni conferiti dal presente statuto,

h)

approva il regolamento interno della Banca.

4.   Il consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito dei trattati e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

Articolo 8

(ex articolo 10)

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto.

La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.

Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.

Articolo 9

(ex articolo 11)

1.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.

Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto di ventinove amministratori e di diciannove sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

due sostituti designati dalla Repubblica francese,

due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,

due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

quattro sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,

un sostituto designato dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualità di membri e tre in qualità di sostituti.

Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.

Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.

Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3.   Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio d'amministrazione.

4.   In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5.   Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio d'amministrazione. Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

Articolo 10

(ex articolo 12)

1.   Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.

2.   Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il sessantotto per cento (68%) del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

(ex articolo 13)

1.   Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.

Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo.

2.   Su proposta del consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.

3.   Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d'amministrazione.

Esso prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.

4.   Il comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.

5.   Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.

6.   Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.

7.   I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.

8.   Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 12

(ex articolo 14)

1.   Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca.

2.   Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

3.   Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.

4.   Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.

Articolo 13

(ex articolo 15)

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Articolo 14

(ex articolo 16)

1.   La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.

2.   La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

Articolo 15

(ex articolo 17)

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

Articolo 16

(ex articolo 18)

1.   Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.

2.   La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3.   Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento, oppure ad altre garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore.

Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.

4.   La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.   Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.

L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.

A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.

Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.

6.   La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

Articolo 17

(ex articolo 19)

1.   I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni e gli altri oneri devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 22.

2.   La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 18

(ex articolo 20)

Nelle operazioni di finanziamento la Banca deve osservare i seguenti principi:

1.

Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione.

Può accordare o garantire prestiti soltanto:

a)

quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure, nel caso di altri investimenti, da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera, e

b)

quando l'esecuzione dell'investimento contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato interno.

2.

Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.

Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.

3.

Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.

4.

La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.

5.

La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.

6.

La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione.

7.

In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.

Articolo 19

(ex articolo 21)

1.   La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.

2.   Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l'investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3.   Il consiglio d'amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui sottoposte dal comitato direttivo.

4.   Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, deve sottoporre la corrispondente proposta al consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, deve sottoporre al consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.

5.   In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d'amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all'unanimità.

6.   In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio d'amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all'unanimità e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.

7.   In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.

8.   Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.

Articolo 20

(ex articolo 22)

1.   La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2.   La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.

Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.

Articolo 21

(ex articolo 23)

1.   La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:

a)

può effettuare collocamenti sui mercati monetari;

b)

fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;

c)

la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.

2.   Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.

3.   Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.

Articolo 22

(ex articolo 24)

1.   Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:

a)

gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,

b)

gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),

sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.

2.   Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.

Articolo 23

(ex articolo 25)

1.   La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.

2.   La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso di quest'ultimo.

3.   La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti da attuare sul loro territorio.

Articolo 24

(ex articolo 26)

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

Articolo 25

(ex articolo 27)

1.   Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.

2.   In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.

Articolo 26

(ex articolo 28)

1.   In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

2.   I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

Articolo 27

(ex articolo 29)

Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.

La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio.

I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Articolo 28

(ex articolo 30)

1.   Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.

2.   Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1. Lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.

3.   La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.

4.   Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

5.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.   Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.

PROTOCOLLO (N. 6)

SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

VISTO l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo unico

a)

Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.

b)

Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

c)

La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.

d)

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.

e)

La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.

f)

Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.

g)

Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.

h)

La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.

i)

La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.

j)

L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.

PROTOCOLLO (N. 7)

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

(ex articolo 6)

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

(ex articolo 7)

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

(ex articolo 8)

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

(ex articolo 9)

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

(ex articolo 10)

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

(ex articolo 11)

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

(ex articolo 12)

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

(ex articolo 13)

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

(ex articolo 14)

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

(ex articolo 15)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

(ex articolo 16)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

(ex articolo 17)

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

(ex articolo 18)

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

(ex articolo 19)

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

(ex articolo 20)

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.

Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

(ex articolo 21)

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

(ex articolo 22)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

(ex articolo 23)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

PROTOCOLLO (N. 8)

RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata "convenzione europea"), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda:

a)

le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,

b)

i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Articolo 3

Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 9)

SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA TRA IL 1° NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO, E DAL 1° APRILE 2017, DALL'ALTRO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1° aprile 2017, dall'altro (in appresso denominata "la decisione"), ha rivestito un'importanza fondamentale all'atto dell'approvazione del trattato di Lisbona,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell'Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 10)

SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'articolo 42, paragrafo 6 e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea,

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 43 del trattato sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della "riserva unica di forze";

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus";

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;

RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona:

a)

a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e

b)

ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 43 del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:

a)

a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;

b)

a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;

c)

a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;

d)

a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità";

e)

a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.

Articolo 3

L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 46 del trattato sull'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 11)

SULL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo 42 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca.

PROTOCOLLO (N. 12)

SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:

il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,

il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:

per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,

per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati,

per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati,

per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

PROTOCOLLO (N. 13)

SUI CRITERI DI CONVERGENZA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga di cui all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1½ punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

Articolo 2

Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, di detto trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 6, di detto trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Articolo 3

Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro.

Articolo 4

Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, di detto trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.

Articolo 5

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Articolo 6

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, della BCE, nonché del comitato economico e finanziario, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 140 di detto trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

PROTOCOLLO (N. 14)

SULL'EUROGRUPPO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.

Articolo 2

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

PROTOCOLLO (N. 15)

SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l'euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,

TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria,

PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1.

A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.

2.

I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.

3.

Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.

4.

L'articolo 119, secondo comma, l'articolo 126, paragrafi 1, 9 e 11, l'articolo 127, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 128, gli articoli 130, 131, 132, 133, 138, l'articolo 140, paragrafo 3, l'articolo 219, l'articolo 282, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 282, paragrafo 5, e l'articolo 283 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l'articolo 121, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. In queste disposizioni i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.

5.

Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 134, paragrafo 4, e 142 si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga.

6.

Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 139, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica l'articolo 139, paragrafo 4, secondo comma di detto trattato.

Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma di detto trattato.

7.

Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea ("statuto") non si applicano al Regno Unito.

In tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.

I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscritto della BCE non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.

8.

L'articolo 141, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli da 43 a 47 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:

a)

all'articolo 43, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di non adottare l'euro;

b)

oltre ai compiti previsti dall'articolo 46, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi del punto 9, lettere a) e c), del presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;

c)

la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.

9.

Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:

a)

il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;

b)

la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;

c)

il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 3, di detto trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro.

Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 8 del presente protocollo cessano di produrre effetto.

10.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 21.1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito ("Ways and Means") presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l'euro.

PROTOCOLLO (N. 16)

SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese all'esenzione,

TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1.

La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. L'esenzione comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga.

2.

Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.

3.

In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.

PROTOCOLLO (N. 17)

SULLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attività nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte dell'Unione.

PROTOCOLLO (N. 18)

SULLA FRANCIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

La Francia manterrà il privilegio dell'emissione monetaria nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avrà il diritto esclusivo di fissare la parità del franco CFP.

PROTOCOLLO (N. 19)

SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, sono stati integrati nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997,

DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis,

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni dei trattati relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri,

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati entrambi vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen (1). Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 (2). Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.

Articolo 3

La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 4

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen.

Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

Articolo 5

1.   Le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2.   Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda o il Regno Unito non partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.

3.   Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.

4.   Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.

5.   Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.

Articolo 7

Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

PROTOCOLLO (N. 20)

SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Nonostante gli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:

a)

verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri e per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e

b)

stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.

Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.

Articolo 3

Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda.

Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.

PROTOCOLLO (N. 21)

SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 2

In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Articolo 3

1.   Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare.

Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.

Le misure adottate in applicazione dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo V di detto trattato.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 bis

1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.

2.   Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.

4.   Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.

Articolo 5

Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 6 bis

Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.

Articolo 7

Gli articoli 3, 4 e 4 bis non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.

Articolo 9

Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 22)

SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,

PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,

CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,

DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,

TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

PARTE I

Articolo 1

La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.

Articolo 2 bis

L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato.

Articolo 3

La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

Articolo 4

1.   La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella presente parte, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.

2.   Se la Danimarca decidesse di non applicare una misura del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da adottare.

PARTE II

Articolo 5

Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'articolo 42 e degli articoli da 43 a 46 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.

Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PARTE III

Articolo 6

Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

PARTE IV

Articolo 7

La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

1.   In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza.

2.   Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.

ALLEGATO

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

Articolo 3

1.   La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.

2.   Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 di detto trattato.

Articolo 5

1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese.

2.   Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.

4.   Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.

Articolo 6

1.   La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa l'acquis di Schengen.

Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.

2.   Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'acquis di Schengen.

Articolo 7

La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.

Articolo 8

Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 9

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

PROTOCOLLO (N. 23)

SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.

PROTOCOLLO (N. 24)

SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;

CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull'Unione europea da parte dell'Unione;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

TENENDO PRESENTE che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;

RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

TENENDO PRESENTE che i trattati istituiscono uno spazio senza frontiere interne e conferiscono ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

INTENZIONATE ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;

CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

a)

se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;

b)

se è stata avviata la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

c)

se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

d)

se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

PROTOCOLLO (N. 25)

SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla competenza concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.

PROTOCOLLO (N. 26)

SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:

il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;

la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;

un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Articolo 2

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

PROTOCOLLO (N. 27)

SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,

HANNO CONVENUTO che

a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 28)

SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

RICORDANDO che le disposizioni della parte terza, titolo XVIII, sulla coesione economica, sociale e territoriale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un nuovo fondo,

RICORDANDO che l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un Fondo di coesione,

CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere,

CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali,

PRENDENDO ATTO del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni paesi,

PRENDENDO ATTO della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,

RIBADISCONO che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione,

RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione,

RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario,

CONVENGONO che il Fondo di coesione erogherà contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DICHIARANO l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali,

DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi,

RICONOSCONO la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie,

DICHIARANO l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie,

CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (N. 29)

SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

PROTOCOLLO (N. 30)

SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL REGNO UNITO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;

CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;

RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;

PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta;

DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;

RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

1.   La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

2.   In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.

Articolo 2

Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.

PROTOCOLLO (N. 31)

SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, costati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.

2.   Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno.

3.   Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o annullarle.

Articolo 4

1.   Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un'azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.

2.   Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi vengano effettuate, direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri dell'Unione europea e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.

Articolo 5

Se l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Articolo 6

1.   Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi o dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.

2.   Tuttavia, al momento di questa revisione dovranno comunque essere mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.

3.   Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo.

Articolo 7

Per l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO

Per l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 4 del protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:

Germania …

625 000 tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese …

200 000 tonnellate

Francia …

75 000 tonnellate

Italia …

100 000 tonnellate

Paesi Bassi …

1 000 000 tonnellate

PROTOCOLLO (N. 32)

SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

In deroga alle disposizioni dei trattati, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.

PROTOCOLLO (N. 33)

SULL'ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

PROTOCOLLO (N. 34)

CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA

Articolo unico

1.   Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.

2.   Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tutte le misure relative al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.

PROTOCOLLO (N. 35)

SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.

PROTOCOLLO (N. 36)

SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

Nel presente protocollo i termini "trattati" designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

1.   Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria

1

Spagna

4

Francia

2

Italia

1

Lettonia

1

Malta

1

Paesi Bassi

1

Austria

2

Polonia

1

Slovenia

1

Svezia

2

Regno Unito

1

2.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a)

con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

b)

con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure

c)

attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

3.   In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Articolo 3

1.   Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2014.

2.   Nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.

3.   Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio

12

Bulgaria

10

Repubblica ceca

12

Danimarca

7

Germania

29

Estonia

4

Irlanda

7

Grecia

12

Spagna

27

Francia

29

Croazia

7

Italia

29

Cipro

4

Lettonia

4

Lituania

7

Lussemburgo

4

Ungheria

12

Malta

3

Paesi Bassi

13

Austria

10

Polonia

27

Portogallo

12

Romania

14

Slovenia

4

Slovacchia

7

Finlandia

7

Svezia

10

Regno Unito

29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

4.   Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio "Affari generali" deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Articolo 5

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 6

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 240, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

Articolo 9

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

1.   A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2.   La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3.   In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4.   Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5.   Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

PROTOCOLLO (N. 37)

RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

1.   Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "CECA in liquidazione". A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".

2.   Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

Articolo 3

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni dei trattati.


(*1)  Articolo inserito con decisione 2008/79/CE, Euratom (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 42).

(1)  Conformemente all'atto di adesione del 9 dicembre 2011, da quella data la Croazia è diventata membro dell'Unione.

(2)  Questa disposizione si applica fatte salve anche le disposizioni dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.


DICHIARAZIONI

ALLEGATE ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA CHE HA ADOTTATO IL TRATTATO DI LISBONA

firmato il 13 dicembre 2007

A.   DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI

1.   Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

2.   Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a tale convenzione.

3.   Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea

L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.

4.   Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo

Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all'Italia.

5.   Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo

Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del Parlamento europeo.

6.   Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 del trattato sull'Unione europea

La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.

7.   Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che la decisione relativa all'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.

Progetto di decisione del Consiglio

relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1o aprile 2017, dall'altro

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 - al sistema di voto previsto agli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1o novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.

(2)

Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:

Sezione 1

Disposizioni applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017

Articolo 1

Tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:

a)

almeno i tre quarti della popolazione, o

b)

almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Sezione 2

Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o aprile 2017

Articolo 4

A decorrere dal 1o aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:

a)

almeno il 55 % della popolazione, o

b)

almeno il 55 % del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 5

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

Articolo 6

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Sezione 3

Entrata in vigore

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

8.   Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri"

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1o gennaio 2009, la conferenza invita le autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall'altro, ad adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a consentire una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell'esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri".

9.   Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio

La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito.

Progetto di decisione del Consiglio europeo

sull'esercizio della presidenza del Consiglio

Articolo 1

1.   La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.

2.   Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

Articolo 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

Articolo 3

Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.

10.   Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea

La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.

La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.

11.   Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.

12.   Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea

1.

La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento europeo; il mandato dell'alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato della Commissione in carica a tale data.

2.

Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle disposizioni degli articoli 17 e 18 del trattato sull'Unione europea.

13.   Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

La conferenza sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

14.   Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

15.   Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea

La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.

16.   Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.

La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dall'articolo 55, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.

17.   Dichiarazione relativa al primato

La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):

"Parere del Servizio giuridico del Consiglio

del 22 giugno 2007

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64  (1) ) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.

18.   Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze

La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste.

Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.

19.   Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

20.   Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo 16 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo.

21.   Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia

La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

22.   Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 79, paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.

23.   Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.

24.   Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea

La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.

25.   Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva.

26.   Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio avrà una discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di detto Stato membro alla misura in questione.

Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base all'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la questione al Consiglio europeo.

27.   Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali.

28.   Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza constata che le disposizioni dell'articolo 98 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini "misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione" sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

29.   Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza constata che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania.

30.   Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Riguardo all'articolo 126 la conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per realizzare tali obiettivi.

La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri.

La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.

In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.

L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di stabilità e crescita.

Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.

La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilità e crescita.

31.   Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo 156 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Tali misure non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale.

32.   Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto sul mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della salute umana.

33.   Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che il riferimento alle "regioni insulari" contenuto nell'articolo 174 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.

34.   Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri.

35.   Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza ritiene che l'articolo 194 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo 347.

36.   Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo V, capi 3, 4 e 5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.

37.   Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 222 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.

38.   Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia

La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 252, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale aumento.

In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.

39.   Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

40.   Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo 333, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.

41.   Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza dichiara che il riferimento, nell'articolo 352, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli obiettivi dell'Unione è un riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 5 di detto trattato per quanto concerne l'azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto escluso che un'azione basata sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, non si possono adottare atti legislativi nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

42.   Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera delle competenze dell'Unione al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni dell'Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo prevista nei trattati medesimi.

43.   Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 1 e dell'articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.

B.   DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI

44.   Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, che non desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento, prima dell'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen.

45.   Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l'Irlanda comunichi al Consiglio l'intenzione di non partecipare ad una misura basata su una parte dell'acquis di Schengen cui l'uno o l'altra partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della non partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di Consiglio dovrà essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione tra la proposta e l'acquis di Schengen.

46.   Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.

47.   Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, o 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea possono stabilire che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in parte, all'acquis di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.

48.   Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca

La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non le sono applicabili.

La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all'articolo 222, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma dell'articolo 222 avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.

49.   Dichiarazione concernente l'Italia

La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:

"LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.".

50.   Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.

C.   DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

51.   Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali

Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono, relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare nazionale o camere del Parlamento nazionale.

52.   Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea

Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione "Unita nella diversità", l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa.

53.   Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

1.

La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione (n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e non quando adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto dell'Unione.

2.

La Repubblica ceca pone altresì l'accento sul fatto che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione né introduce competenze nuove per l'Unione, non riduce il campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali in questo campo.

3.

La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

4.

La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

54.   Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia

La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto.

55.   Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati.

56.   Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

L'Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell'Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri, all'interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.

Pertanto, l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all'adozione di misure a norma del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, l'Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di polizia.

L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione dell'Irlanda riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

57.   Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo

L'Italia constata che, conformemente agli articoli 10 e 14 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale.

L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009-2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i principi di cui all'articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.

58.   Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati

Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia, l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.

59.   Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui all'articolo 311, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.

60.   Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione, sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei Paesi Bassi.

61.   Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo.

62.   Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito

La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di "Solidarność" e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

63.   Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini"

Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine "cittadini", ad esclusione del riferimento ai "cittadini dei territori britannici dipendenti", che deve intendersi fatto ai "cittadini dei territori britannici d'oltremare".

64.   Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo

Il Regno Unito rileva che l'articolo 14 del trattato sull'Unione europea e altre disposizioni dei trattati non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

65.   Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il Regno Unito sostiene appieno un'azione risoluta per quanto riguarda l'adozione di sanzioni finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno Unito dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare all'adozione di tutte le proposte avanzate a norma dell'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


TAVOLE DI CORRISPONDENZA (*1)

Trattato sull'Unione europea

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea

Rinumerazione del trattato sull'Unione europea

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3 (abrogato) (1)

 

 

Articolo 4

 

Articolo 5 (2)

Articolo 4 (abrogato) (3)

 

Articolo 5 (abrogato) (4)

 

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

 

Articolo 8

TITOLO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 8 (abrogato) (5)

Articolo 9

 

Articolo 10 (6)

 

Articolo 11

 

Articolo 12

TITOLO III - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

Articolo 9 (abrogato) (7)

Articolo 13

 

Articolo 14 (8)

 

Articolo 15 (9)

 

Articolo 16 (10)

 

Articolo 17 (11)

 

Articolo 18

 

Articolo 19 (12)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 10 (abrogato) (13)

Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti)

Articoli da 40 a 40 B (sostituiti)

Articoli da 43 a 45 (sostituiti)

Articolo 20 (14)

TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

 

Capo 1 - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione

 

Articolo 21

 

Articolo 22

 

Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune

 

Sezione 1 - Disposizioni comuni

 

Articolo 23

Articolo 11

Articolo 24

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 26

 

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 29

Articolo 22 (spostato)

Articolo 30

Articolo 23 (spostato)

Articolo 31

Articolo 16

Articolo 32

Articolo 17 (spostato)

Articolo 42

Articolo 18

Articolo 33

Articolo 19

Articolo 34

Articolo 20

Articolo 35

Articolo 21

Articolo 36

Articolo 22 (spostato)

Articolo 30

Articolo 23 (spostato)

Articolo 31

Articolo 24

Articolo 37

Articolo 25

Articolo 38

 

Articolo 39

Articolo 47 (spostato)

Articolo 40

Articolo 26 (abrogato)

 

Articolo 27 (abrogato)

 

Articolo 27 A (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 B (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 C (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 D (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 E (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 28

Articolo 41

 

Sezione 2 - Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune

Articolo 17 (spostato)

Articolo 42

 

Articolo 43

 

Articolo 44

 

Articolo 45

 

Articolo 46

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (abrogato) (16)

 

Articolo 29 (sostituito) (17)

 

Articolo 30 (sostituito) (18)

 

Articolo 31 (sostituito) (19)

 

Articolo 32 (sostituito) (20)

 

Articolo 33 (sostituito) (21)

 

Articolo 34 (abrogato)

 

Articolo 35 (abrogato)

 

Articolo 36 (sostituito) (22)

 

Articolo 37 (abrogato)

 

Articolo 38 (abrogato)

 

Articolo 39 (abrogato)

 

Articolo 40 (sostituito) (23)

Articolo 20

Articolo 40 A (sostituito) (23)

Articolo 20

Articolo 40 B (sostituito) (23)

Articolo 20

Articolo 41 (abrogato)

 

Articolo 42 (abrogato)

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (sostituito) (24)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 43 (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 43 A (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 43 B (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 44 (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 44 A (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 45 (sostituito) (24)

Articolo 20

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 (abrogato)

 

 

Articolo 47

Articolo 47 (sostituito)

Articolo 40

Articolo 48

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 49

 

Articolo 50

 

Articolo 51

 

Articolo 52

Articolo 50 (abrogato)

 

Articolo 51

Articolo 53

Articolo 52

Articolo 54

Articolo 53

Articolo 55


(*1)  Le due presenti tavole sono tratte dalle tavole di cui all'articolo 5 del trattato di Lisbona, da cui è stata tolta la colonna centrale che riportava la numerazione interinale che compariva nel trattato di Lisbona.

(1)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) e dagli articoli 13, paragrafo 1, e 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (in appresso trattato UE).

(2)  Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).

(3)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 15.

(4)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13, paragrafo 2.

(5)  L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso "l'attuale trattato UE") modificava il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi una nuova disposizione.

(6)  Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.

(7)  L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quest'ultimo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

(8)  

I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo189 del trattato CE;

i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;

il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;

il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.

(9)  Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.

(10)  

Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;

i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;

i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.

(11)  

Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;

i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;

il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.

(12)  

Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;

il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del trattato CE.

(13)  L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

(14)  Sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato CE.

(15)  Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti anche dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

(16)  Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE, relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV (che diventa V) della parte terza del TFUE.

(17)  Sostituito dall'articolo 67 del TFUE.

(18)  Sostituito dagli articoli 87 e 88 del TFUE.

(19)  Sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 del TFUE.

(20)  Sostituito dall'articolo 89 del TFUE.

(21)  Sostituito dall'articolo 72 del TFUE.

(22)  Sostituito dall'articolo 71 del TFUE.

(23)  Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

(24)  Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.


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