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Documento 32011D0017(01)

2011/744/: Decisione della Banca centrale europea, del 3 novembre 2011 , sull’attuazione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2011/17)

GU L 297 del 16.11.2011, pagg. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/744/oj

16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/70


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2011

sull’attuazione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite

(BCE/2011/17)

(2011/744/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo sottoparagrafo dell’articolo 12.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono operare sui mercati finanziari, tra l’altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.

(2)

Il 7 maggio 2009 e successivamente il 4 giugno e il 18 giugno 2009 il consiglio direttivo decise, in considerazione delle circostanze eccezionali prevalenti in quel momento nel mercato, di avviare un programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito il «programma»), per un ammontare complessivo nominale previsto di 60 miliardi di EUR in conformità alla decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (1). Ai sensi del programma, le BCN ed eccezionalmente la BCE a contatto diretto con le loro controparti potevano decidere, secondo le loro quote di spettanza, di effettuare acquisti definitivi di obbligazioni garantite idonee da controparti idonee nei mercati primari e secondari. Tenendo conto delle esigenze di politica monetaria dell’Eurosistema e degli obiettivi degli acquisti di obbligazioni garantite, il programma era inteso come una misura temporanea per un periodo di dodici mesi che scadeva il 30 giugno 2010.

(3)

Il consiglio direttivo ha deciso che debba essere avviato un secondo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito il «secondo programma»). Le banche centrali dell’Eurosistema intendono attuare il secondo programma in maniera graduale, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle esigenze di politica monetaria dell’Eurosistema. Gli obiettivi del secondo programma sono di contribuire a: a) allentare le condizioni di finanziamento per enti creditizi e imprese; e b) incoraggiare gli enti creditizi a mantenere e accrescere i prestiti alla clientela.

(4)

In quanto parte di una politica monetaria unica, l’acquisto definitivo di obbligazioni garantite idonee da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del secondo programma dovrebbe essere attuato in maniera uniforme, conformemente alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni bancarie garantite

L’Eurosistema ha istituito il secondo programma ai sensi del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee per un ammontare nominale previsto di 40 miliardi di EUR. Ai sensi del secondo programma, le banche centrali dell’Eurosistema possono acquistare obbligazioni garantite idonee da controparti idonee nei mercati primari e secondari conformemente ai criteri di idoneità contenuti nella presente decisione. L’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2) non si applica agli acquisti definitivi di obbligazioni garantite da parte di una banca centrale dell’Eurosistema ai sensi del secondo programma.

Articolo 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite

Le obbligazioni garantite che sono: a) idonee per le operazioni di politica monetaria nel senso di cui all’indirizzo BCE/2000/7; b) denominate in euro; e c) detenute e regolate nell’area dell’euro, sono idonee per l’acquisto definitivo ai sensi del secondo programma, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti addizionali:

1)

sono alternativamente: a) obbligazioni garantite emesse conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (3) (di seguito le «obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM»); o b) obbligazioni garantite strutturate che offrono garanzie simili alle obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM come definite nella sezione 6.2.3 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7;

2)

ciascuna emissione di obbligazioni garantite ha un volume minimo di emissione di 300 milioni di EUR;

3)

l’emissione di obbligazioni garantite ha un rating minimo di «BBB–» o equivalente, attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating;

4)

le obbligazioni garantite sono emesse conformemente alla legislazione che disciplina le obbligazioni garantite in vigore in uno Stato membro dell’area dell’euro. Nel caso di obbligazioni garantite strutturate, la legge che disciplina la documentazione delle obbligazioni garantite è la legge di uno Stato membro dell’area dell’euro;

5)

l’emissione di obbligazioni garantite ha una vita residua di massima 10 anni e mezzo al momento dell’acquisto del titolo.

Articolo 3

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il secondo programma: a) controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema secondo la definizione di cui alla sezione 2.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7; e b) ogni altra controparte utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento del loro portafoglio d’investimento in euro.

Articolo 4

Disposizioni finali

1)   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet della BCE.

2)   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2011

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

(2)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).


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