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Documento 32012O0023

2012/641/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2012 , che modifica l’Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/23)

GU L 284 del 17.10.2012, pagg. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/05/2013; abrogato da 32013O0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/641/oj

17.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/14


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 ottobre 2012

che modifica l’Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2012/23)

(2012/641/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, congiuntamente al primo trattino dell’articolo 3.1 e all’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1). Misure temporanee supplementari sull’idoneità delle garanzie sono stabilite nell’Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (2).

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Inoltre, ai sensi della Sezione 6.3.1, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i requisiti in termini di elevati standard di credito sulla scorta delle informazioni che ritenga pertinenti.

(3)

Al fine di potenziare la fornitura di liquidità alle controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare temporaneamente i criteri che determinano l’idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, accettando strumenti di debito negoziabili denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi in qualità di attività idonee per le operazioni di politica monetaria. È opportuno che a tali strumenti di debito negoziabili si applichino diminuzioni della valutazione che riflettano la volatilità storica dei tassi di cambio pertinenti.

(4)

Tali misure supplementari dovrebbero essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie, per garantire un meccanismo appropriato di trasmissione della politica monetaria. Pertanto, dovrebbero essere attuate con la modifica dell’Indirizzo BCE/2012/18,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’Indirizzo BCE/2012/18 è modificato come segue:

1.

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente indirizzo, come specificato ulteriormente nel paragrafo 2, si applicano congiuntamente all’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Solo gli articoli 3, 5 e 5 bis del presente indirizzo si applicano alle garanzie denominate in valuta estera.

3.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l’Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il presente indirizzo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell’Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni, salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.»;

2.

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Ammissione di talune attività denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella Sezione 6.2.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, qualora denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a condizione che: a) siano emessi e detenuti/regolati nell’area dell’euro; b) l’emittente sia situato nello Spazio economico europeo; e c) soddisfino tutti gli altri criteri d’idoneità di cui alla sezione 6.2.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   L’Eurosistema applica le seguenti diminuzioni della valutazione a tali strumenti di debito negoziabili: a) una diminuzione del 16 % sulle attività denominate in lire sterline o dollari statunitensi; e b) una diminuzione del 26 % sulle attività denominate in yen.»

Articolo 2

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 26 ottobre 2012.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

2.   L’articolo 1 si applica a partire dal 9 novembre 2012.

Articolo 4

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2012

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.


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