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Documento 32009O0021

Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 settembre 2009 , che modifica l'Indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2009/21)

GU L 260 del 3.10.2009, pagg. 31–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2012; abrogato da 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/734/oj

3.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/31


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 settembre 2009

che modifica l'Indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2009/21)

(2009/734/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Single Shared Platform (SSP).

(2)

È opportuno apportare alcune modifiche all’Indirizzo BCE/2007/2: a) in vista della nuova versione della SSP; b) per chiarire i principi specifici di ubicazione della sorveglianza che i soggetti che offrono servizi in euro sono tenuti a rispettare; c) per introdurre una deroga in relazione ad accordi bilaterali con i sistemi ancillari che aprono conti PM e non possono essere soggetti a pegno o a compensazione di crediti; d) per riflettere taluni altri miglioramenti e chiarificazioni di natura tecnica e redazionale; ed e) per eliminare le disposizioni che riguardano la migrazione a TARGET2 non più applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 2, la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«—

per “sistema ancillare (SA)” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente che osserva gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito Internet della BCE (2), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata,

2)

nell’articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In deroga al paragrafo 3, gli accordi bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano il PI ma che regolano unicamente pagamenti a beneficio della propria clientela, devono essere redatti conformemente a:

a)

l’allegato II, ad eccezione del Titolo V, dell’articolo 36 e delle appendici VI e VII; e

b)

l’articolo 18 dell’allegato IV.»;

3)

l’articolo 13 è soppresso;

4)

l’articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

Disposizioni varie e transitorie

1.   I conti aperti al di fuori del PM da parte di una BCN partecipante per enti creditizi e sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN partecipante, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Account e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM da parte di una BCN partecipante per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN partecipante.

2.   Durante il periodo transitorio, ciascuna BC dell’Eurosistema può continuare a regolare i pagamenti e le altre operazioni sul proprio Home Account, ivi compreso quanto segue:

a)

pagamenti tra enti creditizi;

b)

pagamenti tra enti creditizi e sistemi ancillari; e

c)

pagamenti relativi alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema.

3.   Allo scadere del periodo transitorio, quanto segue cessa:

a)

la registrazione come titolare di addressable BIC da parte di una BC dell’Eurosistema, nel caso di soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato II;

b)

la partecipazione indiretta attraverso una BC dell’Eurosistema; e

c)

il regolamento sugli Home Account di tutti i pagamenti menzionati nel paragrafo 2, lettere da a) a c).»

5)

Gli allegati II, III e IV all’Indirizzo BCE/2007/2 sono modificati in conformità all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore il 22 settembre 2009.

2.   L’articolo 1, paragrafo 1 e i paragrafi 1.1, lettera a), 1.2 e 2 dell’allegato al presente indirizzo si applicano a partire dal 23 ottobre 2009.

3.   Le restanti disposizioni del presente indirizzo si applicano a partire dal 23 novembre 2009.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro inviano alla BCE le misure mediante le quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro il 9 ottobre 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 settembre 2009.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.

(2)  L’attuale politica dell’Eurosistema per l’ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro del 3 novembre 1998; b) l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro” del 20 novembre 2008.»;


ALLEGATO

1.

L’allegato II dell’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«—

per “sistema ancillare (SA)” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente che osserva gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito Internet della BCE (1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall’Indirizzo BCE/2007/2 e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC interessata,

b)

la definizione di «malfunzionamento tecnico di TARGET2» contenuta nell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:

«—

per “malfunzionamento tecnico di TARGET2” si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell’infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico utilizzato da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l’elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e»;

3)

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salva diversa richiesta del partecipante, il/i rispettivo/i BIC è/sono pubblicato/i nella directory di TARGET2.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   I partecipanti riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei partecipanti. Inoltre, possono essere pubblicati i nomi e i BIC di partecipanti indiretti registrati dai partecipanti e i partecipanti assicurano che i partecipanti indiretti hanno acconsentito a tale pubblicazione.»;

4)

all’articolo 12, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto PM per ciascun partecipante. Su richiesta di un partecipante che agisce come banca di regolamento, la [inserire nome della BC] apre uno o più sottoconti in TARGET2-[inserire riferimento a CB/paese] da utilizzare per dedicare liquidità.»;

5)

all'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   La SSP determina la marca temporale per l’elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l’ordine di pagamento.»;

6)

l’articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

Regole sulla priorità

1.   I partecipanti disponenti designano quale ordine di pagamento uno dei seguenti:

a)

ordine di pagamento normale (priorità di classe 2);

b)

ordine di pagamento urgente (priorità di classe 1); o

c)

ordine di pagamento molto urgente (priorità di classe 0).

Se l’ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento normale.

2.   Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati esclusivamente da parte di:

a)

BC; e

b)

partecipanti, nei casi di pagamenti a favore di e disposti dalla CLS International Bank e trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l’Interfaccia dei sistemi ancillari.

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l’Interfaccia dei sistemi ancillari per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti sono considerate essere ordini di pagamento molto urgenti.

3.   Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti attraverso l’ICM costituiscono ordini di pagamento urgenti.

4.   Nel caso di ordini di pagamento urgenti e normali, l’ordinante può modificare la priorità attraverso l’ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.»;

7)

all’articolo 17, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Dopo aver ricevuto la richiesta di riserva, la [inserire nome della BC] controlla se l’ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta è riservata qualora si renda disponibile ulteriore liquidità.»;

8)

è aggiunto il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Istruzioni permanenti per la riserva di liquidità e per la costituzione di liquidità dedicata

1.   I partecipanti possono predefinire l’ammontare di liquidità riservata automaticamente per gli ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva.

2.   I partecipanti possono predefinire attraverso l’ICM l’ammontare di liquidità automaticamente messa da parte per il regolamento dei sistemi ancillari. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. La [inserire nome della BC] deve intendersi autorizzata dai partecipanti a dedicare liquidità per loro conto qualora il sistema ancillare pertinente ne faccia richiesta.»;

9)

l’articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 21

Regolamento e restituzione degli ordini di pagamento in lista d’attesa

1.   Gli ordini di pagamento che non sono regolati immediatamente nella entry disposition sono posti in lista d’attesa, conformemente alla priorità a loro attribuita dal partecipante pertinente, come stabilito nell’articolo 15.

2.   Al fine di ottimizzare il regolamento degli ordini di pagamento in lista d’attesa, la [inserire nome della BC] può utilizzare le procedure descritte nell’Appendice I.

3.   Ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti, l’ordinante può modificare la posizione nella lista d’attesa degli ordini di pagamento attraverso l’ICM (vale a dire riordinarli). Gli ordini di pagamento possono essere spostati all’inizio o alla fine della rispettiva lista d’attesa, con effetto immediato in qualunque momento durante l’elaborazione diurna, come stabilito nell’Appendice V.

4.   Su richiesta dell’ordinante, la [inserire nome della BC] o, nel caso di un gruppo LA, la BC del gestore del gruppo LA può decidere di modificare la posizione nella lista d’attesa di un ordine di pagamento molto urgente (ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti nel quadro delle procedure di regolamento 5 e 6) a condizione che tale modifica non incida sul regolare svolgimento del regolamento dei sistemi ancillari in TARGET2 o non dia altrimenti luogo a rischio sistemico.

5.   Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti nell’ICM sono restituiti immediatamente come non regolati se non vi è liquidità sufficiente. Gli altri ordini di pagamento sono rinviati come non regolati se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell’appendice V.»;

10)

all’articolo 24, il paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.   La procedura per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della funzione LA, stabilita nell’articolo 25, paragrafi 4 e 5, si applica mutatis mutandis alla procedura per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della funzione ICC. Il gestore del gruppo ICC non invia alla BCN gestore un contratto concluso per la funzione ICC.»;

11)

nell’articolo 37 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2.   La [inserire nome della BC] blocca il saldo del sotto-conto del partecipante previa comunicazione del sistema ancillare (attraverso un messaggio di “start-of-cycle”). Laddove applicabile, la [inserire nome della BC] in seguito aumenta o riduce i saldi vincolati accreditando o addebitando i pagamenti relativi al regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero accreditando trasferimenti di liquidità sul sotto-conto. Tale blocco decade su specifica comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di “end-of-cycle”).

3.   Con la conferma del blocco del saldo del sotto-conto del partecipante, la [inserire nome della BC] garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell’aumento o della riduzione dei saldi vincolati a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all’ammontare del pagamento. Fatti salvi l’aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la [inserire nome della BC] non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della [inserire nome della BC] è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.»;

12)

l’appendice I è modificata come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

la tavola contenuta nel sottoparagrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«Tipo di messaggio

Tipo di uso

Descrizione

MT 103

Obbligatorio

Pagamento per la clientela

MT 103+

Obbligatorio

Pagamento per la clientela (Straight Through Processing)

MT 202

Obbligatorio

Pagamento interbancario

MT 202COV

Obbligatorio

Pagamenti a garanzia

MT 204

Facoltativa

Pagamento in addebito diretto

MT 011

Facoltativa

Notifica di avvenuta consegna

MT 012

Facoltativa

Notifica al mittente

MT 019

Obbligatorio

Notifica d’insuccesso

MT 900

Facoltativa

Conferma di addebito

MT 910

Facoltativa

Conferma di accredito

MT 940/950

Facoltativa

Estratto conto (al cliente)»

ii)

è aggiunto il seguente sottoparagrafo 5:

«5)

I messaggi 202COV sono utilizzati per effettuare i pagamenti a copertura, vale a dire pagamenti effettuati da banche corrispondenti per regolare (coprire) messaggi di bonifico presentati alla banca di un cliente mediante altri mezzi più diretti. I dettagli relativi alla clientela contenuti nel MT 202COV non compaiono nell’ICM.»

b)

il paragrafo 8 è modificato come segue:

i)

nel sottoparagrafo 4, la lettera b), è sostituita dal testo seguente:

«b)

modalità utente-applicazione (U2A)

La U2A permette una comunicazione diretta tra un partecipante e l’ICM. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance WebStation o su un’altra interfaccia, a seconda di quanto sia richeisto da SWIFT). Per l’accesso alla modalità U2A l’infrastruttura informatica deve essere in grado di sopportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli so no descritti nel manuale gli utenti dell’ICM.»;

ii)

il sottoparagrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5)

Ciascun partecipante ha almeno una WebStation SWIFT Alliance o un’altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT, per accedere all’ICM mediante la modalità U2A.»;

13)

l’appendice II è modificata come segue:

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Condizioni delle offerte d’indennizzo

a)

Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e d’interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato;

b)

un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una giornata lavorativa particolare. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

i)

trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un’operazione di rifinanziamento marginale; e/o

ii)

in ogni caso: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.»;

14)

l’appendice III è modificata come segue:

Nel fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE, il paragrafo 3.6.a è sostituito dal testo seguente:

«3.6.a   Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l’efficacia di un pegno o di un’operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].»;

15)

l’appendice IV è modificata come segue:

nel paragrafo 1, la lettera b), è sostituita dal testo seguente:

«b)

Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all’ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all’ora dell’Europa centrale [CET (2)].

16)

l’appendice V è sostituita dal testo seguente:

«Appendice V

GIORNATA OPERATIVA

1.

TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1o maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.

2.

L’orario di riferimento per il sistema è l’ora locale presso la sede la BCE, ossia l’ora CET.

3.

La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giorna lavorativa precedente e opera secondo il programma seguente:

Ora

Descrizione

6.45-7.00

Attività propedeutiche all’operatività diurna (3)

7.00-18.00

Elaborazione diurna

17.00

Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela (vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l’utilizzo di un messaggio MT 103 or MT 103+)

18.00

Cut-off time per i pagamenti interbancari (vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti)

18.00-18.45 (4)

Elaborazione di fine giornata

18.15 (4)

Cut-off time generale per l’utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti

(subito dopo) 18.30 (5)

Momento a partire dal quale i dati per l’aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC

18.45-19.30 (5)

Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)

19.00 (5)-19.30 (4)

Fornitura di liquidità sui conti PM

19.30 (5)

Messaggio di “avvio della procedura” e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM al/i sotto-conto/i/conto “mirror” (regolamento correlato ai sistemi ancillari)

19.30 (5)-22.00

Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l’ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di “inizio ciclo”; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari)

22.00-1.00

Periodo di manutenzione tecnica

1.00-6.45

Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari)

4.

L’ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle 19.30 (6) fino alle 18.00 del giorno successivo, eccetto durante il periodo di mantenimento compreso tra le 22.00 e l’1.00.

5.

Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 5 dell’appendice IV.

2.

l’allegato III dell’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

il paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e)

soggetti diversi da quelli che ricadono nelle lettere a) e b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.»;

3.

l’allegato IV all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

1)

il sottoparagrafo 5 del paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«5)

Le banche per i regolamenti e i SA hanno accesso alle informazioni attraverso l’ICM. Ai SA è notificato l’avvenuto o il mancato regolamento del regolamento basato sull’opzione prescelta — notifica singola o globale. Se esse lo richiedono, ai regolanti è notificato il completamento del regolamento mediante un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910.»;

2)

il sottoparagrafo 7 del paragrafo 14, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

Gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 e solo durante l’elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.»;

3)

il sottoparagrafo 9 del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«9)

Secondo la procedura di regolamento 6, la liquidità dedicata sui sotto-conti viene vincolata fintantoché il ciclo di elaborazione del SA è in corso (ha inizio con il messaggio di “inizio ciclo” e si conclude con il messaggio di “fine ciclo”, entrambi inviati dal SA) ed è di seguito svincolata. I saldi vincolati possono essere modificati durante il ciclo di elaborazione per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi o se un regolante trasferisce liquidità dal proprio conto PM. La BCSA notifica al SA la riduzione o l’aumento della liquidità sul sotto-conto per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi. Qualora il SA lo richieda, la BCSA provvede altresì a notificare allo stesso l’aumento di liquidità nel sotto-conto per effetto di un trasferimento di liquidità da parte del regolante.»;

4)

il sottoparagrafo 12 del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«12)

Il regolamento tra sistemi che riguardi due SA interfacciati può essere disposto solo da un SA (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul sotto-conto del partecipante nei confronti del quale è avvenuto l’addebitamento. L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul sotto-conto del partecipante del SA che dispone l’istruzione di pagamento e mediante l’accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro SA.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA. Ai regolanti che ne facciano richiesta l’avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o 910.»;

5)

il sottoparagrafo 13 del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«13)

Il regolamento tra sistemi da un SA che utilizza il modello interfacciato verso un SA che utilizza il modello integrato può essere disposto dal SA che utilizza il modello interfacciato (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA). L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul sotto-conto di un partecipante del SA che utilizza il modello interfacciato e mediante l’accreditamento sul conto mirror usato dal SA che utilizza il modello integrato. L’istruzione di pagamento non può essere disposta dal SA che utilizza il modello integrato sul cui conto mirror avviene l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA. Ai regolanti che ne facciano richiesta l’avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o 910.»;

6)

il sottoparagrafo 17 del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«17)

Il regolamento tra sistemi che riguardi due SA che utilizzano il modello integrato può essere disposto solo da un SA (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul cui conto mirror avviene l’addebitamento. L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul conto mirror utilizzato dal SA che dispone l’istruzione di pagamento e mediante l’accreditamento sul conto mirror utilizzato da un altro SA. L’istruzione di pagamento non può essere disposta dal SA sul cui conto mirror avverrà l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA. Ai regolanti che ne facciano richiesta l’avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o 910.»;

7)

il sottoparagrafo 18 del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«18)

Il regolamento tra sistemi da un SA che utilizza il modello integrato verso un SA che utilizza il modello interfacciato può essere disposto dal SA che utilizza il modello integrato (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA). L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul conto mirror di un partecipante del SA che utilizza il modello integrato e mediante l’accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro SA. L’istruzione di pagamento non può essere disposta dal SA che utilizza il modello interfacciato sul sotto-conto del partecipante del quale avverrà l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA. Ai regolanti che ne facciano richiesta l’avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o 910.»;

8)

il sottoparagrafo 3 del paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«3)

Il periodo di regolamento (“fino a”) consente di assegnare un periodo di tempo limitato per il regolamento del SA in modo da non impedire o ritardare il regolamento di altre operazioni correlate al SA o a TARGET2. Se un’istruzione di pagamento qualunque non è regolata entro l’orario “fino a”, o entro il periodo di regolamento definito, tale istruzione di pagamento o è rinviata o, nel caso delle procedure di regolamento 4 e 5, può venire attivato il meccanismo di fondi a garanzia. Il periodo di regolamento (“fino a”) può essere specificato per le procedure di regolamento da 1 a 5.»


(1)  L'attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro del 3 novembre 1998; b) l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro” del 20 novembre 2008.»;

(2)  L’ora CET tiene conto del cambio d’orario estivo dell’Europa centrale.»;

(3)  Per operatività diurna si intende l’elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(4)  Si conclude 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.

(5)  Ha Inizio 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.

(6)  Ha Inizio 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.»;


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