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Documento 32004O0013
2004/546/EC: Guideline of the European Central Bank of 1 July 2004 on the Eurosystem’s provision of reserve management services in euro to non-European Union central banks, countries outside the European Union and international organisations (ECB/2004/13)
2004/546/CE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 1° luglio 2004, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’Unione europea, a paesi non appartenenti all’Unione europea e a organizzazioni internazionali (BCE/2004/13)
2004/546/CE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 1° luglio 2004, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’Unione europea, a paesi non appartenenti all’Unione europea e a organizzazioni internazionali (BCE/2004/13)
GU L 241 del 13.7.2004, pagg. 68–71
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del 12.10.2005, pagg. 36–39
(MT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/2006; abrogato da 32006O0004
13.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/68 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o luglio 2004
sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’Unione europea, a paesi non appartenenti all’Unione europea e a organizzazioni internazionali
(BCE/2004/13)
(2004/546/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell’articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 43.4 dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN partecipanti») possono stabilire relazioni con le banche centrali di altri paesi e, se appropriato, con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. |
(2) |
Il Consiglio direttivo ritiene che l’Eurosistema, nell’erogare ai propri clienti servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia il membro dell’Eurosistema attraverso il quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene necessario adottare il presente indirizzo per garantire, fra le altre cose, che i servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema siano erogati in maniera uniforme e secondo modalità e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti. |
(3) |
Il Consiglio direttivo ritiene anche necessario confermare che tutte le informazioni, dati e documenti redatti da e/o scambiati tra i membri dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema sono riservati e sono soggetti all’applicazione dell’articolo 38 dello statuto. |
(4) |
In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo:
— |
l’espressione «tutti i tipi di operazioni bancarie» comprende l’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema alle banche centrali dei paesi terzi, agli stessi paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, connessa alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali, |
— |
per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque venga identificato dal Comitato esecutivo, all’interno della BCE, di tanto in tanto, quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel quadro dell’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, |
— |
l’espressione «banche centrali» comprende le autorità monetarie, |
— |
per «cliente» si intendono i paesi non facenti parte dell’Unione europea (non-UE) (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), le banche centrali o le autorità monetarie non-UE o le organizzazioni internazionali a cui un membro dell’Eurosistema eroghi i servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, |
— |
per «servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati nell’articolo 2 che possono essere erogati dai membri dell’Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire in maniera esauriente le riserva attraverso un solo membro dell’Eurosistema, |
— |
per «erogatore di servizi dell’Eurosistema» (ESE) si intende un membro dell’Eurosistema che si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, |
— |
per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende un membro dell’Eurosistema che non si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, |
— |
per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi comunitari, istituite da un trattato internazionale o sottoposte all’autorità di un trattato internazionale, |
— |
per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire i contanti e tutti i titoli idonei ad essere considerati «attività di primo livello» della banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito web della BCE, con l’eccezione sia dei titoli rientranti nel «gruppo di emittenti 3», sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, dei titoli rientranti nella «categoria di liquidità IV». Ai fini del presente indirizzo, le riserve non includono né le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale, né i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell’Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali, |
— |
per «paesi terzi» si intendono i paesi non facenti parte della UE. |
Articolo 2
Elenco dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema
I servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema consistono in:
1) |
Conti di custodia per le riserve; |
2) |
Servizi di custodia:
|
3) |
Servizi di regolamento:
|
4) |
Servizi di cassa/Servizi di investimento:
|
Articolo 3
Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI
1. Nel quadro dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, è opportuno distinguere fra i membri dell’Eurosistema che siano ESE o ESI.
2. In aggiunta ai servizi indicati nell’articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Un ESE determina tali servizi su base individuale e tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.
3. Un ESI rientra nell’ambito di applicazione del presente indirizzo ed è soggetto agli obblighi derivanti dai servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema nei confronti di uno o più di tali servizi erogati da tale ESI facenti parte dell’intera gamma di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema. Inoltre, ogni ESI può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e determina tali servizi su base individuale. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.
Articolo 4
Informazioni riguardanti l’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema
1. I membri dell’Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti in relazione all’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema a clienti nuovi o attuali e informano il personale della BCE autorizzato ogni qualvolta vengano contattati da un potenziale cliente.
2. Prima che i membri dell’Eurosistema rendano nota l’identità di un cliente attuale, nuovo o potenziale, essi cercano di ottenere dal cliente il proprio consenso a tale rivelazione.
3. Se tale consenso non viene concesso, il membro dell’Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l’identità del cliente.
Articolo 5
Divieto e sospensione dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema
1. La BCE mantiene, affinché i membri dell’Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti attuali o potenziali le cui riserve siano affette da un ordine di congelamento, o simile provvedimento, imposto da uno degli Stati membri della UE sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall’Unione europea.
2. Qualora sulla base di un provvedimento o di una decisione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, adottati per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di un membro dell’Eurosistema o da parte dallo Stato membro nel quale sia situato il membro dell’Eurosistema, quest’ultimo sospende l’erogazione dei servizi di gestione delle riserve a un cliente attuale o rifiuta di erogare tali servizi a un nuovo cliente, tale membro informa prontamente il personale della BCE autorizzato. Il personale della BCE autorizzato informa di ciò immediatamente gli altri membri dell’Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non impediscono agli altri membri dell’Eurosistema di erogare servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema a tali clienti.
3. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 si applicano in tutti i casi in cui venga resa nota l’identità di un cliente attuale o potenziale in virtù del paragrafo 2.
Articolo 6
Competenza per l’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistemaa
1. Ogni membro dell’Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale risulti opportuno per l’erogazione dei servizi di gestione delle riserve.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili a un membro dell’Eurosistema, o con esso concordate, ogni membro dell’Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, o una qualunque parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.
Articolo 7
Ulteriori caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti
I membri dell’Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti siano, a partire dal 1o gennaio 2005, in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:
a) |
dichiarano che la controparte del cliente è il membro dell’Eurosistema con il quale tale cliente ha concluso un accordo per l’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, o una qualunque parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti degli altri membri dell’Eurosistema. La presente disposizione non impedisce a un cliente di concludere accordi con vari membri dell’Eurosistema; |
b) |
fanno riferimento ai meccanismi di collegamento che possono essere utilizzati per il regolamento di titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell’uso di meccanismi non idonei per le operazioni di politica monetaria; |
c) |
fanno riferimento al fatto che alcune transazioni rientranti nel quadro dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema devono essere condotte con la massima diligenza possibile; |
d) |
fanno riferimento al fatto che il membro dell’Eurosistema può proporre dei suggerimenti ai clienti riguardanti la tempistica e l’esecuzione di una transazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell’Eurosistema, e che tale membro non è reso responsabile delle conseguenze che tali suggerimenti possano produrre nei confronti del cliente; |
e) |
fanno riferimento al fatto che le commissioni che i membri dell’Eurosistema impongono ai propri clienti per l’erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema sono soggette a revisione da parte dell’Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione. |
Articolo 8
Ruolo della BCE nell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema
La BCE coordinerà l’erogazione generale dei servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema e il quadro informativo da ciò derivante. Tutti i membri dell’Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 5 luglio 2004.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Articolo 10
Destinatari
Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o luglio 2004.
Per il Consiglio della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET