EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32010D0008(01)

2010/483/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2010 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2010/8)

GU L 238 del 9.9.2010, pagg. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 002 pag. 290 - 292

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 14/04/2016; abrog. impl. da 32016D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/483/oj

9.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/14


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 luglio 2010

che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2010/8)

(2010/483/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione definite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3). La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende appplicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

(2)

Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono misure di sicurezza speciali e non possono pertanto essere soggetti a procedure di aggiudicazione. Deve essere chiarito che tali appalti ricadono nell’eccezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della decisione BCE/2007/5 (4).

(3)

In seguito ad una recente sentenza della Corte di giustiza dell’Unione europea (5), è necessario chiarire che le eccezioni per gli accordi di cooperazione tra la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) e gli accordi di cooperazione tra la BCE e le istituzioni e organi dell’Unione, organizzazioni internazionali o agenzie governative comprendono non solo cooperazione nell’adempimento dei compiti di servizio pubblico ma anche cooperazione nei sevizi ausiliari all’adempimento di tali compiti.

(4)

Secondo recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (6), deve essere ulteriormente precisato il termine per sollevare eccezioni alle condizioni stabilite dalla BCE.

(5)

Per ragioni di trasparenza, e fatta salva la decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (7), i candidati e gli offerenti esclusi devono avere il diritto di ricevere copie di tutti i documenti interni relativi alla valutazione della loro candidatura od offerta e, a determinate condizioni, copie dei documenti relativi alla valutazione dell’offerta prescelta.

(6)

È necessario chiarire che in casi eccezionali debitamente giustificati, le proroghe di un contratto possono protarsi oltre la scadenza iniziale di un appalto.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione BCE/2007/5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2007/5 è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 è aggiunta la definizione seguente:

«q)

“per appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote” si intendono gli appalti aventi per oggetto lavoro teorico o sperimentazione pratica, analisi e ricerca condotte sotto condizioni controllate in alternativa o:

per acquisire nuove conoscenze e inventare nuovi materiali o migliorare quelli esistenti, processi di fabbricazione o dispositivi per l’originazione, la produzione, il trasporto, l’emissione, l’autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione),

per avviare la produzione di materiali nuovi o migliorare quelli esistenti, prodotti o dispositivi per l’originazione, la produzione, il trasporto, l’emissione, l’autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione).

Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote non comprendono gli appalti per la stampa di prototipi di banconote in euro.»;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli accordi di cooperazione tra la BCE e le BCN utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all’Eurosistema/SEBC;»;

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli accordi di cooperazione tra la BCE e le altre istituzioni e organi dell’Unione, organizzazioni internazionali o agenzie governative, utili allo svolgimento di funzioni pubbliche;»;

3)

all’articolo 4, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

193 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi;

b)

4 845 000 EUR per gli appalti di lavori.»;

4)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

quando la BCE ha classificato l’appalto come segreto o quando l’esecuzione dell’appalto è corredata dall’adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero quando ciò è necessario a tutela di interessi essenziali della BCE. Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono speciali misure di sicurezza e pertanto sono esonerati dagli obblighi stabiliti nella presente decisione.»;

b)

nel paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

servizi sanitari e sociali.»;

5)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga;

b)

le eventuali proroghe sono debitamente motivate;

c)

le eventuali proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell’articolo 4.

La totalità di tutte le proroghe non supera come regola la durata dell’appalto iniziale, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati.»;

6)

all’articolo 21, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, o ritengono che la BCE o un altro candidato/offerente ha infranto le regole applicabili agli appalti, comunicano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni. Se le irregolarità riguardano il bando di gara o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione. In altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti vengono a conoscenza delle irregolarità o possano ragionevolmente venirne a conoscenza. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o porre rimedio alle irregolarità come richiesto, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le eccezioni che non sono comunicate alla BCE entro 15 giorni non possono essere proposte in una fase più avanzata.»;

7)

all’articolo 28, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro domanda di partecipazione od offerta. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta di quest’ultimo. Possono anche richiedere copie di tutti i documenti relativi alla valutazione del candidato aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.»;

8)

all’articolo 30, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto della loro offerta e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro offerta.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2010.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità delle disposizioni della decisione BCE/2007/5 in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 luglio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 64.

(4)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.

(5)  Causa C-480/06 Commissione/Repubblica federale di Germania, Raccolta 2009, pag. I-4747.

(6)  Causa C-406/08 Uniplex (UK)/NHS Business Services Authority Raccolta 2010, pag. I-0000 e Causa C-456/08 Commissione/Irlanda, Raccolta 2010, pag. I-0000.

(7)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.


In alto