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Documento 32012O0018

2012/476/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 2 agosto 2012 , relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2012/18)

GU L 218 del 15.8.2012, pagg. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 005 pag. 306 - 309

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/05/2013; abrogato da 32013O0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/476/oj

15.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/20


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 agosto 2012

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9

(BCE/2012/18)

(2012/476/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

L’8 dicembre 2011 e il 20 giugno 2012 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro, ivi incluse le misure stabilite dalla decisione BCE/2011/25 del 14 dicembre 2011 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2). È inoltre opportuno che i riferimenti all’aliquota di riserva di cui all’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (3) siano allineati alle modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (4) introdotte dal regolamento (UE) n. 1358/2011 (5).

(3)

Le BCN non dovrebbero essere obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee, garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito, come stabilito nella decisione BCE/2011/25.

(4)

La decisione BCE/2011/25 ha revisionato l’eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14 con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato emesse dalle controparti, e di cui le stesse fanno uso proprio quali garanzie.

(5)

Le controparti che partecipano alle operazioni di credito dell’Eurosistema hanno la possibilità di aumentare per uso proprio il livello di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato, che hanno avuto il 3 luglio 2012, previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali. Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento.

(6)

La decisione BCE/2011/25 deve essere sostituita dal presente Indirizzo, cui le BCN dovranno dare attuazione nelle loro disposizioni contrattuali o regolamentari.

(7)

Le misure supplementari, stabilite nel presente Indirizzo, si applicano temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie per garantire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente Indirizzo si applicano congiuntamente all’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente Indirizzo e l’Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell’Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente Indirizzo.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possano porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza. Tali condizioni sono pubblicate nell’annuncio dell’asta pertinente o in altra forma ritenuta opportuna dall’Eurosistema.

Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione

1.   Oltre agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, anche gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, purché, all’emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano due rating pari almeno alla tripla B (6). Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono appartenere ad una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l’acquisto di auto; v) leasing; e vi) credito al consumo;

b)

non devono essere mischiate categorie di attività diverse all’interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non comprendono alcun prestito che sia:

i)

in sofferenza al momento dell’emissione degli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione;

ii)

in sofferenza quando l’inclusione in uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione, o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell’operazione in strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola «A» (7) sono soggetti a uno scarto di garanzia del 16 %.

3.   Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia: a) gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti siano mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %; e b) tutti gli altri strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono soggetti a uno scarto di garanzia del 26 %.

4.   Una controparte non può presentare strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che siano idonei quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o qualsiasi terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione allo strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione.

5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %.

6.   Ai fini del presente articolo:

1)

i «mutui ipotecari», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un’istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell’Eurosistema lungo la vita dell’operazione;

2)

i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un’attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, e che riportano un fatturato individuale, o consolidato se l’entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;

3)

i «prestiti in sofferenza» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di inadempimento, come definito al punto 44 dell’allegato VII della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;

4)

per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;

5)

per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);

6)

per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un’impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l’acquisizione di strumenti di capitale di un’impresa che è anche il debitore del prestito;

7)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a delle attività cartolarizzate, che assicurino che l’inadempimento del gestore (servicer) non conduca ad un’interruzione del servizio del debito, e che facciano scattare la nomina di un servicer di riserva (back-up servicer), nonché un piano d’azione strategico che definisca le fasi del processo operativo da attuare quando sia designato il servicer di riserva e il modo in cui sarà trasferita la gestione dei prestiti.

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri d’idoneità dell’Eurosistema.

2.   Le BCN che decidono di accettare crediti di cui al paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all’allegato 1 dell’Indirizzo BCE/2011/14. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio includono il criterio che i crediti sono regolati dalle leggi degli Stati membri della BCN che stabilisce i criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti: a) in applicazione dei criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio stabiliti da un’altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; o b) regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN che accetta.

4.   Un’altra BCN può fornire assistenza alla BCN che accetta i crediti ai sensi del paragrafo 1 se ciò viene concordato bilateralmente tra le due BCN e previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Accettazione di talune obbligazioni bancarie garantite dallo Stato

1.   Le BCN non sono obbligate ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito, per coloro che emettono e garantiscono attivitá negoziabili ai sensi delle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/4.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo ogniqualvolta decidono di non accettare in garanzia i titoli di cui al paragrafo 1.

3.   Le controparti non possono presentare obbligazioni bancarie emesse da loro stesse e garantite da un ente del settore pubblico del SEE avente diritto di imposizione fiscale, incluse le obbligazioni emesse da enti con cui le controparti abbiano stretti legami, come garanzia per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema in misura oltre il valore nominale di queste obbligazioni già offerte in garanzia il 3 luglio 2012.

4.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere di applicare deroghe al requisito stabilito nel paragrafo 3. Una richiesta di deroga deve essere accompagnata da un piano di finanziamento.

Articolo 6

Verifica

Le BCN comunicano alla BCE entro e non oltre il 14 agosto 2012 i testi e le modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto negli articoli da 1 a 5.

Articolo 7

Modifiche all’Indirizzo BCE/2007/9

Nella parte 5 dell’allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:

« Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva]. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come definito dal regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all’allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea del 12 settembre 2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (9), in quest’ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o «obbligatorie») sono calcolate come segue:

Riserve minime (o «obbligatorie») = aggregato soggetto a riserva × aliquota di riserva – detrazione forfettaria

L’aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Si applica a decorrere dal 14 settembre 2012.

Articolo 9

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2012

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.

(3)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(5)  Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea del 14 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

(6)  Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody’s, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.

(7)  Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody’s, «A–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating di «AL» di DBRS.

(8)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(9)  GU L 250, del 2.10.2003, pag. 10


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