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Documento 32010D0009(01)

2010/451/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 29 luglio 2010 , relativa all’accesso a taluni dati di TARGET2 e all’utilizzo dei medesimi (BCE/2010/9)

GU L 211 del 12.8.2010, pagg. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 015 pag. 189 - 191

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrogato da 32023D0549

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/451/oj

12.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/45


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 luglio 2010

relativa all’accesso a taluni dati di TARGET2 e all’utilizzo dei medesimi

(BCE/2010/9)

(2010/451/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) ha istituito TARGET2.

(2)

TARGET2 opera sulla base di una piattaforma tecnica unica denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP) gestita dalla Deutsche Bundesbank, dalla Banque de France e dalla Banca d’Italia (di seguito «BC fornitrici della SSP»). TARGET2 è strutturato giuridicamente come una molteplicità di sistemi di regolamento lordo in tempo reale ciascuno dei quali costituisce un componente di TARGET2 gestito da una banca centrale dell’Eurosistema (BC). L’Indirizzo BCE/2007/2 armonizza nella misura più ampia possibile le norme relative ai componenti di TARGET2.

(3)

L’Eurosistema esercita la sorveglianza su TARGET2 mentre la BCE assume un ruolo di guida.

(4)

L’articolo 38, paragrafo 1, dell’allegato II all’Indirizzo BCE/2007/2 — Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2 (di seguito «Condizioni armonizzate») obbliga ciascuna BC a tenere riservate tutte le informazioni sui pagamenti, di carattere personale o coperte da segreto, riferibili ai partecipanti che detengono conti in TARGET2 presso tale BC, salvo che il partecipante abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto nazionale.

(5)

L’articolo 38, paragrafo 2, delle Condizioni armonizzate dispone tuttavia che i partecipanti possano, a condizione che ciò non sia in contrasto con il diritto applicabile, acconsentire a che ciascuna BC comunichi informazioni sui pagamenti concernenti il partecipante, acquisite in occasione dell’attività del relativo componente di TARGET2, a: i) altre BC o terzi coinvolti nell’operatività di TARGET2, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’efficiente funzionamento di TARGET2, ovvero ii) autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche.

(6)

Soltanto nel caso in cui l’utilizzo dei dati aggregati sui pagamenti in TARGET2 non sia sufficiente alle BC per assicurare l’efficiente funzionamento di TARGET2, è necessario che tutte le BC abbiano accesso ai dati sulle singole operazioni estratti dalla SSP concernenti i partecipanti a tutti i componenti di TARGET2, inclusi i partecipanti indiretti e gli intestatari di un addressable BIC. L’accesso da parte di tutte le BC a tali dati sulle singole operazioni si rende altresì necessario ai fini dell’esercizio delle funzioni pubbliche dell’Eurosistema in quanto preposto alla sorveglianza su TARGET2, laddove l’uso dei dati aggregati sui pagamenti in TARGET2 non sia sufficiente.

(7)

Tale accesso da parte delle BC ai dati sulle singole operazioni di tutti i partecipanti a TARGET2 dovrebbe essere limitato a quanto necessario per consentire alle BC, quali soggetti preposti alla gestione e alla sorveglianza di TARGET2, di condurre analisi quantitative dei flussi di operazioni tra partecipanti a TARGET2 ovvero di effettuare simulazioni numeriche della procedura di regolamento di TARGET2. Da tale accesso da parte delle BC si dovrebbero escludere tutte le informazioni sui clienti dei partecipanti, salvo il caso in cui tali clienti siano partecipanti indiretti o intestatari di addressable BIC.

(8)

Se condotte dalle BC nella loro veste di gestori di TARGET2, tali analisi quantitative e simulazioni numeriche dovrebbero servire in particolare allo scopo di assicurare l’efficienza della configurazione di TARGET2, monitorare gli effetti del suo meccanismo tariffario ed effettuare analisi costi-benefici di caratteristiche e servizi supplementari. Qualora invece siano condotte dalle BC nella loro veste di soggetti preposti alla sorveglianza su TARGET2, esse dovrebbero servire in particolare allo scopo di analizzare le disfunzioni operative di TARGET2, analizzare le variazioni negli schemi e nella tempistica di pagamento, quantificare i livelli di liquidità e i risultati del regolamento con liquidità ridotta, effettuare analisi statistiche e strutturali dei flussi di operazioni e supportare valutazioni regolari e ad hoc in rapporto agli standard applicabili.

(9)

È della massima importanza preservare la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. A tal fine, l’accesso ai dati sulle singole operazioni e il loro utilizzo dovrebbe essere limitato a un gruppo ristretto di funzionari del personale delle BC a ciò designati. Oltre alle norme in materia di condotta professionale e riservatezza applicabili ai funzionari del personale delle BC, il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del Sistema europeo di banche centrali dovrebbe stabilire norme specifiche per l’accesso ai dati sulle singole operazioni e per il loro utilizzo. Le BC dovrebbero assicurare l’osservanza di tali norme da parte dei propri funzionari del personale a ciò designati e il PSSC dovrebbe vigilare su tale osservanza.

(10)

Il PSSC dovrebbe avere la facoltà di pubblicare le informazioni derivanti dall’utilizzo dei dati sulle singole operazioni, a condizione che tali informazioni non rendano possibile identificare, direttamente o indirettamente, i partecipanti o i clienti dei partecipanti.

(11)

Al fine di consentire analisi quantitative e simulazioni numeriche da effettuarsi attraverso l’utilizzo dei dati sulle singole operazioni, l’Eurosistema dovrebbe istituire un dispositivo specifico, il Simulatore di TARGET2.

(12)

Oltre all’articolo 38, paragrafo 2, delle Condizioni armonizzate che disciplina i dati sulle singole operazioni, l’articolo 38, paragrafo 3, delle stesse Condizioni armonizzate stabilisce più in generale che, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, una BC può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti concernenti il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate. Fatta salva la capacità delle BC di utilizzare, comunicare o pubblicare tali informazioni ai sensi del suddetto articolo, il PSSC dovrebbe coordinare le azioni delle BC.

(13)

L’articolo 5 dell’Indirizzo BCE/2007/2 specifica i livelli di governance di TARGET2, stabilendo che il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2 e che il PSSC assiste il Consiglio direttivo in veste di organo consultivo in tutte le materie relative a TARGET2. L’articolo 5 dell’Indirizzo BCE/2007/2 stabilisce inoltre che il PSSC conduce l’esecuzione dei compiti assegnati alle BC dall’Indirizzo BCE/2007/2 nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. In tale ultima veste, il PSSC è chiamato a svolgere alcuni compiti ai sensi della presente decisione. Risulta necessario introdurre una modalità di votazione per il PSSC nonché la possibilità per il Consiglio direttivo di riesaminare le decisioni del PSSC.

(14)

L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente decisione sarà estesa alle banche centrali non appartenenti all’Eurosistema collegate a TARGET2 attraverso un accordo tra tali banche centrali e l’Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le BC hanno accesso ai dati sulle singole operazioni di tutti i partecipanti a tutti i componenti di TARGET2 estratti da TARGET2 ai fini di assicurare l’efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza sullo stesso.

2.   Per ciascuna BC l’accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e il loro utilizzo per analisi quantitative e simulazioni numeriche è limitato a un funzionario del personale e a un massimo di tre supplenti, rispettivamente sia per la gestione di TARGET2 che per la sorveglianza sullo stesso. I funzionari del personale e i loro supplenti sono funzionari del personale addetti alla gestione di TARGET2 e alla sorveglianza sull’infrastruttura di mercato.

3.   Le BC possono nominare i funzionari del personale e i loro supplenti. Tale nomina è sottoposta a conferma da parte del PSSC. La medesima procedura si applica alla sostituzione dei funzionari stessi.

4.   Il PSSC stabilisce norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. Le BC assicurano l’osservanza di tali norme da parte dei propri funzionari del personale designati conformemente ai paragrafi 2 e 3. Fatta salva l’applicazione di ogni altra norma in materia di condotta professionale o riservatezza da parte delle BC, in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal PSSC, le BC impediscono ai propri funzionari del personale a ciò designati l’accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e l’utilizzo dei medesimi. Il PSSC vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1.   Il Simulatore di TARGET2 è creato per l’esecuzione delle analisi quantitative e simulazioni numeriche di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Il Simulatore di TARGET2 è sviluppato e mantenuto dalle BC fornitrici della SSP e dalla Suomen Pankki. Esso comprende l’infrastruttura tecnica, gli strumenti per l’estrazione dei dati, gli strumenti per la simulazione e il software analitico da installare nella SSP che risultino necessari.

3.   I servizi e le specifiche tecniche del Simulatore di TARGET2 sono ulteriormente determinati in un accordo tra le BC fornitrici della SSP e la Suomen Pankki e le BC, approvato dal Consiglio direttivo.

Articolo 3

1.   Il PSSC stabilisce programmi di lavoro a medio termine per la gestione e la sorveglianza che i funzionari del personale, designati in conformità all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, realizzano utilizzando i dati sulle singole operazioni.

2.   Il PSSC può decidere di pubblicare le informazioni derivanti dall’utilizzo dei dati sulle singole operazioni a condizione che non sia possibile identificare i partecipanti o i clienti dei partecipanti.

3.   Il PSSC delibera a maggioranza semplice. Le sue decisioni sono soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo.

4.   Il PSSC informa regolarmente il Consiglio direttivo di tutte le materie relative all’applicazione della presente decisione.

Articolo 4

Fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 3, delle Condizioni armonizzate, il PSSC coordina la comunicazione e la pubblicazione da parte delle BC delle informazioni sui pagamenti concernenti un partecipante o un cliente di un partecipante disciplinate nel suddetto articolo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 luglio 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


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