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Documento 32012D0015(01)

2012/458/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 17 luglio 2012 , in merito alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell’accreditamento (BCE/2012/15)

GU L 209 del 4.8.2012, pagg. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 11/11/2016; abrogato da 32016D0039

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/458/oj

4.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/17


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 luglio 2012

in merito alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell’accreditamento

(BCE/2012/15)

(2012/458/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

vista la decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al Comitato esecutivo spetta la competenza in merito all’adozione di tutte le decisioni relative all’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2011/8, e all’accreditamento di qualità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione BCE/2010/22 (di seguito denominati collettivamente «accreditamenti»), nonché alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell’accreditamento a uno o più dei suoi membri.

(2)

Numerosi accreditamenti individuali, concessi o rinnovati annualmente, sono soggetti alla disciplina di cui alle decisioni BCE/2011/8 e BCE/2010/22. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la procedura di accreditamento, il Comitato esecutivo considera necessario e opportuno delegare il proprio potere di concedere, rinnovare o prorogare gli accreditamenti al membro del Comitato esecutivo competente per la Direzione banconote.

(3)

Per salvaguardare la responsabilità collegiale del Comitato esecutivo, è opportuno che il membro del Comitato esecutivo cui è concessa la delega presenti al Comitato esecutivo una relazione annuale in merito alle decisioni di accreditamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Delega dei poteri

Il Comitato esecutivo delega al membro del Comitato esecutivo competente per la Direzione banconote i propri poteri in relazione a quanto segue:

a)

concessione o rinnovo dell’accreditamento di qualità pieno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 7 della decisione BCE/2010/22;

b)

concessione o proroga dell’accreditamento di qualità temporaneo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 della decisione BCE/2010/22;

c)

concessione o rinnovo dell’accreditamento ambientale ai sensi dell’articolo 6 della decisione BCE/2011/8;

d)

concessione o rinnovo dell’accreditamento in materia di salute e di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 della decisione BCE/2011/8.

Articolo 2

Obbligo di rendiconto

Il membro del Comitato esecutivo competente per la Direzione banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale in merito alle decisioni di accreditamento adottate ai sensi dell’articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 luglio 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 52.

(2)  GU L 330 del 15.12.2010, pag. 14.


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