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Documento 32004D0008(01)

Decisione della Banca centrale europea del 22 aprile 2004 che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della banca centrale europea, per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e per questioni finanziarie correlate (BCE/2004/8)

GU L 205 del 9.6.2004, pagg. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006; abrogato da 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/505/oj

9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/13


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 aprile 2004

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e per questioni finanziarie correlate

(BCE/2004/8)

(2004/505/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive banche centrali nazionali (BCN) che il 1o maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le ponderazioni assegnate alle BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN partecipanti») nello schema di capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale») sono adeguate, come previsto nella decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1).

(2)

Tale adeguamento comporta a sua volta la necessità di adeguare i crediti che le BCN partecipanti hanno nei confronti della BCE in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto e che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta che tali BCN partecipanti hanno effettuato a favore della BCE (di seguito «crediti»).

(3)

Le BCN partecipanti i cui crediti aumentano a causa dell’estensione dello schema di capitale il 1o maggio 2004 effettuano di conseguenza un trasferimento compensativo alla BCE, mentre la BCE effettua un trasferimento compensativo alle BCN partecipanti i cui crediti diminuiscono a causa di tale estensione.

(4)

Le attività di riserva in valuta che possono essere trasferite alla BCE non possono eccedere il limite di 55 646 692 471,89 EUR, a partire dal 1o maggio 2004.

(5)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle aspettative legittime posti alla base dello statuto, le BCN partecipanti la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti dovranno altresì effettuare un trasferimento compensativo a quelle BCN partecipanti la cui quota relativa diminuisca.

(6)

Le ponderazioni di ciascuna BCN partecipante valide fino al 30 aprile 2004 e a partire dal 1o maggio 2004 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN partecipanti, al fine di calcolare l’adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

Per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE il 30 aprile 2004, aggiungendo o sottraendo i profitti o le perdite netti accumulati, a seconda del caso, calcolati dalla BCE, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 30 aprile 2004, dopo aver incluso il reddito della BCE non distribuito derivante dalle banconote in euro maturato nel mese di aprile 2004, e aver escluso il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro relativo al primo trimestre del 2004, già distribuito alle BCN. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatta salva la generalità del «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equiparabili a riserve per minusvalenze da svalutazione originate dall’andamento dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato.

b)

Per «data di trasferimento» si intende il 19 maggio 2004.

c)

«Reddito della BCE derivante dalle banconote in euro» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» come definito nell’articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2002/9, del 21 novembre 2002, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (2).

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante aumenta a causa dell’aumento nella sua ponderazione il 1o maggio 2004, tale BCN trasferisce alla BCE, nella data di trasferimento, l’importo come determinato nel paragrafo 3.

2.   Se la quota di una BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione il 1o maggio 2004, tale BCN riceve dalla BCE, nella data di trasferimento, l’importo come determinato nel paragrafo 3.

3.   La BCE, il 14 maggio 2004 o prima di tale data, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN partecipante o l’importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l’importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN partecipante il 30 aprile 2004 e la ponderazione della stessa a partire dal 1o maggio 2004, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1o maggio 2004 ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.

5.   Nella data di trasferimento, una BCN partecipante o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferisce altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN partecipante e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   I crediti delle BCN partecipanti sono adeguati il 1o maggio 2004 conformemente all’adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN partecipanti a partire dal 1o maggio 2004 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione.

2.   Ciascuna BCN partecipante, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o maggio 2004 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN.

3.   Il 3 maggio 2004 ciascuna BCN partecipante trasferisce o riceve il valore assoluto dell’importo (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento allimporto che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento allimporto che la BCE trasferisce alla BCN.

4.   Il 3 maggio 2004 la BCE e le BCN partecipanti soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono inoltre separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 3 maggio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Questioni finanziarie correlate

1.   In deroga a quanto previsto al terzo sottoparagrafo dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (3), i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 maggio 2004, sono calcolati sulla base dello schema di capitale esteso valido a partire dal 1o maggio 2004, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 30 aprile 2004. Il tasso medio di rendimento, come descritto nell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione BCE/2001/16 è calcolato separatamente per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 e per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2004. Per quest’ultimo periodo, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare tali importi, come descritto nell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2001/16, sono registrati nei libri di ciascuna BCN con data di valuta 1o maggio 2004. In deroga al terzo periodo dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2001/16, la BCE informa le BCN dell’ammontare del reddito monetario cumulativo relativo al periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 su una base di ogni quattro mesi e relativo al periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 giugno 2004 su una base di ogni due mesi.

2.   In relazione al periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 30 aprile 2004, il reddito monetario delle BCN messo in comune, la remunerazione sui crediti delle BCN pari alle riserve in valuta conferite alla BCE e la remunerazione sui saldi interni all’Eurosistema sulle banconote in circolazione sono ripartiti e distribuiti conformemente alle ponderazioni valide al 30 aprile 2004. Il reddito della BCE sulle banconote in euro per il primo trimestre del 2004 è ripartito in conformità delle ponderazioni valide al 30 aprile 2004 e per il secondo trimestre del 2004 è ripartito in conformità delle ponderazioni valide a partire dal 1o maggio 2004.

3.   I profitti o le perdite netti della BCE, a seconda del caso, per l’esercizio finanziario 2004, sono ripartiti sulla base delle ponderazioni valide a partire dal 1o maggio 2004.

4.   Qualora, secondo i calcoli effettuati dalla BCE alla fine del 2004, sia probabile che l’esercizio finanziario 2004 si concluda complessivamente in perdita, o sia probabile che i profitti netti siano inferiori al reddito della BCE derivante dalle banconote in euro per lo stesso anno, la BCE conserva il reddito derivante dalle banconote in euro per il quarto trimestre del 2004. A seconda della portata delle perdite previste, la BCE può altresì richiedere uno storno di parte o dell’intero ammontare delle distribuzioni provvisorie di reddito derivante dalle banconote in euro nel terzo, secondo e primo trimestre del 2004, in tale ordine, fino a copertura delle perdite. Nel caso in cui la BCE concluda l’esercizio finanziario 2004 in perdita e il suo reddito derivante dalle banconote in euro nello stesso esercizio non sia sufficiente a coprire tali perdite, la BCE compensa le perdite contro:

a)

fondi liberati dal fondo di riserva generale della BCE;

b)

il reddito monetario messo in comune tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2004, previa decisione del Consiglio direttivo ex articolo 33 dello statuto;

c)

il reddito monetario messo in comune tra il 1o gennaio 2004 e il 30 aprile 2004, previa decisione del Consiglio direttivo ex articolo 33 dello statuto.

5.   Qualora vi siano parti del reddito distribuito della BCE derivante dalle banconote in euro nel primo trimestre 2004 che debbano essere ripagate in virtù del paragrafo 4 e qualora il reddito monetario delle BCN messo in comune tra il 1o gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 debba essere restituito alla BCE, sono effettuati pagamenti di natura compensativa in aggiunta ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna BCN partecipante la cui ponderazione aumenti il 1o maggio 2004 effettua il pagamento alla BCE, e la BCE effettua il pagamento a ciascuna BCN partecipante la cui ponderazione diminuisca il 1o maggio 2004. I pagamenti di natura compensativa sono calcolati come segue. Il reddito totale da ripagarsi della BCE derivante dalle banconote in euro per il primo trimestre 2004 è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della BCN partecipante al 30 aprile 2004 e la sua ponderazione al 31 dicembre 2004 e il risultato è diviso per 100. Il reddito monetario totale che deve essere ritrasferito per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della BCN partecipante al 30 aprile 2004 e la sua ponderazione al 31 dicembre 2004 e il risultato è diviso per 100. Gli interessi maturano sui pagamenti di natura compensativa relativi al reddito monetario messo in comune delle BCN tra il 1o gennaio 2005 e la data di tali pagamenti.

6.   I pagamenti di natura compensativa aggiuntivi riguardanti il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro come descritti nel paragrafo 5 sono effettuati il 4 gennaio 2005. I pagamenti di natura compensativi aggiuntivi riguardanti il reddito monetario messo in comune delle BCN come descritti nel paragrafo 5, così come gli interessi su di essi maturati, sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla seconda riunione del consiglio direttivo tenutasi in marzo 2005.

Articolo 5

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 5, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

2.   I trasferimenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, all’articolo 3 paragrafi 3 e 4, e all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, avvengono separatamente attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target).

3.   La BCE e le BCN partecipanti soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2, sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 323 del 28.11.2002, pag. 49.

(3)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata dalla decisione BCE/2003/22 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39).


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