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Documento 32004D0007(01)

Decisione della Banca centrale europea del 22 aprile 2004 che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l’adeguamento del capitale versato (BCE/2004/7)

GU L 205 del 9.6.2004, pagg. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006; abrogato da 32006D0023(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/504/oj

9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/9


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 aprile 2004

che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l’adeguamento del capitale versato

(BCE/2004/7)

(2004/504/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 28.5,

considerando quanto segue:

(1)

L'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»), come previsto dalla decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1), necessita che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN facenti parte al 30 aprile 2004 del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all’adeguamento effettuato.

(2)

La Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije e la Národná banka Slovenska (di seguito «BCN dei paesi aderenti») entrano a far parte del SEBC solo il 1o maggio 2004, vale a dire che eventuali trasferimenti di quote di capitale secondo l’articolo 28.5 dello statuto non rilevano nei confronti delle BCN dei paesi aderenti.

(3)

La decisione BCE/2004/6, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (2) determina la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN partecipanti») versano il capitale della BCE tenendo conto dello schema esteso. La decisione BCE/2004/10, del 23 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (3) determina la percentuale che le BCN degli Stati membri che non hanno adottato l’euro il 1o maggio 2004 (di seguito «BCN non partecipanti») versano nella medesima data alla luce dello schema esteso.

(4)

Le BCN partecipanti hanno versato le loro quote di capitale della BCE sottoscritto come previsto dalla decisione BCE/2003/18, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (4). Tenendo conto di quanto sopra, l’articolo 2 della decisione BCE/2004/6 afferma che, in alternativa, o una BCN partecipante trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell’articolo 1 di detta decisione. Allo stesso modo, la Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of England hanno versato le loro quote di capitale della BCE sottoscritto come previsto dalla decisione BCE/2003/19, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (5). Tenendo conto di ciò, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/10 afferma che ciascuna di tali tre BCN, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell’articolo 1 di detta decisione. L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/10 afferma che ciascuna BCN dei paesi aderenti trasferisce alla BCE l’importo indicato a fianco al proprio nome nella tabella contenuta nell’articolo 1 della medesima decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Prendendo in considerazione la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN partecipante, insieme alla Danmarks Nationalbank, alla Sveriges Riksbank e alla Bank of England avrà versato il 30 aprile 2004 e la quota di capitale della BCE che ciascuna di tali BCN verserà a partire dal 1o maggio 2004 come conseguenza dell’adeguamento delle ponderazioni descritto nell’articolo 2 della decisione BCE/2004/5, tali BCN trasferiscono quote di capitale fra di loro, per il tramite di trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote di capitale effettuata il 1o maggio 2004 corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal fine, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, 1o maggio 2004, in alternativa, trasferisce o riceve la quota del capitale della BCE sottoscritto indicata a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Tenendo conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha già eventualmente versato e che versa il 1o maggio 2004, come previsto nell’articolo 1 della decisione BCE/2004/6 per quanto attiene alle BCN partecipanti e nell’articolo 1 della decisione BCE/2004/10 per quanto attiene alle BCN non partecipanti, il 3 maggio 2004 ogni BCN dovrà in alternativa o trasferire o ricevere l’importo netto (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce a quella BCN.

2.   Il 3 maggio 2004 la BCE e le BCN soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 1, dovranno ciascuna trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 3 maggio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN in virtù del paragrafo 1. I trasferenti e i riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   I trasferimenti descritti nell’articolo 2 avvengono attraverso il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target).

2.   Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET il 3 maggio 2004, essa trasferisce in tale data gli importi descritti nell’articolo 2 tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE.

3.   Gli interessi maturati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

4.   La BCE e le BCN soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell’articolo 2, sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.

Articolo 4

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Cfr. la pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 9 del 15.1.2004, pag. 29.

(5)  GU L 9 del 15.1.2004, pag. 31.


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