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Documento 32009D0017(01)

2009/555/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 giugno 2009 , che modifica la decisione BCE/2003/14 avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2009/17)

GU L 190 del 22.7.2009, pagg. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 005 pag. 233 - 234

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/555/oj

22.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/11


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 giugno 2009

che modifica la decisione BCE/2003/14 avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine

(BCE/2009/17)

(2009/555/CE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 119 e l’articolo 123, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l’articolo 17, l’articolo 21.2, l’articolo 44 e il primo trattino dell’articolo 47.1,

visto il regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (2), la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare le misure necessarie per la gestione dei prestiti concessi nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine agli Stati membri che non hanno adottato l’euro.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 431/2009, introduce un nuovo articolo 7, paragrafo 5, nel regolamento (CE) n. 332/2002 che prevede che gli Stati membri beneficiari dei prestiti concessi nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine sono tenuti a trasferire le somme necessarie a ripagare il capitale e gli interessi su tali crediti su un conto presso la BCE, sette giornate lavorative TARGET2 precedenti le corrispondenti date di scandenza. La BCE ritiene pertanto appropriato aprire a tal fine conti specifici per le banche centrali nazionali di tali Stati membri.

(3)

La decisione BCE/2003/14 del 7 novembre 2003 avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (3) dovrebbe pertanto essere modificata al fine di riflettere tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione BCE/2003/14 è modificata come segue:

1.

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I pagamenti relativi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea vengono effettuati mediante conti aperti a nome della BCE e/o, avendo riguardo alle modalità per contrarre e concedere prestiti tra la Comunità europea e lo Stato membro in questione, mediante conti aperti presso la BCE a nome della banca centrale nazionale dello Stato membro in questione o a nome della Commissione delle Comunità europee.»

2.

L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   I fondi ricevuti dalla BCE, per conto della Comunità europea, a titolo di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale da uno Stato membro beneficiario di un prestito, vengono trasferiti nella di scadenza sui conti specificati dai creditori nel quadro delle modalità per l’assunzione di prestiti concordate dalla Comunità europea».

3.

L’articolo 4 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 4

La BCE contabilizza nei propri libri ciascuna operazione di assunzione ed erogazione di prestiti nei seguenti conti in euro:

a)

un conto sul lato passivo per i fondi ricevuti per conto della Comunità europea e il loro trasferimento alla banca centrale nazionale dello Stato membro ricevente il prestito corrispondente;

b)

un conto d’ordine, denominato “Passività della Comunità europea connesse alle operazioni di assunzione di prestito concluse dalla Comunità europea”, suddiviso, se del caso, in ulteriori sotto-conti per ciascuno dei creditori, nel quadro degli accordi per l’assunzione dei prestiti;

c)

un conto d’ordine, denominato “Crediti della Comunità europea nel quadro delle operazioni di erogazione di prestito della Comunità europea”.»

4.

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La BCE contabilizza le operazioni finanziarie di cui all’articolo 3 alla loro data di valuta, addebitando o accreditando i conti di cui alla presente decisione.»

5.

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La BCE controlla le date dei trasferimenti e le scadenze indicate nelle modalità per l’assunzione ed erogazione di prestiti finalizzati al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale.

2.   La BCE effettua la notifica almeno 15 giorni di calendario precedenti a ciascuna data di trasferimento alla banca centrale nazionale dello Stato membro che è in debito nei confronti della Comunità europea.»

Articolo 2

Il Comitato esecutivo della BCE adotta le misure necessarie a dare attuazione alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 giugno 2009.

Per il Consiglio generale della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1.

(2)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(3)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35.


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