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Documento 32006R1027

Regolamento (CE) n. 1027/2006 della Banca centrale europea, del 14 giugno 2006 , sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2006/8)

GU L 184 del 6.7.2006, pagg. 12–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, pagg. 106–118 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 007 pag. 260 - 272
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 007 pag. 260 - 272
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 008 pag. 12 - 24

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2014; abrogato da 32013R1074

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1027/oj

6.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 giugno 2006

sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2006/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1, che, al fine di adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica e per ciò che risulta necessario per adempiere compiti del Sistema europeo di banche centrali. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) prevede, inoltre, l’inclusione degli uffici dei conti correnti postali tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica, nella misura necessaria a adempiere agli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE, tra gli altri, nel campo delle statistiche monetarie e bancarie.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (2), è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 2533/98. In base all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), gli operatori attualmente assoggettabili agli obblighi di segnalazione sono le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti.

(3)

Gli aggregati monetari dell’area dell’euro e le loro contropartite derivano principalmente dai dati di bilancio del settore delle IFM raccolti in base al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Tuttavia, gli aggregati monetari dell’area dell’euro includono non solo le passività monetarie del settore delle IFM nei confronti dei residenti dell’area dell’euro diversi dalle IFM stesse, eccetto l’amministrazione centrale, ma anche le passività monetarie di quest’ultima nei confronti dei residenti dell’area dell’euro diversi dalle IFM, eccetto l’amministrazione centrale. Pertanto, attualmente, vengono raccolte informazioni supplementari concernenti i depositi dell’amministrazione centrale e le disponibilità in contanti e titoli obbligazionari emessi dalle IFM in base all’Indirizzo BCE/2003/2, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e dalle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (3).

(4)

In taluni Stati membri partecipanti, gli uffici dei conti correnti postali non appartengono più al settore dell’amministrazione centrale in base al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) (4) e non si limitano a ricevere depositi solo per le proprie tesorerie nazionali, ma possono ricevere depositi sui propri conti. Pertanto, non è più possibile che le informazioni statistiche su tali depositi siano riportate nell’ambito stabilito dall'Indirizzo BCE/2003/2.

(5)

A questo proposito, gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi effettuano attività simili a quelle effettuate dalle IFM. Entrambe le tipologie di soggetti, dunque, dovrebbero essere soggette a simili obblighi di segnalazione statistica nella misura in cui tali obblighi concernono la loro attività.

(6)

Per garantire tale trattamento armonizzato e per salvaguardare la disponibilità delle informazioni statistiche sui depositi ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali, è necessaria l’adozione di un nuovo regolamento che impone obblighi di segnalazione a tali soggetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

i termini «Stato membro partecipante», «soggetti dichiaranti» e «residente» hanno il significato stabilito nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

«ufficio dei conti correnti postali»: si intende un ufficio postale che appartiene al settore «società non finanziarie» (settore 11 del SEC 95) e, in maniera complementare rispetto ai servizi postali, riceve depositi da residenti nell’area dell’euro diversi dalle IFM con la prospettiva di fornire servizi di trasferimento di denaro per i propri depositari.

Articolo 2

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli uffici dei conti correnti postali residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti.

2.   Il Comitato esecutivo della BCE può istituire e mantenere una lista degli uffici dei conti correnti postali sottoposti alla disciplina di questo regolamento. Le BCN e la BCE devono rendere tale lista e gli aggiornamenti della stessa accessibili agli uffici dei conti correnti postali interessati attraverso vie adeguate, inclusi la via elettronica, Internet, oppure, su richiesta degli uffici dei conti correnti interessati, in supporto cartaceo. La lista ha scopo puramente informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni ad un ufficio dei conti correnti postali che non abbia ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

3.   Le BCN possono concedere agli uffici dei conti correnti postali una deroga agli obblighi di segnalazione di informazioni statistiche in base a questo regolamento nella misura in cui le informazioni statistiche richieste siano già raccolte da altre fonti disponibili. Le BCN si accertano tempestivamente che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Gli operatori effettivamente assoggettabili ad obblighi di segnalazione comunicano mensilmente le informazioni relative al proprio bilancio di fine mese, per quanto riguarda le consistenze, alla BCN dello Stato membro partecipante nel quale l’ufficio dei conti correnti postali è residente.

2.   Le informazioni statistiche richieste da questo regolamento sono collegate ad attività poste in essere dall’ufficio dei conti correnti postali per proprio conto e sono specificate negli allegati I e II.

3.   Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono segnalate in conformità degli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione riportati nell’allegato III.

4.   Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità delle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste da questo regolamento e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità con gli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione definiti dell’allegato III.

5.   In caso di operazioni di fusione, di scissione o di un’altra forma di riorganizzazione che possa produrre effetti sul rispetto dei propri obblighi statistici, il soggetto dichiarante in questione, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e a tempo debito, prima che la fusione, la scissione o la misura di riorganizzazione inizino a produrre effetti, informa la BCN competente su quali siano le procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Tempestività

Le BCN trasmettono le informazioni statistiche segnalate in base all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, alla BCE entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese al quale i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.

Articolo 5

Norme contabili

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i principi contabili seguiti dagli uffici dei conti correnti postali ai fini di segnalazione statistica prevista da questo regolamento sono quelli definiti nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5), e in tutte le altre norme internazionali applicabili in materia, nella misura in cui queste siano applicabili agli uffici dei conti correnti postali. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri partecipanti, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.

2.   I depositi e i prestiti sono segnalati sulla base dell’ammontare nominale in essere alla fine del mese e su base lorda. Per importo nominale si intende l’importo che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore.

3.   Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali criteri segnaletici siano seguiti da tutti i soggetti dichiaranti residenti e siano necessari a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il mese di gennaio 2005.

Articolo 6

Verifica e raccolta obbligatoria

Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Quest'ultimo viene esercitato, in particolare, quando un ufficio dei conti correnti postali compreso tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa gli standard minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione così come definiti nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 giugno 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42)

(3)  GU L 241 del 26.9.2003, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall’Indirizzo BCE/2005/4 (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 6).

(4)  Come adottato dal Consiglio dell’Unione europea nel regolamento (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, relativo al sistema dei conti nazionali e regionali della Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(5)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Definizioni generali

Per finalità statistiche, gli uffici dei conti correnti postali consolidano le attività di tutti i loro uffici (sede legale, principale e/o succursali) situati all’interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.

Quando una società madre e le sue sussidiarie sono uffici dei conti correnti postali collocati sul medesimo territorio nazionale, alla società madre è concesso consolidare le attività delle proprie sussidiarie nelle proprie segnalazioni statistiche. Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un’altra entità, mentre le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.

Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali situate all’interno del territorio degli altri Stati membri partecipanti e la sede legale o principale situate in un dato Stato membro partecipante, deve considerare le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro partecipante deve considerare le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all’interno del territorio di altri Stati membri partecipanti, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti.

Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali al fuori del territorio degli Stati membri partecipanti e la sede legale o principale in un dato Stato membro partecipante, deve considerare le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro partecipante deve considerare le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri partecipanti quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

Gli uffici dei conti correnti postali situati nei centri finanziari off-shore sono trattati, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

Definizioni dei settori

Il SEC 95 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Le controparti degli uffici dei conti correnti postali situate sul territorio degli Stati membri partecipanti sono individuate secondo il proprio settore nazionale o la propria classificazione istituzionale, conformemente all’elenco di IFM a scopo statistico e alla guida alla classificazione statistica della clientela fornita nel Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE («Guida alla classificazione statistica della clientela»), che segue i principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 95.

Per «IFM» si intendono i seguenti settori e sottosettori:

—   Istituzioni finanziarie monetarie (IFM): «Gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici)»;

—   enti creditizi: come definiti dal diritto comunitario (1), a) un’impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili (2) e nel concedere crediti per proprio conto oppure, b) un istituto di moneta elettronica nel senso attribuito ad esso dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale delle attività degli istituti di moneta elettronica (3);

—   banche centrali: le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e la BCE;

—   fondi comuni monetari: quegli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui quote sono, in termini di liquidità, altamente sostituibili ai depositi e che investono prevalentemente in strumenti di mercato monetario e/o in quote/partecipazioni di FMM e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua non superiore ad un anno, e/o in depositi bancari, e/o che intendono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse sugli strumenti del mercato monetario;

—   altre istituzioni finanziarie monetarie: altre istituzioni finanziarie residenti che rientrano nella definizione di IFM, indipendentemente dalla natura delle loro attività.

Le istituzioni bancarie situate al di fuori degli Stati membri partecipanti sono definite «banche» piuttosto che IFM. Analogamente, la definizione «istituzioni diverse dalle IFM» si riferisce solo agli Stati membri; relativamente agli altri paesi il termine appropriato è «operatori non bancari». Per «istituzioni diverse dalle IFM» s'intendono i seguenti settori e sottosettori:

—   amministrazioni pubbliche: unità residenti la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinati al mercato, rivolti al consumo individuale o collettivo, e/o nella redistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 95, paragrafi da 2.68 a 2.70);

—   amministrazioni centrali: organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.71);

—   amministrazioni di Stati federati: unità istituzionali autonome a cui competono funzioni di livello inferiore rispetto alle amministrazioni centrali e di livello superiore rispetto alle amministrazioni locali, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.72);

—   amministrazioni locali: enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti locali di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.73);

—   enti di previdenza e assistenza sociale: unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali (SEC 95, paragrafo 2.74).

I settori altri residenti, ossia istituzioni residenti non facenti parte delle IFM diverse dalle amministrazioni pubbliche, comprendono:

—   altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari: società e quasi-società finanziarie non monetarie (ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali diverse dalle IFM in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o dagli strumenti ad essi strettamente assimilabili (SEC 95, paragrafi da 2.53 a 2.56). Sono anche inclusi gli ausiliari finanziari che consistono in tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste in attività finanziarie ausiliarie (SEC 95, paragrafi da 2.57 a 2.59);

—   Imprese di assicurazione e fondi pensione: società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dal cumulo dei rischi (SEC 95, paragrafi da 2.60 a 2.67);

—   società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura si servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e di servizi non finanziari destinati alla vendita (SEC 95, paragrafi da 2.21 a 2.31);

—   famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale, e quali produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari da destinarsi alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95, paragrafi da 2.75 a 2.88).

Ulteriori indicazioni sulla classificazione settoriale delle controparti diverse dalle IFM situate al di fuori del territorio nazionale, sono riportate nel Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE.

Definizioni delle categorie di strumenti

Le definizioni delle categorie di attività e passività tengono conto delle caratteristiche dei diversi sistemi finanziari. Tali categorie di attività e passività sono disaggregate in base alla scadenza all’emissione. La scadenza all’emissione (scadenza originaria) si riferisce al periodo durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato (ad esempio, strumenti di debito) o può essere rimborsato solo con determinate penali (ad esempio, alcuni tipi di depositi). Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

Le tabelle di seguito riportate forniscono una descrizione dettagliata dei vari strumenti che le banche centrali nazionali recepiscono poi all’interno di ciascun singolo Stato, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento (4).

Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizioni delle principali caratteristiche

1.

Cassa

Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Crediti

Ai fini del sistema di segnalazione, si tratta di fondi prestati dai soggetti segnalanti che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile). Include attività sotto forma di depositi

depositi presso le IFM

crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o che sono non stati cancellati

I crediti inesigibili sono considerati crediti rispetto ai quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è comunque considerato compromesso. Le BCN stabiliscono se i crediti inesigibili devono venire iscritti al lordo o al netto degli accantonamenti

disponibilità in titoli non negoziabili

Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni non negoziabili e che non possono essere scambiate in mercati secondari, si veda anche «crediti negoziati»

crediti negoziati

I crediti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell’attivo «crediti», a condizione che siano rappresentati da un unico certificato e che siano, in linea generale, negoziati solo occasionalmente

crediti subordinati nella forma di depositi o crediti

Gli strumenti di credito subordinato rappresentano un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio depositi/crediti) siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni». A fini statistici, i crediti subordinati devono essere trattati a seconda della natura dello strumento finanziario, vale a dire classificati come «crediti» o «titoli diversi dalle azioni». Laddove le disponibilità degli uffici dei conti correnti postali in tutte le forme di crediti subordinati siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli diversi dalle azioni», sulla base del fatto che i crediti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Contropartita del contante pagato in cambio dell'acquisto di titoli da parte dei soggetti segnalanti

La voce seguente non è considerata un credito

crediti concessi su base fiduciaria

I crediti concessi su base fiduciaria («crediti fiduciari») sono crediti costituiti in nome di una parte (fiduciario) per conto di un terzo (beneficiario). A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario, quando i rischi e i vantaggi derivanti dalla proprietà dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla proprietà dei fondi sono a carico del beneficiario quando: i) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); o ii) l’investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario si trovi in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di insolvenza)

3.

Titoli diversi dalle azioni

Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni, che sono negoziabili e che vengono di norma scambiati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al detentore alcun tipo di diritto di proprietà sull’istituzione emittente. Questa voce include i titoli

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione

crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari (cfr. «crediti negoziati» nella categoria 2)

crediti subordinati nella forma di titoli di debito (cfr. «crediti subordinati nella forma di depositi o crediti» nella categoria 2)

a fini di coerenza con il trattamento delle operazioni tipo pronti contro termine, i titoli dati in prestito secondo gli schemi delle operazioni di prestito titoli rimangono iscritti nel bilancio del proprietario originario (e non vengono iscritti in quello dell’acquirente temporaneo), quando ci sia un impegno fermo di invertire l’operazione (e non una semplice opzione)

3a.

Titoli diversi dalle azioni aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

Disponibilità in titoli di debito negoziabili (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

Crediti negoziabili aventi scadenza originaria fino a un anno incluso, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e negoziati su mercati secondari

Crediti subordinati nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

3b.

Titoli diversi dalle azioni aventi scadenza originaria oltre un anno e fino a due anni inclusi

Disponibilità in titoli di debito negoziabili (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria oltre a un anno e fino a due anni inclusi

Crediti negoziabili aventi scadenza originaria oltre un anno e fino a due anni inclusi, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e negoziati su mercati secondari

Crediti subordinati nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria compresa tra uno e due anni inclusi

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

Questa voce consiste in disponibilità di titoli e partecipazioni emessi da fondi comuni monetari (FMM). I FMM sono società di investimento collettivo le cui quote o partecipazioni presentano, in termini di liquidità, un'elevata sostituibilità con i depositi e che investono principalmente in strumenti di mercato monetario e/o in quote e partecipazioni in fondi comuni monetari e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua fino a 1 anno e/o depositi bancari e/o che vogliono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse degli strumenti del mercato monetario


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizioni delle principali caratteristiche

9.

Depositi

Importi dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. Ai fini dello schema di segnalazione, questa categoria è suddivisa in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e operazioni di pronti contro termine

I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività delle IFM. In termini concettuali, i crediti costituiscono importi ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 95 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda di chi sia la parte che prende l’iniziativa (se questo è colui che riceve il credito, si tratta di un credito, se invece è colui che concede il credito, allora si tratta di un deposito), anche se in pratica la rilevanza di tale distinzione varia a seconda della struttura finanziaria nazionale. Nell’ambito dello schema di segnalazione, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati crediti dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra

I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti possono essere considerati come «non negoziabili», nel senso che ci sono restrizioni nel trasferimento della proprietà dello strumento cosa che comporta che questi non possano essere scambiati o che, sebbene negoziabili, non possono essere scambiati nel mercato data l’assenza di un mercato organizzato. Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito»

I pagamenti di margini (margini) effettuati secondo contratti di derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso gli uffici dei conti correnti postali e laddove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. Sulla base delle pratiche di mercato correnti, è suggerito che i margini ricevuti dai soggetti dichiaranti dovrebbero essere classificati come «depositi» nei limiti in cui si forniscano all’ufficio dei conti correnti postali fondi liberamente accessibili per i prestiti. Laddove una parte dei margini ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio, una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione dell’ufficio dei conti correnti postali dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono all’ufficio dei conti correnti postali le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi», secondo le pratiche nazionali

I saldi accantonati relativi ad esempio ai contratti di leasing sono classificati come depositi nella categoria «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso» a seconda della durata/accantonamento del contratto sottostante

I fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non devono essere registrati nel bilancio dell’ufficio dei conti correnti postali (cfr. «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2)

9.1.

Depositi overnight

Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. I saldi che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica, nella forma di moneta elettronica basata su hardware (ad esempio, carte prepagate) o su software, emessa dall’ufficio dei conti correnti postali, sono incluse in questa voce. Questa voce esclude i depositi non trasferibili che possono essere tecnicamente riscossi su richiesta ma che sono assoggettati a penali rilevanti

saldi (fruttiferi o non) trasferibili tramite assegno, vaglia bancario, addebitamento o con modalità simili, senza alcuna penale o restrizione rilevante

saldi (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili

saldi (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica basata su hardware (ad esempio, carte prepagate) o software

crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito

9.2.

Depositi con durata prestabilita

Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo (classificati nella fascia di scadenza «oltre i due anni»). Prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l’applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione

9.2a.

Depositi con durata fino a un anno incluso

Saldi con durata prestabilita non superiore a un anno (esclusi i depositi con una scadenza originaria di un giorno), non trasferibili e non convertibili in contante prima della scadenza stessa

Saldi con durata prestabilita non superiore a un anno, non trasferibili ma rimborsabili prima di tale scadenza con preavviso; nel caso in cui tale preavviso sia dato, questi importi dovrebbero essere classificati sotto la voce 9.3a

Saldi con durata prestabilita non superiore a un anno, non trasferibili ma rimborsabili su richiesta con l’applicazione di penali

Pagamenti di margini effettuati mediante contratti derivati su strumenti derivati da chiudere entro un anno, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante alla liquidazione del contratto

Crediti rappresentati da un singolo certificato aventi scadenza originaria fino a un anno

Titoli di debito non negoziabili emessi dagli uffici dei conti correnti postali (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

Titoli di debito subordinati degli uffici dei conti correnti postali nella forma di depositi o prestiti con scadenza originaria fino a un anno incluso

9.2b.

Depositi con durata prestabilita oltre un anno e fino a due anni inclusi

Saldi con durata prestabilita compresa tra uno e due anni, non trasferibili e non convertibili in contante prima della scadenza stessa

Saldi con durata prestabilita tra uno e due anni, non trasferibili ma rimborsabili prima di tale scadenza con preavviso; nel caso in cui tale preavviso sia dato, questi importi dovrebbero essere classificati sotto la voce 9.3a

Saldi con durata prestabilita tra uno e due anni, non trasferibili ma rimborsabili su richiesta con l’applicazione di penali

Pagamenti di margini effettuati mediante contratti derivati su strumenti derivati da chiudere in un periodo compreso tra un e due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto viene liquidato

Crediti rappresentati da un singolo certificato, aventi scadenza originaria compresa tra uno e due anni

Titoli di debito non negoziabili emessi dagli uffici dei conti correnti postali (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria superiore a uno anno e fino a due anni inclusi

Debiti subordinati emessi dagli uffici dei conti correnti postali sotto la forma di depositi o debiti con scadenza originaria superiore a uno anno e fino a due anni inclusi

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in contante senza un periodo di preavviso, prima della cui scadenza la conversione stessa non è possibile, o lo è soltanto con l’applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di durata «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o durata prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di durata «oltre tre mesi»)

9.3a.

Depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi inclusi

Saldi senza durata prestabilita estinguibili solo con preavviso non superiore a tre mesi; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale

Depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative

Saldi con durata prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi per un’estinzione anticipata


(1)  Si veda l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/29/CE (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 50) e come di volta in volta modificata.

(2)  Incluso il ricavato derivante dalla vendita al pubblico di obbligazioni bancarie.

(3)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39. Direttiva così di volta in volta modificata.

(4)  In altre parole, queste tabelle non costituiscono elenchi di singoli strumenti finanziari.


ALLEGATO III

STANDARD MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione statistica devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per gli obblighi di segnalazione statistica della BCE.

1.   Requisiti minimi per la trasmissione

a)

le segnalazioni alle BCN devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalle stesse;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalle BCN;

c)

devono essere identificate la persona/le persone che fungono da referenti dei soggetti segnalanti per la trasmissione;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle BCN devono essere rispettate.

2.   Requisiti minimi per l’accuratezza

e)

Le informazioni statistiche devono essere corrette:

tutti i vincoli lineari devono essere rispettati (ad esempio la somma dei sotto-totali è pari ai totali);

i dati devono essere coerenti sulle frequenze;

f)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati forniti;

g)

tutte le informazioni statistiche devono essere complete: eventuali lacune vanno evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;

h)

l’informazione statistica non deve contenere lacune continue e strutturali;

i)

gli operatori dichiaranti devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati;

j)

i soggetti dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3.   Requisiti minimi per la conformità concettuale

k)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

l)

All'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

m)

I soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti;

4.   Requisiti minimi per le revisioni

n)

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie vengono accompagnate da una nota esplicativa.


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