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Documento 32012D0010(01)

2012/367/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 giugno 2012 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2012/10)

GU L 178 del 10.7.2012, pagg. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 003 pag. 335 - 335

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 14/04/2016; abrog. impl. da 32016D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/367/oj

10.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/14


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 giugno 2012

che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2012/10)

(2012/367/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1) e, in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Le soglie delle procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state modificate dal regolamento (UE) della Commissione n. 1251/2011, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3).

(2)

La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende applicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

(3)

La decisione BCE/2007/5 del 3 luglio 2007 recante la disciplina sugli appalti (4) dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

L’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2007/5 è sostituito dal seguente:

«3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;

b)

5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2012.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità delle disposizioni della decisione BCE/2007/5 in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 giugno 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43.

(4)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.


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