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Documento 32006D0007(01)

2006/385/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 maggio 2006 , che modifica la Decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2006/7)

GU L 148 del 2.6.2006, pagg. 56–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, pagg. 826–830 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 007 pag. 255 - 259
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 007 pag. 255 - 259

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2010; abrog. impl. da 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/385/oj

2.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/56


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 maggio 2006

che modifica la Decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002

(BCE/2006/7)

(2006/385/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 32,

Considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (1) stabilisce un regime per la distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro. Ai sensi dell’articolo 32.5 dello statuto, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Al fine di consentire un adeguamento graduale degli stati patrimoniali e dei conti economici delle BCN, la distribuzione del reddito monetario per gli esercizi finanziari dal 2002 al 2007 è stata adeguata per tenere conto delle differenze tra l’ammontare medio per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo compreso tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2001 e l’ammontare medio delle banconote che sarebbe stato loro attribuito durante tale periodo secondo lo schema di capitale della BCE. Tali adeguamenti comprendono le passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione comprese nell’aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell’articolo 32.2 dello statuto, in quanto equivalenti alle banconote in circolazione.

(2)

Il futuro allargamento dell’Eurosistema rende necessaria una modifica dell’attuale regime per la distribuzione del reddito monetario. Per ragioni di equità, coerenza e parità di trattamento, le nuove BCN dell’Eurosistema dovrebbero ricevere lo stesso trattamento finanziario delle attuali BCN dell’Eurosistema. Ciò significa che dovrebbe essere applicata una procedura di adeguamento ogniqualvolta uno Stato membro adotta l’euro e che tale procedura dovrebbe seguire gli stessi principi che regolano la procedura di adeguamento per gli esercizi compresi tra il 2002 e il 2007. Conseguentemente, potrebbe verificarsi una sovrapposizione dei periodi di adeguamento.

(3)

Il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2) consente ai nuovi Stati membri partecipanti una certa flessibilità per quanto riguarda la sostituzione delle loro monete nazionali con l’euro e l’introduzione delle banconote e delle monete in euro. Affinché la procedura di adeguamento realizzi soluzioni adeguate dal punto di vista finanziario, devono essere tenuti in considerazione i singoli scenari di transizione,

DECIDE:

Articolo 1

La Decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

dopo la definizione di «tasso di riferimento», sono inserite le seguenti definizioni:

«j)

per “data di sostituzione del contante” si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro acquistano corso legale in uno Stato membro che ha adottato l’euro;

k)

per “periodo di riferimento” si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;

l)

per “anno di sostituzione del contante” si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;

m)

per “tasso di cambio giornaliero di riferimento” si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana tra le banche centrali all’interno e all’esterno del SEBC, che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell’Europa centrale.»

2)

L’articolo 2 è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, alla data di valuta dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l’euro, il calcolo dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo sottoparagrafo è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN alla valuta della data di sostituzione del contante.»

3)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 4

Modifiche ai saldi interni all’Eurosistema

1.   Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adeguati per mezzo di un importo compensativo determinato in conformità della seguente formula:

C = (K – A) × S

dove:

C

è l’importo compensativo,

K

è l’importo in euro per ciascuna BCN risultante dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto all’ammontare medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, attraverso il quale l’ammontare delle banconote in circolazione denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro che adotta l’euro sono convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,

A

è l’ammontare medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,

S

è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario

Coefficiente

Anno di sostituzione del contante

1

Anno di sostituzione del contante più un anno

0,8606735

Anno di sostituzione del contante più due anni

0,7013472

Anno di sostituzione del contante più tre anni

0,5334835

Anno di sostituzione del contante più quattro anni

0,3598237

Anno di sostituzione del contante più cinque anni

0,1817225

2.   La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero.

3.   Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l’euro o quando si cambia lo schema di capitale della BCE sottoscritto.

4.   L’importo compensativo di una nuova BCN dell’Eurosistema è attribuito alle BCN dell’Eurosistema esistenti quando tale Stato membro aderisce, proporzionalmente alle quote rispettivamente detenute nello schema di capitale sottoscritto dalle BCN dell’Eurosistema esistenti, con il segno (+/–) invertito, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altro importo compensativo già in vigore per le BCN dell’Eurosistema esistenti.

5.   Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN in conti separati interni all’Eurosistema alla data di valuta della data di sostituzione del contante e alla stessa data di valuta di ciascun anno del periodo di adeguamento. Le poste contabili per bilanciare i suddetti importi compensativi non sono remunerate.

6.   Qualora l’ammontare delle banconote in euro emesse in circolazione dalla Banque centrale du Luxemburg nel 2002 superi, del 25 % o più, la media dell’ammontare delle sue banconote in circolazione durante il periodo compreso tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2001, la lettera “M” nella formula di cui al paragrafo 1 corrisponde, per la Banque centrale du Luxemburg, all’ammontare delle banconote messe in circolazione dalla Banque centrale du Luxemburg nel 2002, fino ad un limite massimo di 2,2 miliardi di euro. All’applicazione di questa deroga, tutti gli importi compensativi calcolati sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, alla fine del 2002 sono soggetti ad adeguamenti retroattivi, al fine di garantire la conformità del paragrafo 2. Tali adeguamenti retroattivi avvengono in proporzione allo schema di capitale sottoscritto.

7.   In deroga al paragrafo 1, in caso di specifiche sopravvenienze relative alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come descritto nell’allegato III alla presente decisione, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione devono essere adeguati in conformità delle disposizioni previste in tale allegato.

8.   Gli adeguamenti ai saldi interni all’Eurosistema previsti nel presente articolo cessano di essere applicati a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo all’anno di sostituzione del contante pertinente.»

4)

L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I alla presente decisione.

5)

L’allegato III è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 maggio 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata dalla decisione BCE/2003/22 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39).

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

Il paragrafo 1 della parte A dell’allegato I è sostituito dal seguente testo:

«1.

banconote in circolazione

Nell’anno di sostituzione del contante 2002 per ciascuna BCN esistente dell’Eurosistema, o nell’anno di sostituzione del contante per ogni nuova BCN dell’Eurosistema, ai fini del presente allegato le “banconote in circolazione”:

i)

comprendono anche le banconote emesse dalla BCN e denominate nella rispettiva unità monetaria nazionale; e

ii)

devono essere ridotte del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro predistribuite non ancora addebitate [parte della voce dell’attivo 6 dello stato patrimoniale armonizzato (SPA)].

Successivamente all’anno di sostituzione del contante, ai fini del presente allegato e per ciascuna BCN, le “banconote in circolazione” sono le banconote denominate in euro, con esclusione di ogni altra banconota;»


ALLEGATO II

L’allegato III è sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO III

A.   Primo adeguamento eventuale

Qualora la media totale dell’ammontare delle banconote in circolazione nell’anno di sostituzione del contante sia inferiore alla media totale dell’ammontare in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nella valuta nazionale dello Stato membro che ha adottato l’euro e convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente “C” che si applica all’anno di sostituzione del contante in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, deve essere ridotto, con effetto retroattivo, in una proporzione pari alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve avere quale risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della risultante riduzione degli importi compensativi (“IC”) delle BCN, applicabili nell’anno di sostituzione del contante, deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

B.   Secondo adeguamento eventuale

Qualora le BCN per le quali l’importo compensativo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo, paghino una remunerazione netta sui saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che, quando sommata alla voce “risultato netto della redistribuzione del reddito monetario” nel proprio conto economico alla fine dell’anno, risulti in una spesa netta, il coefficiente “C” che si applica all’anno di sostituzione del contante in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, deve essere ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale condizione.

La riduzione non deve avere quale risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della risultante riduzione degli importi compensativi delle BCN (“IC”), applicabili nell’anno di sostituzione del contante, deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.»


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