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Documento 32009O0009

Indirizzo della Banca centrale europea, del 7 maggio 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2009/9)

GU L 123 del 19.5.2009, pagg. 94–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2012; abrogato da 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/390/oj

19.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/94


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 maggio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2009/9)

(2009/390/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) che regolamenta TARGET2, che è caratterizzato da una piattaforma tecnica condivisa, la cosiddetta Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP).

(2)

È opportuno apportare alcune modifiche all’indirizzo BCE/2007/2: a) in vista della nuova versione della nuova SSP e della necessità di definire il regolamento tra sistemi recentemente introdotto; e b) al fine di permettere l’accesso a TARGET2 ad enti creditizi di proprietà pubblica che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV all’indirizzo BCE/2007/2 sono modificati in conformità all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore l’8 maggio 2009.

2.   L’articolo 1 si applica a partire dall’11 maggio 2009.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro inviano alla BCE le misure per mezzo delle quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro l’11 maggio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO

1.

L’allegato II all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

La definizione di «ente creditizio» nell’articolo 1 dell’allegato II è sostituita dalla seguente:

«—

per “ente creditizio” si intende: a) un ente creditizio ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e, se rilevanti, dell’articolo 2 della direttiva bancaria] sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2 del trattato, che è soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.»

2.

L’allegato III all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

La definizione di «ente creditizio» nell’elenco di definizioni contenute nell’allegato III è sostituita dalla seguente:

«—

per “ente creditizio” si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e, se rilevanti, dell’articolo 2 della direttiva bancaria, come attuato nell’ordinamento nazionale, sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2 del trattato, che è soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.»

3.

L’allegato IV all’Indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue.

1.

Nel paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«—

per “regolamento tra sistemi” si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un SA che utilizza la procedura di regolamento 6 ad un regolante di un altro SA che utilizza la procedura di regolamento 6,

per “Static Data (Management) Module” si intende il modulo della SSP in cui sono raccolti e registrati i dati statici.»

2.

È aggiunto il seguente sottoparagrafo 7 al paragrafo 3:

«7.

Le BCSA assicurano che i SA con i quali hanno in essere accordi bilaterali forniscano il nome e il BIC del SA col quale intendono eseguire il regolamento tra sistemi e la data a partire dalla quale il regolamento tra sistemi con un determinato SA dovrebbe iniziare o terminare. Tali informazioni sono registrate nello Static Data (Management) Module.»

3.

Il sottoparagrafo 3 del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«3.

Un’istruzione di pagamento è ritenuta accettata se:

a)

l’istruzione di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete;

b)

l’istruzione di pagamento rispetta le regole di formato e le condizioni del sistema componente di TARGET2 della BCSA;

c)

il regolante è compreso nella lista dei regolanti di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo 1; e

d)

nel caso di regolamento tra sistemi, il SA interessato è compreso nella lista degli SA con i quali può essere eseguito il regolamento tra sistemi;

e)

nel caso in cui la partecipazione a TARGET2 di un regolante sia stata sospesa, è stato ottenuto il consenso esplicito della BCR del regolante sospeso.»

4.

Il sottoparagrafo 1, lettera f), del paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«f)

procedura di regolamento 6 (liquidità dedicata e regolamento tra sistemi).»

5.

Il sottoparagrafo 5 del paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«5.

Le BCR, qualora la procedura di regolamento 6 sia offerta da parte di una BCSA per il modello interfacciato, devono aprire uno o più sotto-conti nei propri sistemi componenti di TARGET2 per i regolanti, da utilizzarsi per costituire liquidità dedicata e, ove rilevi, per il regolamento tra sistemi. I sotto-conti sono identificati dal BIC del conto PM a cui essi si riferiscono, in combinazione con un numero di conto che sia specifico del sotto-conto interessato. Il numero di conto è composto dal codice del paese, a cui si aggiungono fino a 32 caratteri (a seconda della struttura nazionale del conto bancario interessato).»

6.

Il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14.   Procedura di regolamento 6 — Liquidità dedicata e regolamento tra sistemi

1.

La procedura di regolamento 6 può essere utilizzata per entrambi i modelli interfacciato e integrato, come descritto rispettivamente ai sottoparagrafi da 4 a 13 e da 14 a 18 qui sotto. Nel caso del modello integrato, il SA in questione deve utilizzare un conto mirror per raccogliere la liquidità necessaria messa da parte dai propri regolanti. Nel caso del modello interfacciato, il regolante deve aprire almeno un sotto-conto relativo a uno specifico SA.

2.

Ai regolanti che ne facciano richiesta l’avvenuto accredito e addebito dei propri conti PM e, se applicabile, dei propri sotto-conti sono comunicati con messaggio SWIFT MT 900 o MT 910.

3.

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile il regolamento tra sistemi secondo la procedura di regolamento 6, consentono i pagamenti di regolamento tra sistemi, se questi sono disposti dai SA interessati. Un SA può disporre un regolamento tra sistemi solo durante il proprio ciclo di elaborazione e la procedura di regolamento 6 deve essere in corso nel SA che riceve l’istruzione di pagamento. Il regolamento tra sistemi è offerto per l’elaborazione sia diurna che notturna secondo la procedura di regolamento 6. La possibilità di eseguire il regolamento tra sistemi tra due singoli SA è registrata nello Static Data (Management) Module.

A.   Modello interfacciato

4.

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6, consentono il regolamento di saldi bilaterali e/o multilaterali in contante di operazioni SA come segue:

a)

consentendo ad un regolante di precostituire fondi per coprire la propria futura obbligazione di regolamento attraverso trasferimenti di liquidità dal proprio conto PM sul proprio sotto-conto (di seguito “liquidità dedicata”) prima dell’elaborazione da parte del SA; e

b)

regolando le istruzioni di pagamento del SA che conseguono al completamento dell’elaborazione da parte del SA: con riferimento ai regolanti corti mediante l’addebitamento dei rispettivi sotto-conti (entro il limite dei fondi costituiti su tali conti) e l’accreditamento del conto tecnico del SA, e con riferimento a regolanti lunghi mediante l’accreditamento dei rispettivi sotto-conti e l’addebitamento del conto tecnico del SA.

5.

Quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6:

a)

le BCR aprono almeno un sotto-conto con riferimento a un singolo SA per ciascun regolante; e

b)

la BCSA apre un conto tecnico per il SA per: i) l’accreditamento di fondi provenienti dai sotto-conti dei regolanti corti e ii) l’addebitamento di fondi da accreditare sui sotto-conti dedicati dei regolanti lunghi.

6.

La procedura di regolamento 6 è disponibile per l’elaborazione diurna e per le operazioni notturne degli SA. Nell’ultimo caso, la nuova giornata lavorativa inizia immediatamente dopo la verifica del rispetto degli obblighi di riserva minima; qualunque addebitamento o accreditamento effettuato successivamente sui conti interessati avviene con la data della nuova giornata lavorativa.

7.

Secondo la procedura di regolamento 6 e con riferimento alla costituzione di liquidità dedicata, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal sotto-conto:

a)

ordini di default che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l’ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l’invio del messaggio di “inizio procedura” in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default per accreditare diversi sotto-conti, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Durante le operazioni notturne del SA, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l’ICM) o dal SA interessato attraverso un messaggio XML durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di “inizio procedura” e di “fine procedura”) e che saranno regolati solo fintantoché il ciclo di elaborazione del SA non sarà stato ancora avviato. Se vi è un ordine corrente immesso dal SA per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 e solo durante l’elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente. Nel caso di un ciclo in corso di funzionamento, ciò avviene senza che il SA ne riceva notifica.

8.

La procedura di regolamento 6 è avviata con un messaggio di “inizio procedura” e si conclude con un messaggio di “fine procedura”, entrambi inviati dal SA. Tuttavia, per le operazioni notturne dei sistemi ancillari, il messaggio di “inizio procedura” è inviato dalla BCSA. I messaggi di “inizio procedura” provocano il regolamento degli ordini di default per il trasferimento di liquidità nei sotto-conti. Il messaggio di “fine procedura” porta al ritrasferimento automatico di liquidità dal sotto-conto al conto PM.

9.

Secondo la procedura di regolamento 6, la liquidità dedicata sui sotto-conti viene vincolata fintantoché il ciclo di elaborazione del SA è in corso (ha inizio con il messaggio di “inizio ciclo” e si conclude con il messaggio di “fine ciclo”, entrambi inviati dal SA) ed è di seguito svincolata. Il saldo vincolato può essere modificato durante il ciclo di elaborazione per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi.

10.

Nell’ambito di ogni ciclo di elaborazione SA, le istruzioni di pagamento sono regolate a valere sulla liquidità dedicata, mentre di regola sarà utilizzato l’algoritmo 5 (di cui all’appendice I dell’allegato II).

11.

Nell’ambito di ciascun ciclo di elaborazione SA, la liquidità dedicata di un regolante può essere aumentata mediante l’accreditamento di taluni pagamenti in entrata sui rispettivi sotto-conti, vale a dire cedole e pagamenti di rimborso. In tali casi, la liquidità deve prima essere accreditata sul conto tecnico e successivamente addebitata su tale conto prima dell’accreditamento della liquidità sul sotto-conto (o sul conto PM).

12.

Il regolamento tra sistemi che riguardi due SA interfacciati può essere disposto solo da un SA (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul sotto-conto del partecipante nei confronti del quale è avvenuto l’addebitamento. L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul sotto-conto del partecipante del SA che dispone l’istruzione di pagamento e mediante l’accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro SA.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.

13.

Il regolamento tra sistemi da un SA che utilizza il modello interfacciato verso un SA che utilizza il modello integrato può essere disposto dal SA che utilizza il modello interfacciato (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA). L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul sotto-conto di un partecipante del SA che utilizza il modello interfacciato e mediante l’accreditamento sul conto mirror usato dal SA che utilizza il modello integrato. Il pagamento non può essere disposto dal SA che utilizza il modello integrato sul cui conto mirror avviene l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.

B.   Modello integrato

14.

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 per i modelli integrati, consentono tale regolamento. Nel caso in cui tale procedura di regolamento 6 sia utilizzata per il modello integrato durante l’elaborazione diurna, è offerta solo una funzionalità limitata.

15.

Con la procedura di regolamento 6 e con riferimento al modello integrato, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio di trasferimento di liquidità su un conto mirror:

a)

ordini di default (per l’elaborazione diurna e per le operazioni notturne del SA) che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l’ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l’invio del messaggio di “inizio procedura” in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Se un ordine di default per l’elaborazione diurna non è coperto, esso è rigettato. Durante le operazioni notturne del SA, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l’ICM) o dal SA interessato attraverso un messaggio XML durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di “inizio procedura” e di “fine procedura”) e che saranno regolati solo fintantoché il ciclo di elaborazione del SA non sarà stato ancora avviato. Se vi è un ordine corrente immesso dal SA per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo durante l’elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.

16.

Le norme concernenti i messaggi di “inizio procedura” e di “fine procedura”, così come quelle relative all’inizio e alla fine del ciclo per il modello interfacciato si applicano mutatis mutandis.

17.

Il regolamento tra sistemi che riguardi due SA che utilizzano il modello integrato può essere disposto solo da un SA (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul cui conto mirror avviene l’addebitamento. L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul conto mirror utilizzato dal SA che dispone l’istruzione di pagamento e mediante l’accreditamento sul conto mirror utilizzato da un altro SA. L’istruzione di pagamento non può essere disposta dal SA sul cui conto mirror avverrà l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.

18.

Il regolamento tra sistemi da un SA che utilizza il modello integrato verso un SA che utilizza il modello interfacciato può essere disposto dal SA che utilizza il modello integrato (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA). L’istruzione di pagamento è regolata mediante l’addebitamento dell’importo indicato nell’istruzione di pagamento sul conto mirror di un partecipante del SA che utilizza il modello integrato e mediante l’accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro SA. L’istruzione di pagamento non può essere disposta dal SA che utilizza il modello interfacciato sul sotto-conto del partecipante del quale avverrà l’accreditamento.

L’avvenuto regolamento viene notificato sia al SA che dispone l’istruzione di pagamento che all’altro SA.»


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