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Documento 32010D0004(01)
2010/275/: Decision of the European Central Bank of 10 May 2010 concerning the management of pooled bilateral loans for the benefit of the Hellenic Republic and amending Decision ECB/2007/7 (ECB/2010/4)
2010/275/: Decisione della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4)
2010/275/: Decisione della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4)
GU L 119 del 13.5.2010, pagg. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 93 - 94
In vigore
13.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/24 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2010
riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7
(BCE/2010/4)
(2010/275/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 132,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto SEBC»), in particolare gli articoli 17 e 21,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 17 dello statuto SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato. |
(2) |
Ai sensi degli articoli 21.1 e 21.2 dello statuto SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell’Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri. |
(3) |
È stipulato un accordo sul programma di prestiti (di seguito «accordo sul programma di prestiti») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro (diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica federale di Germania) e la KfW, che agisce nel pubblico interesse, è soggetta alle istruzioni della Repubblica federale di Germania e beneficia del relativo avallo (di seguito «prestatori») e la Repubblica ellenica (di seguito «prestatario») e la Bank of Greece quale agente del prestatario. |
(4) |
È stipulato un accordo fra creditori (di seguito «accordo fra creditori») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica, sulla base del quale la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali di cui all’accordo sul programma di prestiti è affidata alla Commissione europea. |
(5) |
Sulla base dell’accordo fra creditori, gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica autorizzano la Commissione europea ad organizzare i prestiti alla Repubblica ellenica bilaterali cumulativi e a rappresentarli nella loro gestione. L’articolo 3 dell’accordo fra creditori autorizza la Commissione europea ad aprire un conto presso la BCE, a nome dei prestatori, da utilizzare per l’elaborazione di tutti i pagamenti per conto dei prestatori e del prestatario nell’ambito dell’accordo sul programma di prestiti. L’accordo fra creditori contiene le disposizioni necessarie riguardanti i prestiti e il loro rimborso. |
(6) |
È necessario stabilire le disposizioni relative ai conti da aprire presso la BCE ai fini dell’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1), la BCE può accettare quali clienti solo banche centrali e organizzazioni europee e internazionali. L’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori richiede pertanto che la categoria di soggetti idonei a divenire clienti della BCE venga ampliata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione BCE/2007/7
L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:
«2. La BCE può accettare quali clienti esclusivamente banche centrali, organizzazioni europee e internazionali e, in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea, o enti pubblici da essi designati ad agire per loro conto.»
Articolo 2
Apertura di un conto
La BCE, in connessione con l’accordo sul programma di prestiti e su richiesta della Commissione europea, apre un conto a nome dei prestatori.
Articolo 3
Accettazione dei pagamenti sul conto
La BCE accetta esclusivamente pagamenti da effettuarsi dal conto o sul conto a nome dei prestatori, qualora tali pagamenti abbiano luogo in connessione all’accordo sul programma di prestiti.
Articolo 4
Accettazione di istruzioni
La BCE, in relazione al conto a nome dei prestatori, accetta esclusivamente le istruzioni della Commissione europea, e agisce in linea con queste, e non accetta istruzioni da alcun singolo prestatore.
Articolo 5
Remunerazione
La BCE paga, a titolo di interessi sui saldi del conto a nome dei prestatori, un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 12 maggio 2010.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.