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Documento 32012D0006(01)

2012/235/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 29 marzo 2012 , relativa all’istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (BCE/2012/6)

GU L 117 del 1.5.2012, pagg. 13–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 138 - 154

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 06/02/2019; abrogato da 32019D0003(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/235(1)/oj

1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/13


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 marzo 2012

relativa all’istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6

(BCE/2012/6)

(2012/235/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1 e 12.3 e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l’Indirizzo BCE/2010/2 del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (1),

vista la decisione BCE/2009/6 del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato per il programma TARGET2-Securities (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 luglio 2006, il Consiglio direttivo ha deciso di valutare, in cooperazione con i depositari centrali di titoli (CSD) e altri partecipanti, la possibilità di istituire un nuovo servizio dell’Eurosistema per il regolamento delle operazioni in titoli, da denominarsi TARGET2-Securities (T2S). In quanto rientrante tra i suoi compiti ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), l’Eurosistema istituirà T2S quale servizio basato su una piattaforma unica che renda possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento di operazioni in titoli e in contanti, offerto ai CSD al fine di permettere loro di fornire ai propri utenti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati in moneta di banca centrale all’interno di un ambiente tecnico integrato.

(2)

Il 17 luglio 2008 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare T2S e fornire le risorse necessarie sino al suo completamento. In virtù di un’offerta presentata da Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia (di seguito le «4BC»), il Consiglio direttivo ha deciso anche che T2S sarebbe stato sviluppato e gestito da queste quattro banche centrali nazionali (BCN).

(3)

Il comitato per il programma T2S è stato istituito come snello corpo dirigenziale all’interno dell’Eurosistema avente il compito di sviluppare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e compiti esecutivi di natura meramente tecnica nonché di provvedere ad un’organizzazione efficace ed efficiente di T2S che coinvolge soggetti interessati sia interni che esterni.

(4)

In virtù del principio di decentralizzazione di cui all’articolo 12.1 dello statuto del SEBC, ove opportuno e possibile le BCN svolgono operazioni che fanno parte dei compiti dell’Eurosistema. Le banche centrali dell’Eurosistema conferiranno pertanto al comitato per T2S alcune funzioni, affinché possa essere pienamente operativo e agire per conto dell’intero Eurosistema.

(5)

Conformemente al quadro istituzionale di T2S, il comitato per T2S sostituirà il comitato per il programma T2S.

(6)

Pertanto, è opportuno che la decisione BCE/2009/6 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato di cui all’indirizzo BCE/2010/2 e al contratto quadro per T2S approvato dal Consiglio direttivo il 17 novembre 2011.

Articolo 2

Comitato per T2S

1.   È istituito il comitato per T2S, snello organo gestionale dell’Eurosistema, avente il compito di elaborare proposte al Consiglio direttivo in merito a questioni di importanza strategica e a compiti esecutivi a esso assegnati dal Consiglio direttivo.

2.   Il mandato del comitato per T2S, con riferimento tra l’altro ai suoi obiettivi, responsabilità, compiti, composizione, procedure di funzionamento e dotazione finanziaria, è definito nell’allegato I alla presente decisione.

3.   Il regolamento interno del comitato per T2S si trova nell’allegato II alla presente decisione.

4.   Il codice di condotta dei membri del comitato per T2S si trova nell’allegato III alla presente decisione.

5.   Le procedure e i requisiti per la selezione, nomina e sostituzione dei membri esterni del comitato per T2S sono stabiliti nell’allegato IV alla presente decisione.

6.   Il comitato per T2S inizierà i propri lavori nel luglio 2012.

Articolo 3

Abrogazione

La Decisione BCE/2009/6 è abrogata.

Articolo 4

Disposizione transitoria

I membri del comitato per il programma T2S continuano a esercitare le proprie funzioni e i propri compiti fino alla nomina di tutti i membri con diritto di voto del comitato per T2S.

Articolo 5

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 29 marzo 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65.

(2)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.


ALLEGATO I

COMITATO PER T2S

MANDATO

INTRODUZIONE

In linea con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, l’Eurosistema offrirà i servizi di T2S ai depositari centrali di titoli (CSD) in Europa. L’obiettivo generale di T2S è agevolare l’integrazione della fase post-negoziale offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello transnazionale e paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di operazioni in titoli e in contanti, affinché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare su base transfrontaliera.

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO PER T2S

Fatto salvo il potere decisionale di ultima istanza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), il Consiglio direttivo ha affidato al comitato per T2S l’esecuzione di compiti chiaramente definiti riguardanti il programma T2S e la fornitura dei servizi di T2S. Se e quando sorgeranno nuove questioni relative a T2S, il Consiglio direttivo potrà attribuire al comitato per T2S ulteriori compiti chiaramente definiti altrimenti rientranti nella responsabilità del Consiglio direttivo. Alla luce della competenza ultima del Consiglio direttivo sulle questioni relative a T2S, gli eventuali compiti affidati al comitato per T2S e da questo eseguiti possono sempre essere eseguiti dal Consiglio direttivo. Alla base del comitato per T2S è inoltre il Protocollo per T2S sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema.

Il comitato per T2S agisce nell’ambito del quadro giuridico di T2S (in particolare i contratti quadro, gli accordi di partecipazione in valuta, il contratto tra banche centrali utenti (Level 2) e banche centrali fornitrici (Level 3) (contratto L2/L3) stipulato il 20 aprile 2011 e l’Indirizzo BCE/2010/2).

Il comitato per T2S garantisce che il programma T2S sia realizzato:

a)

conformemente alle aspettative del mercato, rispecchiate nel documento dei requisiti utente (URD);

b)

nei limiti del regime finanziario di T2S;

c)

entro l’arco di tempo stabilito dal Consiglio direttivo.

È previsto che il comitato per T2S assuma le responsabilità e i compiti del comitato per il programma T2S a partire da luglio 2012. Il presente mandato è valido fino al termine del periodo di migrazione a T2S, dopo il quale sarà sottoposto a revisione.

In seguito all’attuazione del programma T2S, il comitato per T2S garantisce il regolare funzionamento del sistema T2S in conformità ai documenti tecnici e giuridici pertinenti. Inoltre, il comitato per T2S agevola l’adeguamento continuo dei servizi di T2S in linea con le future esigenze del mercato.

COMPITI

Il Consiglio direttivo ha affidato al comitato per T2S i seguenti compiti:

1.

Elaborazione di proposte di decisione per il Consiglio direttivo in merito:

a)

alla strategia complessiva di T2S;

b)

alla struttura istituzionale di T2S;

c)

alle finanze di T2S, ivi incluse:

i)

le caratteristiche principali del regime finanziario di T2S (in particolare: dotazione finanziaria, ammontare, arco temporale coperto, finanziamento);

ii)

l’analisi costante dei rischi finanziari cui è esposto l’Eurosistema;

iii)

le regole di gestione del conto di bilancio T2S tenuto nella contabilità della BCE e gestito dal comitato T2S per conto dell’Eurosistema;

iv)

la metodologia dei costi per T2S;

v)

la politica di determinazione delle tariffe per T2S;

d)

alla pianificazione generale del programma T2S;

e)

all’autorizzazione e all’ordine di priorità delle richieste di modifica relative all’URD;

f)

a qualunque contratto da sottoscrivere tra l’Eurosistema e i soggetti interessati esterni;

g)

al quadro per la gestione dei rischi in T2S;

h)

agli accordi sui livelli di servizio stipulati con i CSD, le banche centrali nazionali e le 4BC;

i)

alle strategie di collaudo di T2S e di migrazione a T2S;

j)

alla strategia per i servizi di connettività;

k)

alla strategia per la gestione di crisi;

l)

alla descrizione dei servizi di T2S;

m)

alla responsabilità e altri crediti;

n)

alla conformità dei CSD rispetto ai criteri di accesso per i CSD.

2.

Gestione/direzione di T2S e rapporti con le 4BC

Il comitato per T2S:

a)

esercita la gestione complessiva del programma T2S e dei servizi di T2S;

b)

gestisce un piano dettagliato, sulla base della pianificazione generale del programma T2S, così come approvata dal Consiglio direttivo;

c)

negozia ogni modifica al contratto L2/L3 e la presenta al Consiglio direttivo per l’approvazione;

d)

tiene regolarmente contatti con le 4BC al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti in linea con il contratto L2/L3;

e)

discute e approva gli adempimenti delle 4BC — ad esempio, le specifiche funzionali generali (GFS) le specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS) e i manuali per gli utenti — in base a standard di qualità precedentemente concordati e garantisce che siano coerenti con l’URD;

f)

convalida le proposte delle 4BC in particolare sulla strategia informatica, la fornitura di rete e la pianificazione della capacità strettamente correlate a T2S;

g)

coordina un procedimento appropriato di gestione delle modifiche all’insieme di documenti che definiscono l’estensione di T2S, nonché all’ordine di priorità delle modifiche autorizzate delle nuove versioni di T2S;

h)

stabilisce gli scenari per le prove di accettazione dell’Eurosistema e coordina prove che coinvolgono vari tipi di soggetti interessati;

i)

istituisce una sottostruttura responsabile delle prove sugli utenti in linea con i programmi di prova sugli utenti previsti nel contratto quadro e nell’accordo di partecipazione in valuta;

j)

attua il quadro per la gestione dei rischi in T2S entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

k)

attua la strategia per la migrazione a T2S entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

l)

attua il quadro operativo di T2S, ivi inclusa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

m)

garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei servizi di T2S;

n)

garantisce la conformità dei servizi di T2S ai requisiti giuridici, regolamentari e di sorveglianza.

3.

Rapporti con le parti interessate esterne

Il comitato per T2S:

a)

garantisce che i servizi di T2S rispondano alle esigenze del mercato;

b)

interagisce con i CSD e le banche centrali per agevolare la loro migrazione a T2S;

c)

congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema, negozia con i CSD e con le banche centrali non appartenenti all’area dell’euro che hanno sottoscritto il contratto quadro e l’accordo di partecipazione in valuta ogni modifica di tali contratti e accordi;

d)

si coordina con le altre strutture previste nel quadro istituzionale di T2S, in particolare con il gruppo di direzione dei CSD, il gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro e con il gruppo consultivo di T2S;

e)

interagisce con i fornitori dei servizi di connettività;

f)

nomina i presidenti dei gruppi tecnici, previa consultazione del gruppo di direzione dei CSD e del gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro, e riceve le relazioni di tali gruppi tecnici;

g)

discute, coordina e si adopera per trovare possibili soluzioni per la composizione delle controversie sorte nell’ambito di T2S con i CSD e le banche centrali partecipanti, nell’ambito della procedura per la composizione e l’accelerazione delle controversie prevista nel contratto quadro e nell’accordo di partecipazione in valuta e nei limiti del proprio mandato;

h)

fornisce informazioni pertinenti alle autorità di regolamentazione e sorveglianza competenti;

i)

svolge, coadiuvato dall’ufficio per il programma T2S della BCE e dalla rete di esperti delle banche centrali, un ruolo centrale nella comunicazione relativa a T2S nei confronti dei partecipanti al mercato e delle autorità pubbliche;

j)

promuove e contribuisce all’opera di armonizzazione relativa a T2S;

k)

agisce in stretta collaborazione con tutte le autorità pubbliche pertinenti e con gli enti privati (quali ad esempio la Commissione europea, il Parlamento europeo, le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari), in merito alle pertinenti iniziative riguardanti la compensazione e il regolamento in titoli;

l)

garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione pertinente.

4.

Regime finanziario di T2S

Il comitato per T2S gestisce il regime finanziario di T2S come definito nell’Indirizzo BCE/2010/2.

A partire dall’inizio della fase operativa, il comitato per T2S fornisce con regolarità ai CSD e alle BCN non appartenenti all’area dell’euro contraenti resoconti finanziari che rappresentino fedelmente le condizioni commerciali e finanziarie, i risultati delle operazioni e lo stato del recupero dei costi in relazione a T2S.

Il gruppo di direzione dei CSD, il gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro, il gruppo consultivo e i pertinenti comitati delle banche centrali dell’Eurosistema sono consultati prima che le proposte sul regime finanziario di T2S che comportano modifiche alla determinazione delle tariffe siano sottoposte al Consiglio direttivo.

Per quanto necessario, la BCE fornisce adeguato supporto al comitato per T2S. Tutti i costi derivanti da tale supporto sono rimborsati alla BCE.

Inoltre, il comitato per T2S:

a)

gestisce il bilancio di T2S attraverso il conto di bilancio T2S;

b)

approva il pagamento delle rate alle 4BC, conformemente al piano di rimborso concordato, approvato dal Consiglio direttivo una volta che gli adempimenti delle 4BC siano stati accettati dal comitato per T2S;

c)

approva i costi relativi all’ulteriore supporto fornito dalle 4BC alle banche centrali dell’Eurosistema, conformemente al contratto L2/L3;

d)

approva il pagamento delle rate alla BCE in base ai costi sostenuti da quest’ultima in relazione a T2S;

e)

approva e intraprende la raccolta delle tariffe dai clienti di T2S e il rimborso delle banche centrali dell’Eurosistema.

COMPOSIZIONE

Tutti i membri del comitato per T2S sono nominati dal Consiglio direttivo. Essi rispondono collettivamente ed esclusivamente agli organi decisionali della BCE quando agiscono in qualità di membri del Comitato per T2S e si conformano ai principi dettati dal Codice di condotta del comitato per T2S di cui all’allegato III. In tale qualità i membri delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali non appartenenti all’area dell’Euro possono chiedere consulenza ad altri funzionari delle loro istituzioni d’origine. In nessun caso possono accettare istruzioni dalle loro istituzioni d’origine o impegnarsi a tenere una determinata posizione in occasione delle deliberazioni e del voto del comitato per T2S.

Il comitato per T2S è composto da:

a)

il presidente, che è un alto dirigente della BCE;

b)

nove membri di altre banche centrali dell’Eurosistema, tra cui un membro proveniente da ognuna delle seguenti banche centrali: Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia;

c)

un membro proveniente da una banca centrale non appartenente all’area dell’euro sottoscrittrice dell’accordo di partecipazione in valuta (o due di tali membri nel caso in cui il volume regolato in valute diverse dall’euro sia pari almeno al 20 % del volume dell’area dell’euro);

d)

due membri del comitato non appartenenti a banche centrali (senza diritto di voto) non provenienti da banche centrali, con un’esperienza consolidata come funzionari di alto livello nel settore del regolamento titoli e, possibilmente, con un’esperienza in gestione di progetti, che non si trovino in conflitto di interessi.

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo. Il vicepresidente è un membro pronto a sostituire il presidente in caso di assenza. Qualora il volume del regolamento con consegna contro pagamento (DvP) in valute diverse dall’euro rappresenti almeno il 40 % del volume di DvP regolato in euro, le banche centrali non appartenenti all’area dell’euro possono proporre il vicepresidente.

Il mandato di un membro del comitato per T2S dura 24 mesi ed è rinnovabile.

Il Consiglio direttivo decide in merito alla composizione del comitato per T2S in base a una proposta formulata dal Comitato esecutivo della BCE. Per le categorie da a) a c), le candidature sono presentate dal governatore o presidente della rispettiva banca centrale. Il Comitato esecutivo accorda preferenza ai candidati che rispondono direttamente al massimo organo di governo della loro banca centrale. Il Comitato esecutivo garantisce che nella propria proposta sia rispettato un giusto equilibrio tra membri con esperienza nell’informatica, con esperienza nella gestione di progetti e con esperienza nel settore commerciale del regolamento in titoli (come fornitore o come fruitore di servizi).

METODO DI LAVORO

1.   Processo decisionale

Ove possibile, il comitato per T2S decide per consenso. Tuttavia, qualora il consenso non possa essere raggiunto entro un lasso di tempo ragionevole, il presidente può decidere di procedere a una votazione a maggioranza semplice.

Si applicano le seguenti regole:

a)

in linea di principio, è necessario un quorum di almeno sette membri affinché il comitato per T2S possa validamente deliberare;

b)

soltanto i membri del comitato per T2S appartenenti alle categorie da a) a c) di cui sopra hanno diritto di voto;

c)

in caso di assenza, un membro avente diritto di voto può delegare un altro membro a votare; nessun membro può esercitare più di due voti su qualsiasi questione;

d)

in caso di parità di voti, il voto del presidente prevale;

e)

i membri del comitato per T2S non partecipano alle decisioni e non votano quando si trovano in una situazione di conflitto di interessi;

f)

i membri si conformano al codice di condotta del comitato per T2S.

2.   Carico di lavoro e supporto

Fatti salvi i principi della buona governance di cui all’articolo 8 dell’Indirizzo BCE/2010/2:

a)

il presidente lavora a tempo pieno sulle questioni relative a T2S, agli altri membri si richiede un impegno al 30 %;

b)

il comitato per T2S è supportato dall’ufficio per il programma T2S della BCE;

c)

il comitato per T2S è aperto ai contributi del controllore del programma;

d)

il comitato per T2S è supportato dal comitato tecnico, che perseguirà il consenso su questioni tecniche; qualora non possa essere raggiunto il consenso, le questioni saranno rimesse al comitato per T2S;

e)

il comitato per T2S ha facoltà di creare altri comitati.

3.   Relazioni e rappresentanza

Il comitato per T2S riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE, in maniera regolare e strutturata. A tale riguardo, predispone relazioni indirizzate agli organi decisionali della BCE per quanto necessario. Tali relazioni sono trasmesse anche al comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema (EISC) che può offrire consulenza agli organi decisionali della BCE. Il comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) riceve tali relazioni a scopo informativo.

Il presidente presiede il Gruppo consultivo di T2S e ha la rappresentanza esterna del comitato per T2S, salvo che lo stesso comitato per T2S decida altrimenti.

4.   Regolamento interno

Il Regolamento interno del comitato per T2S, di cui all’allegato II, precisa nel dettaglio i metodi di lavoro.


ALLEGATO II

COMITATO PER T2S

REGOLAMENTO INTERNO

CAPITOLO I

IL COMITATO PER T2S

Articolo 1

Membri

1.   I membri del comitato per T2S (di seguito i «membri») agiscono a titolo personale e nell’interesse del programma T2S, in conformità ai principi generali di T2S. I membri assumono in piena indipendenza le proprie posizioni durante le riunioni del comitato per T2S.

2.   Ai membri appartenenti alle banche centrali deve essere concesso, e i membri non appartenenti a banche centrali devono garantire di avere, il tempo sufficiente per partecipare attivamente ai lavori del comitato per T2S (in linea di principio il 30 % del loro orario di lavoro per tutti i membri, eccetto il presidente).

3.   I membri non devono essere coinvolti direttamente nella sorveglianza di T2S o dei depositari centrali di titoli che affidano a T2S le operazioni di regolamento. I membri non possono far parte di alcun comitato dell’Eurosistema o del SEBC responsabile della sorveglianza di cui sopra. I membri non fanno parte del comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema (EISC) né del comitato di revisione interna (IAC). Non devono essere coinvolti quotidianamente nelle attività del Level 3.

4.   I membri devono rispettare il codice di condotta del comitato per T2S (di seguito il «codice») di cui all’allegato III.

Articolo 2

Il presidente e il vicepresidente

1.   Il presidente è membro del comitato per T2S a tempo pieno.

2.   Il presidente, in collaborazione con gli altri membri, garantisce il funzionamento del comitato per T2S, l’adempimento del mandato del comitato per T2S, il rispetto del regolamento interno e l’efficienza del processo decisionale. In particolare, il presidente:

a)

propone l’ordine del giorno delle riunioni del comitato per T2S e le presiede;

b)

propone il calendario annuale delle riunioni;

c)

gestisce tutte le decisioni di tipo amministrativo riguardanti l’ufficio per il programma T2S.

3.   Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il presidente informa il vicepresidente della propria assenza il prima possibile.

Articolo 3

Segretariato

1.   Il presidente nomina segretario del comitato per T2S un membro del personale della Banca centrale europea (BCE) con elevata esperienza. Il presidente può anche nominare un segretario supplente.

2.   Il segretario assiste il presidente e svolge la propria attività sotto la direzione di questi. Il segretario gestisce in modo tempestivo il flusso d’informazione: a) tra i membri; e b) tra il comitato per T2S e gli altri soggetti interessati, tra cui in particolare gli altri comitati dell’Eurosistema o del Sistema europeo di banche centrali.

CAPITOLO II

RIUNIONI DEL COMITATO PER T2S

Articolo 4

Data e sede delle riunioni del comitato per T2S

1.   Il comitato per T2S decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il comitato per T2S dovrebbe riunirsi regolarmente sulla base di un calendario predisposto con sufficiente anticipo prima dell’inizio di ogni anno. La frequenza delle riunioni è determinata dalle necessità dettate dalla pianificazione del programma T2S.

2.   Il presidente può convocare riunioni straordinarie del comitato per T2S ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il presidente convocherà una riunione straordinaria qualora almeno tre membri ne facciano richiesta.

3.   Il comitato per T2S tiene le proprie riunioni generalmente presso la sede della BCE.

4.   Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri.

Articolo 5

Partecipazione alle riunioni del comitato per T2S

1.   Conformemente ai principi della buona governance, i membri partecipano regolarmente alle riunioni del comitato per T2S. La partecipazione è strettamente personale; i membri non possono essere sostituiti.

2.   La partecipazione alle riunioni del comitato per T2S è riservata ai membri e alle altre persone invitate dal presidente.

Articolo 6

Conduzione delle riunioni del comitato per T2S

1.   La lingua di lavoro del comitato per T2S è l’inglese.

2.   Il comitato per T2S approva l’ordine del giorno di ogni riunione. Di regola, il segretario predispone un ordine del giorno provvisorio, sotto la responsabilità del presidente, e lo invia ai membri almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione. Il comitato per T2S può decidere di sopprimere o aggiungere punti all’ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di qualunque altro membro. Un punto sarà soppresso dall’ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri qualora i relativi documenti non siano stati presentati ai membri a tempo debito.

3.   Di regola, il segretario invia ai membri i documenti per la discussione almeno cinque giorni lavorativi prima di una riunione. Tuttavia, documenti brevi possono essere inviati con un solo giorno lavorativo di anticipo. I documenti inviati con meno di due giorni lavorativi di anticipo sono considerati documenti a scopo informativo (c.d. «table documents») che non possono portare a una decisione del comitato per T2S salvo che tutti i membri siano d’accordo.

4.   Dopo ogni riunione del comitato per T2S, il segretario predispone una bozza di verbale contenente gli argomenti trattati e i risultati della discussione. La bozza di verbale contiene le posizioni espresse durante le riunioni dai singoli membri quando ciò sia richiesto. Il progetto di verbale è fatto circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

5.   Inoltre, dopo ogni riunione del comitato per T2S, il segretario predispone altresì una bozza di elenco di misure, contenente i compiti e le scadenze assegnati e concordati durante la riunione, che è fatto circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

6.   I membri comunicano al segretario i loro commenti sulla bozze di verbale e dell’elenco di misure entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Le bozze di verbale e dell’elenco di misure sono sottoposte all’approvazione del comitato per T2S nella riunione successiva (o, se necessario, anche prima con procedura scritta) e firmate dal presidente.

Articolo 7

Processo decisionale del comitato per T2S

1.   Per quanto possibile, le decisioni del Comitato per T2S sono adottate per consenso.

2.   Affinché il comitato per T2S possa deliberare validamente, è necessario il quorum di almeno sette membri. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni saranno adottate senza necessità di alcun quorum.

3.   Ove necessario, il comitato per T2S procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente comincia una procedura di voto anche su richiesta di qualunque membro con diritto di voto. Conformemente al codice, un membro deve astenersi dal voto qualora si trovi in conflitto di interessi, come descritto nel codice stesso. In caso di assenza, un membro con diritto di voto può delegare al voto un altro membro con diritto di voto; nessun membro può esercitare più di due voti su una questione.

4.   Il presidente può procedere a uno scrutinio segreto laddove ciò sia richiesto da almeno tre membri.

5.   Le decisioni possono anche essere adottate con procedura scritta, salvo che almeno tre membri si oppongano. Una procedura scritta richiede: 1) normalmente non meno di due giorni lavorativi perché ogni membro possa considerare la questione; e 2) l’inclusione di ogni decisione così adottata nelle conclusioni della successiva riunione del comitato per T2S.

6.   Una proposta si considera approvata quando ottiene la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, il voto del presidente prevale. In assenza del presidente, il voto del vicepresidente non prevale.

CAPITOLO III

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 8

Comunicazione esterna

1.   Il presidente informa con regolarità i relativi soggetti interessati in merito ai progressi compiuti nell’attuazione del programma T2S. Con l’aiuto del segretario, il presidente garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione pertinente nel sito internet di T2S, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal codice.

2.   I membri hanno l’obbligo di informare il presidente in anticipo qualora assumano una rilevante e sostanziale rappresentanza esterna in relazione alle responsabilità e compiti del comitato per T2S, per esempio svolgendo il ruolo di relatore su T2S in conferenze o riunioni con i soggetti interessati a T2S, e devono presentare al comitato per T2S un resoconto scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’evento. Qualsiasi comunicazione esterna sostanziale deve essere fatta nell’interesse dell’Eurosistema e del programma T2S e deve rispettare le decisioni del Consiglio direttivo e del comitato per T2S.

3.   Il comitato per T2S designa uno o più membri e/o membri del personale della BCE o delle banche centrali nazionali (BCN) che supportano T2S a partecipare a iniziative pubbliche o private relative alla compensazione e al regolamento in titoli e a rappresentare eventualmente T2S in comitati e gruppi di lavoro pertinenti. Un membro del personale della BCE o di una BCN può essere a ciò designato unicamente se è accertato che risponde a obblighi in materia di riservatezza e di conflitto di interessi almeno equivalenti a quelli stabiliti dal codice.

Articolo 9

Comunicazione interna

1.   I membri del comitato per T2S che non appartengono all’Eurosistema ricevono, sotto la condizione di riservatezza, tutta la documentazione su T2S presentata al Consiglio direttivo dopo la riunione del Consiglio direttivo, così come i punti del verbale delle decisioni su T2S del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN dell’Eurosistema che non hanno membri del personale all’interno del comitato per T2S hanno automaticamente accesso a tutta la documentazione del Comitato per T2S. Possono altresì presentare richiesta al presidente di partecipare a un comitato istituito dal comitato per T2S qualora abbiano particolare interesse in un certo argomento. Un membro sarà responsabile di informare tali BCN dell’Eurosistema se si ritiene che possano avere un particolare interesse. Tale membro può anche presentare al comitato per T2S qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell’Eurosistema.

CAPITOLO IV

REGIME FINANZIARIO

Articolo 10

Funzionamento del conto di bilancio T2S

1.   Il comitato per T2S gestisce per conto dell’Eurosistema il conto di bilancio T2S che è tenuto nella contabilità della BCE e ha natura di conto di transito. Il conto di bilancio di T2S è utilizzato per: a) gestire i flussi finanziari (in particolare la raccolta di fondi e il pagamento di rate) tra le banche centrali dell’Eurosistema risultanti dal bilancio di T2S; e b) gestire i flussi finanziari relativi alle tariffe per i servizi di T2S. Il comitato per T2S garantisce che il saldo del conto di bilancio sia sempre pari a zero o positivo.

2.   Il presidente invita tempestivamente le BCN dell’Eurosistema a mettere a bilancio le proprie quote di costi (conformemente allo schema di distribuzione dei costi di T2S) e a pagare la propria quota di costi al conto di bilancio di T2S secondo il piano di rimborso approvato dal Consiglio direttivo.

3.   Il presidente dà istruzioni per il pagamento delle rate dal conto di bilancio di T2S, subordinatamente alla preventiva approvazione del comitato per T2S. Il pagamento delle rate alle 4BC si considera formalmente approvato dal comitato per T2S una volta che quest’ultimo abbia validato e accettato un adempimento delle 4BC e tale validazione e accettazione siano formalmente approvate nel verbale di riunione del comitato per T2S. Il pagamento delle rate alla BCE ha luogo all’inizio di ogni anno, conformemente agli accordi stabiliti nella dotazione finanziaria.

CAPITOLO V

REVISIONE

Articolo 11

Revisione

Le attività del comitato per T2S sono soggette alla revisione del IAC.


ALLEGATO III

COMITATO PER T2S

CODICE DI CONDOTTA

Introduzione

Il comitato per T2S è composto da membri nominati dal Consiglio direttivo. I membri devono agire unicamente nell’interesse del programma T2S, conformemente ai principi generali di T2S e devono dedicare tempo sufficiente al lavoro relativo al programma T2S.

Il comitato per T2S assiste gli organi decisionali della Banca centrale europea (BCE) nel garantire l’effettivo e tempestivo completamento del programma T2S e risponde al Consiglio direttivo. Affinché il processo decisionale del Consiglio direttivo sia informato e indipendente, è essenziale che il comitato per T2S non sia condizionato da qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi di uno dei suoi membri.

È altresì essenziale per la buona reputazione e la credibilità dell’Eurosistema/Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e per la legalità del programma T2S che i membri siano e abbiano la reputazione di essere guidati dall’interesse generale dell’Eurosistema e in particolare dall’interesse del programma T2S. I membri devono pertanto: a) evitare situazioni in cui sussista o appaia sussistere un conflitto di interessi; b) agire unicamente nella loro qualità di rappresentanti dell’Eurosistema e di T2S nei loro rapporti con autorità pubbliche, banche centrali, rappresentanti del settore e altri soggetti interessati esterni coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento di T2S; e c) assicurare obiettività, neutralità e leale concorrenza tra i fornitori potenziali aventi un interesse nel programma T2S.

L’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 37.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») si applica sia ai membri del personale della BCE sia al personale delle banche centrali nazionali (BCN) che svolgono compiti relativi al SEBC e copre le informazioni riservate riguardanti segreti aziendali o informazioni aventi un valore commerciale. Un obbligo equivalente si applica ai membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali. I membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali devono inoltre rispettare qualunque ulteriore regola di condotta stabilita nella loro lettera di nomina e nel loro contratto con la BCE.

È opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa fissare norme etiche concernenti l’integrità professionale, il principio di leale concorrenza, la prevenzione di conflitti di interessi e la tutela delle informazioni riservate prodotte dall’Eurosistema o fornite da terzi, preservando al contempo la competenza professionale e l’esperienza nei pertinenti settori di T2S all’interno del comitato per T2S nell’interesse dell’Eurosistema/SEBC nel suo complesso. Inoltre, è opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa che le condizioni di impiego del personale applicabili a coloro che sono membri del personale della BCE e le disposizioni equivalenti applicabili ai membri che fanno parte del personale di una BCN, offrano un rimedio giuridico alle violazioni del presente codice di condotta (di seguito il «codice»). Una disposizione equivalente si applica ai membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali.

Il presente codice fa salvo ogni altro obbligo derivante da altre disposizioni deontologiche eventualmente applicabili ai membri del comitato per T2S nelle loro funzioni in quanto membri del personale della BCE o di una BCN.

1.   Definizioni

Ai fini del presente codice:

a)

per «presidente» si intende la persona nominata dal Consiglio direttivo per presiedere il comitato per T2S;

b)

per «vicepresidente» si intende la persona nominata dal Consiglio direttivo per sostituire il presidente in caso di assenza;

c)

per «informazioni riservate» si intendono, fatto salvo l’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 37.1 dello statuto del SEBC nonché i documenti classificati secondo il regime di riservatezza della BCE che sono forniti a ciascun membro del comitato per T2S: i) segreti aziendali dell’Eurosistema o di terzi e qualunque informazione avente valore commerciale diverso da quello ai fini dei lavori del comitato per T2S; ii) qualsiasi informazione la cui comunicazione non autorizzata possa danneggiare gli interessi fondamentali dell’Eurosistema; e iii) qualunque informazione che una persona ragionevole considererebbe riservata; le «informazioni riservate» non includono le informazioni che: i) sono o diventano accessibili al pubblico in modo diverso che in violazione al presente codice; o ii) sono sviluppate in modo indipendente da un terzo che non ha accesso alle informazioni riservate; oppure iii) fatto salvo quanto disposto nella Sezione 3, devono essere necessariamente comunicate per legge;

d)

per «membro non appartenente a banche centrali» si intende un membro del comitato per T2S che non è un membro del personale della BCE né di una BCN;

e)

per «mandato», si intende il mandato di cui all’allegato I;

f)

per «membro» si intende un membro del comitato per T2S, incluso il presidente;

g)

per «fornitori potenziali» si intendono soggetti commerciali aventi un interesse a fornire beni e/o servizi relativi a T2S a una banca centrale appartenente o non appartenente all’area dell’euro che si è impegnata a regolare la propria valuta nazionale attraverso T2S.

2.   Prevenzione dei conflitti di interessi

2.1.

Sorge un conflitto di interessi rispetto alla fornitura di beni e/o servizi relativi al mandato del comitato per T2S laddove un membro abbia un interesse commerciale o professionale, o un interesse finanziario in un potenziale fornitore, attraverso proprietà, controllo, investimento o altro, che influenzi o possa influenzare lo svolgimento obiettivo e imparziale dei suoi doveri di membro.

2.2.

I membri agiscono nell’interesse generale dell’Eurosistema e del programma T2S. Evitano situazioni suscettibili di far sorgere un conflitto di interessi.

2.3.

Se sorge un conflitto di interessi o se è probabile la sua insorgenza in connessione con i compiti del comitato per T2S, il membro interessato rende noto tale potenziale conflitto di interessi all’autorità di controllo della propria banca centrale (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, al Funzionario responsabile per l’etica della BCE) utilizzando il modulo predisposto nell’appendice 2 e ne informa contestualmente il presidente. Qualora l’autorità di controllo (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, il Funzionario responsabile per l’etica della BCE) concluda per la sussistenza di un conflitto di interessi, fornisce le proprie raccomandazioni al governatore della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, al Presidente della BCE) in relazione alla gestione più adeguata del conflitto di interessi, e il Governatore o Presidente informa il presidente senza indugio. Il Governatore o Presidente fornisce al presidente i dettagli necessari per consentire a quest’ultimo di avere un’opinione informata sulla gestione adeguata del conflitto di interessi.

2.4.

Qualora, durante una riunione del comitato per T2S, un membro abbia ragione di ritenere che la partecipazione di un altro membro alla discussione, votazione o procedura scritta del comitato per T2S potrebbe far sorgere un conflitto di interessi, ne informa immediatamente il presidente.

2.5.

Il presidente invita il membro che ha identificato un conflitto di interessi reale o potenziale ai sensi della sezione 2.3 o il membro rispetto al quale sono state sollevate questioni riguardanti il conflitto di interessi ai sensi della sezione 2.4, a dichiarare se sussista o meno un conflitto di interessi reale o potenziale. Qualora il presidente non sia soddisfatto della dichiarazione del membro interessato, ogni relativo punto è soppresso dall’ordine del giorno. Il presidente informa l’autorità di controllo della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, il Funzionario responsabile per l’etica della BCE) in merito a ogni caso di questo genere senza indugio e, se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo.

2.6.

Se il presidente è interessato dai punti 2.3, 2.4 o 2.5, ne informa il vicepresidente.

2.7.

I membri devono astenersi dal voto su ogni questione rispetto alla quale si trovano in conflitto di interessi. Ciò si applica anche al membro che fa parte del personale delle 4BC qualora il comitato per T2S stia decidendo in merito alla validazione degli adempimenti.

3.   Uso appropriato delle informazioni riservate

3.1.

I membri utilizzano le informazioni riservate esclusivamente ai fini e nell’interesse dell’Eurosistema e del programma T2S e in conformità al mandato del comitato per T2S.

3.2.

I membri non devono divulgare informazioni riservate a terzi e, per quanto riguarda i membri che fanno parte del personale della BCE o di una BCN, questi possono comunicare informazioni riservate ai membri del personale della propria banca centrale o di un’altra banca centrale limitandosi esclusivamente a quanto sia strettamente necessario per dare una consulenza idonea a consentire la formazione di un parere su una determinata questione. Le informazioni riservate contrassegnate con «solo per i membri» non possono in linea di principio essere comunicate a membri del personale delle banche centrali di appartenenza né ad altre banche centrali, salvo che sia altrimenti stabilito dal comitato per T2S.

3.3.

I membri prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la divulgazione accidentale di informazioni riservate o l’accesso non autorizzato alle stesse.

3.4.

I membri non devono utilizzare il proprio accesso a informazioni riservate a beneficio di un soggetto esterno all’Eurosistema o, senza un’adeguata motivazione, a beneficio della propria banca centrale.

3.5.

Nella misura in cui un membro riceve ordine da un’autorità giudiziaria, un’autorità di regolamentazione o di vigilanza ovvero un’altra autorità competente avente giurisdizione su tale membro, di comunicare o rendere disponibili informazioni confidenziali tale membro deve:

a)

dare prontamente avviso di tale ordine per iscritto, laddove la legge lo consenta, al presidente e all’autorità di controllo della propria banca centrale (o nel caso di un membro non appartenente a una banca centrale, al Funzionario responsabile per l’etica della BCE), il più dettagliatamente possibile;

b)

ottenere consulenza legale da un esperto circa la legittimità e l’esecutività di tale ordine, se il presidente lo reputa necessario;

c)

collaborare con tutte le banche centrali interessate e fornire tale assistenza, nella misura in cui il presidente possa ragionevolmente richiedere, per consentire al comitato per T2S o alla banca centrale del membro interessato di cercare i rimedi giuridici per tutelare le informazioni riservate;

d)

informare l’autorità giudiziaria o l’autorità interessata della natura riservata delle informazioni e richiedere all’autorità giudiziaria o altra autorità di cui sopra di salvaguardare la riservatezza delle informazioni, per quanto consentito dalla legge.

Se il presidente è interessato dalla presente sezione, ne informa il vicepresidente.

4.   Trasparenza e correttezza

4.1.

Fatti salvi gli obblighi riguardanti le informazioni confidenziali, nei contatti con i fornitori potenziali o le organizzazioni aziendali che rappresentano i fornitori potenziali, i membri si adoperano per mantenere la leale concorrenza e forniscono informazioni oggettive e pertinenti a tutti i fornitori potenziali o ai loro rappresentanti in maniera coordinata e non discriminatoria. A seconda delle informazioni che devono essere fornite, tale obiettivo può essere raggiunto coinvolgendo tali soggetti in un dialogo costruttivo e condividendo con loro la documentazione nell’ambito dei gruppi di consultazione.

4.2.

I membri accordano la dovuta considerazione a ogni comunicazione scritta loro indirizzata dai fornitori potenziali o dalle organizzazioni aziendali che rappresentano fornitori potenziali. I membri considerano tali informazioni riservate, salvo che il fornitore potenziale o il rappresentante affermino esplicitamente il contrario.

4.3.

I punti 4.1 e 4.2 non devono essere interpretati nel senso di impedire i contatti tra il comitato per T2S e i fornitori potenziali o le organizzazioni aziendali che rappresentano fornitori potenziali. Tuttavia, i membri mantengono scambi regolari di informazioni all’interno dell’Eurosistema in relazione ai propri contatti con fornitori potenziali o loro rappresentanti.

5.   Indicazioni su domande in tema di etica

Qualora un membro abbia delle domande in merito all’applicazione del codice, dovrebbe rivolgersi al Funzionario responsabile per l’etica della BCE.

6.   Sanzioni e disposizioni finali

6.1.

Fatte salve le norme sui procedimenti disciplinari contenute nelle rispettive condizioni di impiego nonché qualunque sanzione penale, disciplinare, amministrativa o contrattuale, un membro che violi il presente codice sarà immediatamente rimosso dal comitato per T2S e sostituito secondo le procedure di cui all’allegato I.

6.2.

Una volta cessate le proprie funzioni, i membri continuano a essere vincolati dalla sezione 3.

6.3.

Gli ex membri non devono utilizzare informazioni riservate al fine di ottenere un impiego presso fornitori potenziali e neppure rivelare o utilizzare alcuna informazione riservata acquisita in virtù della partecipazione al comitato per T2S in qualità di dipendente di un fornitore potenziale.

6.4.

Durante il primo anno dopo la cessazione dalle proprie funzioni, i membri continuano a evitare qualunque conflitto di interesse che possa sorgere da una nuova attività professionale o nomina. Devono, in particolare, informare il comitato per T2S per iscritto ogniqualvolta intendano impegnarsi in un’attività professionale o accettare una nomina e devono richiedere indicazioni da parte del comitato per T2S prima di impegnarsi.

6.5.

Qualora un ex membro non rispetti gli obblighi stabiliti nei punti 6.3 e 6.4, il comitato per T2S può informare il datore di lavoro della sussistenza di un conflitto di interessi tra tale nuova posizione e quella precedente.

7.   Destinatari e distribuzione

I membri del comitato per T2S sono i destinatari del presente codice. Una copia è distribuita a ciascun membro in carica e a tutti i nuovi membri al momento della nomina. I membri sono obbligati a sottoscrivere le appendici 1 e 2 prima di partecipare alle riunioni del comitato per T2S.

Appendice 1

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto accetta il Codice allegato e riconosce i propri obblighi ivi contenuti, in particolare l’obbligo di: a) preservare la riservatezza di tutte le informazioni riservate acquisite; e b) evitare e dichiarare situazioni che comporterebbero un conflitto di interessi nello svolgimento delle proprie funzioni in qualità di membro del comitato per T2S in relazione al programma T2S.

(Firma e data)

(Nome per esteso)

(Indirizzo)

Appendice 2

DICHIARAZIONE DI INTERESSE  (1)

(Nome per esteso)

(Indirizzo)

(Occupazione)

Il programma T2S è direttamente o indirettamente (per esempio in relazione a un membro della famiglia) interessato dai seguenti interessi pecuniari e/o non pecuniari, che potrebbero causare un conflitto di interessi ai sensi del presente Codice (2):

Investimenti (per esempio, investimenti diretto o indiretto in soggetti commerciali, ivi inclusi succursali o altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, che hanno un interesse in qualità di fornitori potenziali del programma T2S, salvo che la partecipazione sia detenuta per il tramite di un fondo di investimento, un fondo pensioni o simili):

Posizione (vale a dire, posizioni attualmente o precedentemente ricoperte, remunerate o meno, in relazione a un soggetto commerciale avente un interesse nel programma T2S in qualità di fornitore potenziale):

Redditi o regali (vale a dire, ogni remunerazione attuale, precedente o prevista, ivi inclusi benefici differiti, opzioni da esercitare in un momento successivo e diritti pensionistici, ovvero regali ricevuti da un soggetto commerciale avente un interesse nel programma T2S in qualità di fornitore potenziale):

Altro:

Con la presente il sottoscritto dichiara sul proprio onore che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni fornite sono veritiere e complete.

(Firma e data)

(Nome per esteso)


(1)  Qualora un membro non abbia alcun interesse pertinente, ciò dovrà essere indicato scrivendodo la parola «nessuno» negli spazi relativi.

(2)  Un membro avente un interesse pertinente dovrebbe descrivere tutti i fatti e le circostanze rilevanti, utilizzando spazio ulteriore ove necessario.


ALLEGATO IV

PROCEDURE E REQUISITI PER LA SELEZIONE, LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO PER T2S NON APPARTENENTI A BANCHE CENTRALI

1.   Bando di gara

1.1.

La Banca centrale europea (BCE) pubblicherà un bando di gara rivolto ad esperti, per la nomina a membro del comitato per T2S non appartenente a banche centrali e per la creazione di una lista di riserva. Il bando di gara si svolgerà conformemente alla decisione BCE/2007/5 del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (1) come ulteriormente attuata nel capitolo 8 del Manuale per la gestione delle attività della BCE. Si discosta tuttavia in qualche misura dall’articolo 16 bis della decisione BCE/2007/5, in particolare; rispetterà come minimo i principi fondamentali degli appalti pubblici e garantirà una reale e trasparente competizione.

1.2.

Il bando di gara stabilisce, tra l’altro: a) il ruolo del comitato per T2S; b) il ruolo dei membri non appartenenti a banche centrali all’interno del comitato per T2S; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti economici del mandato; nonché e) la procedura per la candidatura compreso il termine per la ricezione delle candidature.

1.3.

Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito internet della BCE simultaneamente. Ove opportuno, la BCE può utilizzare mezzi aggiuntivi per pubblicizzare il bando di gara. In caso di discrepanze, la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevale sulle altre versioni.

1.4.

Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno 21 giorni di calendario successivi alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Procedura di selezione

2.1.

Il Consiglio direttivo decide in merito alla composizione del comitato per T2S sulla base di una proposta del Comitato esecutivo e nomina tutti i membri del comitato per T2S.

2.2.

Per quanto riguarda i membri del comitato per T2S non appartenenti a una banca centrale, il Consiglio direttivo valuta i candidati secondo criteri di selezione stabiliti nella sezione 3.

2.3.

Il presidente del comitato per T2S, i rappresentanti delle banche centrali dell’Eurosistema e il personale della BCE possono coadiuvare il Comitato esecutivo nella compilazione dei modelli per la valutazione dei candidati, comprensivi di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze in relazione ai criteri di selezione e di una raccomandazione per la nomina in base all’idoneità del candidato.

2.4.

Contrariamente a quanto disposto dall’articolo 16 bis, paragrafo 6, della decisione BCE/2007/5, due candidati saranno nominati immediatamente e sarà creata una lista di riserva di candidati potenziali per le posizioni che si rendano vacanti in futuro.

3.   Criteri di selezione

I criteri di selezione sono:

a)

competenza professionale nel settore del regolamento di operazioni in titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell’Unione in senso più ampio;

b)

almeno 10 anni di esperienza nell’interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell’Unione;

c)

preferibilmente, esperienza nella gestione di progetti.

d)

la lingua di lavoro del comitato per T2S è l’inglese, pertanto i membri non appartenenti a una banca centrale devono essere in grado di comunicare in modo efficacie in inglese.

4.   Lista di riserva

4.1.

La BCE mantiene una lista di riserva di candidati potenziali.

4.2.

Nel caso si renda vacante una posizione nel comitato per T2S, il Comitato esecutivo può selezionare un candidato dalla lista di riserva secondo il posizionamento in graduatoria in tale lista e proporlo al Consiglio direttivo come membro del comitato per T2S per un mandato di due anni, rinnovabile una volta.

4.3.

La lista di riserva resta valida per un periodo di due anni dalla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo. Se necessario, la validità della lista di riserva può essere estesa per un periodo ulteriore di due anni.

4.4.

Contrariamente a quanto disposto dall’articolo 16 bis , paragrafo 7, della decisione BCE/2007/5, la lista di riserva non è aperta a nuovi candidati.

4.5.

A differenza di quanto disposto dall’articolo 16 bis , paragrafo 8, della decisione BCE/2007/5, i candidati possono accedere ai propri dati, aggiornarli o correggerli ma non possono aggiornare o correggere i propri criteri di idoneità e i propri di criteri di selezione dopo la scadenza del termine di chiusura del bando di gara.

5.   Nomina

5.1.

I membri del comitato per T2S non appartenenti a una banca centrale sono nominati a titolo personale. Non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.

5.2.

Tutte le nomine sono condizionate alla firma da parte del candidato nominato del contratto di nomina da parte del presidente del comitato per T2S, di un contratto con la BCE relativo alle indennità e al rimborso spese e delle dichiarazioni di cui alla sezione 6.1.

5.3.

Il Consiglio direttivo nomina i membri del comitato per T2S non appartenenti banche centrali in qualità di membri del comitato per T2S senza diritto di voto per un mandato della durata di due anni, rinnovabile una volta.

6.   Dichiarazioni

6.1.

I membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali si impegnano a rispettare il Codice di condotta del comitato per T2S. Conseguentemente sono obbligati a sottoscrivere la «Dichiarazione di osservanza del Codice di condotta» di cui all’appendice 1 dell’allegato III e a compilare e firmare la «Dichiarazione di interesse» di cui all’appendice 2 dell’allegato III.

6.2.

I membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali sono anche obbligati a firmare le dichiarazioni contenute nel bando.

7.   Risoluzione e sostituzione

7.1

Il Consiglio direttivo può risolvere il mandato di un membro del comitato per T2S non appartenente a banche centrali in caso di conflitto di interessi, violazione dei doveri, incapacità di adempiere i propri doveri, violazione del Codice di condotta o grave negligenza.

7.2

Il mandato si considera risolto qualora il membro non appartenente banche centrali si dimetta o il mandato scada senza essere rinnovato.

7.3

Se il mandato è risolto prima della conclusione del termine di due anni, si applicano i punti 4.2 e 4.3.


(1)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.


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