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Documento 32004O0001

Indirizzo della banca centrale europea, del 13 febbraio 2004, che modifica l'Indirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2004/1)

GU L 83 del 20.3.2004, pagg. 29–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 005 pag. 8 - 38
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 232 - 262
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 232 - 262

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/09/2007; abrog. impl. da 32007O0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/268/oj

32004O0001

Indirizzo della banca centrale europea, del 13 febbraio 2004, che modifica l'Indirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2004/1)

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 20/03/2004 pag. 0029 - 0059


Indirizzo della banca centrale europea

del 13 febbraio 2004

che modifica l'Indirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie

(BCE/2004/1)

(2004/268/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento BCE/2001/13, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), impone alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) la segnalazione a cadenza trimestrale di dati statistici disaggregatati per paese e per valuta. Il 18 settembre 2003 è stata adottata una modifica a tale regolamento al fine di introdurre per le IFM l'obbligo di segnalare i dati relativi ai paesi che aderiranno all'Unione europea (UE) a partire dal 1o maggio 2004.

(2) La modifica prevede un approccio flessibile in base al quale tali dati non devono essere segnalati se risultano non significativi. Qualora i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indichino che le informazioni non sono significative, le banche centrali nazionali (BCN) possono decidere di non richiederne la segnalazione. La Banca centrale europea (BCE) e le IFM devono essere regolarmente informate sulla significatività o non significatività dei dati.

(3) Qualora le BCN decidano di non richiedere la segnalazione, le stesse dovranno fornire una stima dei dati in questione al fine di salvaguardare la qualità delle statistiche di bilancio del settore delle IFM dell'area dell'euro. È pertanto modificato l'Indirizzo BCE/2003/2, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie(2), al fine di includere i nuovi requisiti statistici e di stabilire i metodi di stime utilizzabili.

(4) È richiesta una modifica all'Indirizzo BCE/2003/2 in seguito all'adozione del regolamento BCE/2003/9, del 12 settembre 2003, sull'applicazione delle riserve minime(3), rifuso nel regolamento BCE/1998/15, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione delle riserve minime(4).

(5) Sono altresì richieste ulteriori modifiche tecniche in seguito ad una revisione dell'Indirizzo BCE/2003/2.

(6) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'Indirizzo BCE/2003/2 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:"Ai fini del calcolo degli aggregati monetari, le BCN segnalano informazioni statistiche sui depositi e sulle disponibilità in contanti e in titoli delle amministrazioni centrali conformemente a quanto previsto dall'allegato VII, ad integrazione e con la stessa frequenza e tempestività delle informazioni statistiche fornite in conformità del Regolamento BCE/2001/13."

2) Nell'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 5a:

"5a Con riferimento alle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell'allegato I del Regolamento BCE/2001/13, qualora i dati relativi alle caselle contrassegnate con il simbolo '>VIITTAUS KAAVIOON>' non siano segnalati, essi dovranno essere stimati conformemente ai criteri descritti nell'allegato VIII."

3) L'articolo 3, paragrafo 2,"Per monitorare l'esattezza delle attuali deduzioni forfettarie dell'aggregato soggetto a riserva eventualmente applicate dagli enti creditizi alle consistenze dei propri titoli di debito emessi con durata prestabilita fino a due anni, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento BCE/2003/9, del 12 settembre 2003, sull'applicazione delle riserve minime(5), la BCE effettua il calcolo su base mensile, utilizzando le informazioni statistiche di fine mese fornite dagli enti creditizi alle BCN in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento BCE/2001/13. Le BCN compilano gli aggregati richiesti conformemente a quanto previsto dall'allegato XVI e li segnalano alla BCE."

4) Nell'articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono cancellati.

5) L'allegato III è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente indirizzo.

6) Gli allegati VII, XIII, XV, XVIII e XX sono modificati in conformità dell'allegato II del presente indirizzo.

7) L'allegato VIII è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III del presente indirizzo.

8) L'allegato IX è sostituito dal testo contenuto nell'allegato IV del presente indirizzo.

9) L'allegato XVII (ad eccezione della sua appendice) è sostituito dal testo contenuto nell'allegato V del presente indirizzo.

10) L'allegato XXI è cancellato.

Articolo 2

Le BCN degli Stati membri partecipanti che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea, sono le destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo entra in vigore il 20 febbraio 2004.

L'articolo 1, paragrafi 2 e 7, si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 febbraio 2004.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal Regolamento BCE/2003/10 (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17).

(2) GU L 241 del 26.9.2003, pag. 1.

(3) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(4) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento BCE/2002/3 (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9).

(5) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

ALLEGATO I

"ALLEGATO III

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE IFM

Relativo al periodo gennaio 2004 - dicembre 2004

Segnalazione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE DELLE VOCI DI BILANCIO

Relativo al periodo gennaio 2004 - dicembre 2004

Segnalazione mensile e trimestrale delle statistiche delle voci di bilancio

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

"-" Indica: non applicabile.

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SUGLI AGGREGATI SOGGETTI A RISERVA

Relativo al periodo gennaio 2004 - ottobre 2004

Segnalazione delle statistiche sugli aggregati soggetti a riserva

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SUL MACROCOEFFICIENTE

Relativo al periodo gennaio 2004 - dicembre 2004

Segnalazione delle statistiche sul macrocoefficiente

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

Relativo al periodo 1o Trim. 2004 - 4o Trim. 2004

Segnalazione per le statistiche degli altri intermediari finanziari

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

"-" Indica: non applicabile.

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DEGLI INDICATORI STATISTICI STRUTTURALI

Relativo al periodo 2003 - 2004

Segnalazione degli indicatori statistici struturali

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

Gli allegati VII, XIII, XV, XVIII e XX dell'Indirizzo BCE/2003/2 sono modificati come segue:

1) Nell'allegato VII, la tabella intitolata "Statistiche sui depositi delle amministrazioni centrali. Valutazione della disponibilità dei dati" è sostituita dalla seguente:

"Statistiche sui depositi delle amministrazioni centrali. Valutazione della disponibilità dei dati

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) L'allegato XIII è modificato come segue:

a) La tabella 1 "Famiglia di codici VdB (ECB_BSI1): dimensione delle serie" è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) La sezione 2.11 è sostituita dalla seguente:

"Dimensione n.11: Valuta di denominazione delle serie (BS_SUFFIX; lunghezza: fino a tre caratteri)

Questa dimensione indica se le serie segnalate sono espresse nella valuta nazionale ovvero nella valuta comune (euro). Può assumere due valori ('N', per nazionale e 'E', per euro) contenuti nella lista di codici dal nome CL_BS_SUFFIX. Questa dimensione è fondamentale per differenziare le serie che rappresentano lo stesso fenomeno economico segnalate nelle diverse fasi dell'Unione economica e monetaria (UEM). Per i paesi dell'UE che non sono membri dell'UEM, per esempio, i dati sono segnalati nella valuta nazionale. Dal momento del loro ingresso nell'UEM, le stesse serie delle VdB, saranno espresse e segnalate in euro."

c) Nella sezione 5.1 "Dati sulle consistenze", il paragrafo (d) "Voci per memoria - AIFM e BCN/BCE" è sostituito dal seguente:

"Nell'allegato IX sono state indicate come necessarie alcune serie temporali mensili per i settori delle AIFM e BCN/BCE al fine di monitorare gli sviluppi di alcune disaggregazioni aggiuntive delle serie di VdB delle IFM. Queste serie sono segnalate alla BCE come voci per memoria e classificati in due blocchi secondo la loro rilevanza: voci per memoria 'ad alta priorità' e voci per memoria 'a bassa priorità'. Laddove il fenomeno non esista o non siano disponibili dati, non è richiesta nessuna segnalazione. In questo caso le BCN dovrebbero informare in anticipo la BCE e trasmettere prima della iniziale trasmissione di dati, l'elenco delle serie applicabili che saranno regolarmente segnalate."

3) L'allegato XV è modificato come segue;

a) La sezione dal titolo "Segnalazione periodica di dati" è sostituita dalla seguente:

"Le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE con frequenza mensile, al più tardi entro il 'data dell'avviso' (giorno lavorativo BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento), mediante il sistema di scambio del SEBC. Eccezionalmente, per il periodo di mantenimento avente inizio il 24 gennaio 2004 e avente termine il 9 marzo 2004, le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva devono essere fornite al più tardi entro il 16 febbraio 2004(1).

Gli enti creditizi di piccole dimensioni (ossia quelli esenti dall'obbligo di segnalazione mensile integrale) trasmettono alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per questi enti creditizi di piccole dimensioni si utilizzano statistiche semplificate sull'aggregato soggetto a riserva per tre successivi periodi (mensili) di mantenimento, e le BCN provvedono ad inserire tali dati in base ai rispettivi calendari di segnalazione(2)."

b) La sezione dal titolo "Politica di revisione" è sostituita dalla seguente:

"Le revisioni sull'aggregato soggetto a riserva e sulla riserva dovuta, effettuate dalle istituzioni segnalanti dopo il quattordicesimo giorno di calendario del mese successivo al mese in cui il periodo di mantenimento interessato (revisioni ritardate) è iniziato, non dovrebbero determinare modifiche alle statistiche."

4) L'allegato XVIII è modificato come segue:

a) Nella sezione 5.2.3 "Attributi a livello di osservazione", "Obbligatori", il secondo paragrafo del primo trattino è sostituito dal seguente:

"La lista seguente specifica i valori previsti (secondo una gerarchia concordata) per gli attributi ai fini delle statistiche sugli AIF:

'A'= valore normale,

'B'= valore di discontinuità(3)

'M'= dati non previsti(4)

'L'= dati esistenti ma non raccolti(5)

'E'= valore stimato/ipotesi,

'P'= valore provvisorio (tale attributo può essere utilizzato in particolare per ogni trasmissione di dati che si riferiscono all'ultima osservazione)(6)"

b) Nella sezione 5.2.3 "Attributi a livello di osservazione", "Condizionali", il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"OBS_PRE_BREAK: tale attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l'osservazione ed è fornito quando si necessita di una discontinuità nelle serie. Per gli scopi della famiglia di codici AIF, questo attributo non è richiesto perché l'informazione è già disponibile nelle serie di riclassificazioni. E' stata aggiunta alla lista di attributi perché fa parte del sottoinsieme comune di attributi per tutte le famiglie di codici. Tuttavia, se è fornito lo status dell'osservazione 'B' (valore di discontinuità), esso deve essere accompagnato da un valore dell'osservazione pre-discontinuità."

5) Nell'allegato XX, la sezione 3 "Requisiti di trasmissione" è cancellata.

(1) Ovvero entro il giorno lavorativo precedente se il 16 febbraio 2004 non è un giorno lavorativo per le BCN. Per 'giorno lavorativo BCN' si intende qualsiasi giorno in cui una BCN partecipante è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria del SEBC.

(2) Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull'aggregato soggetto a riserva trasmessi daglie enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili fornite alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.

(3) Ai fini della famiglia di codici relativa agli AIF, questo attributo non è richiesto perchè l'informazione è già disponibile nelle serie di riclassificazioni. È stata aggiunta alla lista perché fa parte della lista comune dei possibili valori per l'attributo status dell'osservazione per tutte le famiglie di codici. Tuttavia, se è fornito lo status dell'osservazione 'B', esso deve essere accompagnato da un valore dell'osservazione pre-discontinuità (OBS_PRE_BREAK).

(4) Quando, a causa di consuetudini locali di mercato o a causa del sistema normativo, non è prevista una serie temporale (o parte di essa) (il fenomeno sottostante non esiste), è riportato il valore di dato mancante ('-') con stato di osservazione 'M'.

(5) Quando i dati di una serie temporale non sono raccolti, a causa di ragioni locali, in date specifiche o per l'intera lunghezza della serie temporale (il fenomeno economico sottostante esiste ma non viene monitorato statisticamente), è riportato il valore di dato mancante ('-') con stato di osservazione 'L' in ciascun periodo.

(6) Queste osservazioni assumono valori definiti (stato d'osservazione 'A') in un secondo momento. I nuovi valori sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.

ALLEGATO III

"ALLEGATO VIII

SEGNALAZIONE DI DATI TRIMESTRALI DISAGGREGATI PER PAESE E VALUTA

Segnalazione di dati ai sensi del Regolamento BCE/2001/13

1. Il regolamento BCE/2001/13, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1) richiede alle IFM di fornire disaggregazioni trimestrali relative a voci chiave del bilancio aggregato, così come definito nella parte 1, sezione IV, e ulteriormente specificato nelle tabelle 3 (Disaggregazione per paese) e 4 (Disaggregazione per valuta) della parte 2 dell'allegato I di detto regolamento. In entrambe le tabelle, le caselle corrispondenti alle posizioni relative ai paesi che aderiranno all'UE il 1o maggio 2004 sono contrassegnate con il simbolo ">VIITTAUS KAAVIOON>". Le IFM segnalano i dati relativi a tali caselle. Le BCN possono tuttavia decidere di non richiedere la segnalazione di tali dati qualora i dati raccolti ad un più alto livello di aggregazione indichino che essi non sono significativi.

2. Se le BCN decidono di non richiedere la segnalazione dei dati non significativi, esse valutano, ad intervalli regolari (almeno una volta l'anno), se i dati relativi alle caselle contrassegnate con il simbolo ">VIITTAUS KAAVIOON>" sono significativi o meno. Le BCN informano la BCE e le IFM in relazione ad ogni cambiamento degli obblighi di segnalazione relativi alle suddette caselle.

3. Laddove i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo ">VIITTAUS KAAVIOON>" non siano significativi e le BCN decidano di non richiederne la segnalazione (integrale), le stesse procedono alla stima dei dati sulla base delle informazioni esistenti, utilizzando i metodi descritti qui di seguito.

Metodi di stima

4. Quando le BCN stimano i dati sulla base delle informazioni esistenti, li segnalano alla BCE come voci per memoria. È possibile utilizzare i seguenti metodi di stima (è inoltre possibile discutere con la BCE, caso per caso, l'opportunità di utilizzare metodi diversi):

- I dati trimestrali sono stimati sulla base di dati segnalati dalle IFM con minore frequenza. I dati sono riportati nel periodo mancante (o nei periodi mancanti), ripetendoli o applicando opportune tecniche statistiche al fine di riflettere eventuali tendenze di crescita o fenomeni stagionali.

- I dati trimestrali sono stimati sulla base di dati più aggregati segnalati dalle IFM, ovvero sulla base di specifiche disaggregazioni ritenute significative dalle BCN.

- I dati trimestrali sono stimati sulla base di dati trimestrali raccolti da IFM di grandi dimensioni (rappresentative di almeno l'80 % del volume d'affari in essere con i paesi che aderiranno all'UE il 1o maggio 2004).

- I dati trimestrali sono stimati sulla base di fonti di dati alternative (quali la Banca dei regolamenti internazionali o i dati di bilancia dei pagamenti), una volta operati gli eventuali aggiustamenti necessari in considerazione dei diversi concetti e definizioni utilizzati in tali fonti alternative rispetto a quelli utilizzati nelle statistiche monetarie e bancarie.

- I dati trimestrali sono stimati sulla base dei dati relativi ai paesi che aderiranno all'UE il 1o maggio 2004 segnalati dalle IFM a cadenza trimestrale come totale unico.

Tempestività della segnalazione

5. I dati segnalati come voci per memoria in conformità del presente allegato possono essere segnalati alla BCE entro il termine di un mese decorrente dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento BCE/2003/10 (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17)."

ALLEGATO IV

"ALLEGATO IX

VOCI PER MEMORIA DA FORNIRE MENSILMENTE

SCHEMA DI SEGNALAZIONE

1. Le voci per memoria elencate nel presente allegato riguardano la famiglia di codici relativa alle voci di bilancio (VdB), che è descritta nell'allegato XIII. Le serie devono essere segnalate mensilmente con la stessa tempestività delle statistiche mensilmente obbligatorie di bilancio delle istituzioni finanzarie monetarie (IFM) in conformità del regolamento BCE/2001/13, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1).

I. Voci per memoria per la determinazione e valutazione degli aggregati monetari e delle contropartite

2. Ai fini della costruzione degli aggregati monetari, le banche centrali nazionali (BCN) segnalano le informazioni statistiche sulle disaggregazioni supplementari dei "biglietti e monete in circolazione" e dei "titoli di debito emessi". Le caselle in grassetto nelle tabelle A e B rappresentano le voci per memoria ad alta priorità definite qui di seguito. Le voci per memoria rimanenti necessitano di un'analisi dettagliata delle statistiche di bilancio delle IFM.

3. Biglietti e monete in circolazione, di cui banconote in euro (M1), banconote in denominazione nazionale (M2), monete (M3), monete denominate in euro (M4) e monete in denominazione nazionale (M5):

- Banconote in euro (M1) sono banconote in euro emesse incluse nella voce "biglietti e monete in circolazione".

- Banconte in denominazione nazionale (M2) sono banconote denominate in valuta nazionale emesse dalle BCN prima del 1o gennaio 2002 e che non sono state ancora rimborsate. Dati segnalati dal gennaio 2002, almeno durante il 2002.

- Monete (M3) si riferisce all'ammontare di monete, sia in euro che in denominazione nazionale (non ancora rimborsate) emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali) e segnalate come parte della voce "biglietti e monete in circolazione" nel bilancio delle BCN.

- Monete denominate in euro (M4) sono monete denominate in euro emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali).

- Monete in denominazione nazionale (M5) sono monete aventi valore legale emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali) prima del 1o gennaio 2002 che non sono state ancora rimborsate alle BCN.

4. Portafoglio dei titoli negoziabili emessi dalla Banca centrale europea (BCE)/BCN (voci da M6 a M8)

Titoli di debito emessi dalla BCE/BCN da disaggregarsi per residenza del detentore, secondo la seguente ripartizione: residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo.

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5. Altre attività/passività, di cui passività verso l'Eurosistema (voce M13)/crediti verso l'Eurosistema (voce M18) relativi all'allocazione delle banconote in euro

Posizioni nette verso l'Eurosistema originate da: 1) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e 2) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. L'allocazione delle posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE è effettuata da entrambi i lati dell'attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia una posizione netta positiva verso l'Eurosistema sarà segnalata sul lato dell'attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.

6. Portafoglio di titoli negoziabili emessi da altre IFM con una disaggregazione per scadenza (voci da M19 a M21 e da M28 a M30) e una per valuta (voci da M22 a M27 e da M31 a M36)

Titoli di debito e titoli di mercato monetario emessi da IFM che vanno disagregati per residenza del detentore, secondo la seguente ripartizione: residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo. I dati sui titoli di debito e sui titoli di mercato monetario sono forniti con una disaggregazione per scadenza (fino a un anno, oltre 1 anno e fino a 2) e una per valuta (euro, valute estere).

II. Voci per memoria per ottenere informazioni sulle ponderazioni per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

7. Ai fini della regolare produzione di statistiche sui tassi di interesse applicati dalle IFM (in seguito "TIFM")(2), sono necessarie informazioni di ponderazione per aggregare le statistiche TIFM nazionali a livello di statistiche TIFM dell'area dell'euro. Per ridurre l'onere segnaletico delle BCN, è stato deciso di utilizzare come fonte primaria per ottenere le ponderazioni delle statistiche TIFM sulle consistenze e per alcune statistiche TIFM sulle nuove operazioni, le informazioni statistiche già segnalate nell'ambito delle statistiche di bilancio.

8. Sulla base dei dati disponibili secondo il regolamento BCE/2001/13, l'informazione sulle ponderazioni per le categorie dei depositi relative alle nuove operazioni e alle consistenze può essere facilmente derivata dalle statistiche di bilancio delle IFM. Tuttavia, per quanto riguarda le categorie degli strumenti di credito nel campo consistenze(3), i dati delle VdB obbligatorie non permettono un loro collegamento immediato.

9. Per tali categorie degli strumenti di credito, le serie (obbligatorie) di bilancio comprendono tutte le valute della transazione, mentre le statistiche TIFM riguardano solo i crediti denominati in euro. Le serie delle VdB denominate in euro come valuta di transazione sono disponibili con la ripartizione settoriale richiesta, secondo il regolamento BCE/2001/13, mentre la distinzione per scadenza o per tipo di credito (per il settore delle famiglie) non è disponibile.

10. Per tali categorie di credito, la ponderazione sarà quindi basata sulla serie delle VdB che si riferiscono ai crediti in tutte le valute. Tuttavia, le serie saranno modificate per la quota denominata in euro rispetto al totale in qualsiasi valuta della transazione.

11. A seguito di contatti bilaterali, un certo numero di BCN (ad oggi: Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Finlandia) si trovano, tuttavia, anche nella posizione di fornire le disaggregazioni richieste per i crediti denominati in euro. A questo fine, sono state fissate le seguenti voci per memoria:

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(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento BCE/2003/10 (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17).

(2) In conformità del regolamento BCE/2001/18, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore, (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24).

(3) Cfr. regolamento BCE/2001/18, allegato II, appendice 1: indicatori da 6 a 14."

ALLEGATO V

"ALLEGATO XVII

ELENCO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Indirizzi per l'aggiornamento delle istituzioni segnalanti

Introduzione

1. Questi indirizzi forniscono informazioni sulla raccolta, accettazione e diffusione dell'elenco delle istituzioni finanziarie monetarie ("IFM"). L'elenco delle IFM è un elenco delle IFM residenti negli Stati membri dell'Unione europea (UE).

Aggiornamenti ad hoc dell'elenco delle IFM

2. Gli aggiornamenti ad hoc sono obbligatori e sono da effettuarsi se si verificano cambiamenti nel settore delle IFM, ad esempio nuove istituzioni che entrano a far parte del settore IFM ("entrante"), oppure una IFM già esistente che lascia il settore delle IFM ("uscente").

3. Gli aggiornamenti ad hoc sono altresì obbligatori quando si verificano cambiamenti degli attributi delle IFM esistenti.

4. Una istituzione può entrare a far parte del settore delle IFM per una qualsiasi delle seguenti quattro ragioni:

- costituzione di una IFM a seguito di una fusione,

- costituzione di nuove IFM a seguito della scissione di una IFM esistente,

- costituzione di una nuova IFM,

- trasformazione in IFM di una istituzione precedentemente diversa da una IFM.

5. Un'istituzione può lasciare il settore delle IFM per una qualsiasi delle seguenti cinque ragioni:

- coinvolgimento di una IFM in una fusione,

- acquisto di una IFM da parte di un'altra istituzione,

- scissione di una IFM in persone giuridiche distinte,

- trasformazione di una IFM in una istituzione diversa da una IFM,

- liquidazione di una IFM.

6. L'obbligatorietà della trasmissione degli aggiornamenti ad hoc del settore delle IFM è connessa da una parte alla necessità di garantire la piena coerenza con le controparti per le operazioni di politica monetaria (di seguito "MPEC") e dall'altra alla pubblicazione mensile dell'elenco delle IFM sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE).

7. Nella segnalazione di una nuova istituzione o di cambiamenti relativi all'istituzione, devono essere completate tutte le variabili obbligatorie.

8. Nella segnalazione di una istituzione uscente dal settore delle IFM (che non è parte di una fusione) devono essere segnalate le seguenti informazioni minime: la tipologia di richiesta (ossia cancellazione) e il codice identificativo (di seguito "id") della IFM (ossia la variabile "mfi_id").

Riassegnazione del codice ID delle IFM

9. Le banche centrali nazionali (BCN) non devono riassegnare i codici ID delle IFM uscenti alle nuove IFM.

10. Tuttavia, se ciò fosse inevitabile, deve essere mandata alla BCE una richiesta "mfi_req_realloc". La riallocazione del codice ID delle IFM è trattato dalla BCE come l'allocazione del codice di una nuova IFM, con la differenza che il sistema non controlla gli archivi delle IFM. Va da sé che se il codice ID di cui si chiede la riallocazione esistesse già nella lista delle IFM, allora tale richiesta verrebbe respinta.

11. Nel caso in cui il codice ID della IFM esistente debba essere cambiato con quello di una IFM cancellata (uscente), allora dovrà essere inviata alla BCE una richiesta del tipo "mfi_req_mod_id_realloc". Questa permette una modifica del codice ID delle IFM e allo stesso tempo una riallocazione del codice ID della IFM esistente. Ogni qual volta un codice ID è modificato in tal modo, verranno controllate tutte le IFM esistenti al fine di verificare se il vecchio codice ID della IFM è stato segnalato come casa madre di una IFM attualmente esistente (ossia per una filiale estera); in tal caso, il codice MFI_id della casa madre sarà automaticamente aggiornato. Da notare che se un nuovo codice ID della IFM è stato già utilizzato e la richiesta non fosse del tipo mfi_req_mod_id_realloc (ovvero il nuovo codice ID della IFM si trova nell'elenco attuale) la richiesta verrebbe rigettata.

Variabili trasmesse

12. La tabella che segue illustra le variabili raccolte per l'elenco delle IFM e indica se sono o meno obbligatorie. Per ulteriori dettagli per ciascuna variabile, si prega far riferimento alla sezione seguente "Controlli di validità". Da notare che a meno che non ci sia una esplicita dichiarazione, il termine "fusioni" si riferisce a fusioni nazionali.

>SPAZIO PER TABELLA>

Richieste di fusioni

13. Sono riportati qui di seguito diversi esempi di variabili da utilizzare per le segnalazioni delle fusioni nazionali e di quelle transfrontaliere, tra una IFM e altre IFM/istituzioni diverse dalle IFM. Sono anche indicate situazioni in cui gli effetti legali dell'attività di fusione si presentano nelle stesse date o in date diverse. Da notare che le situazioni qui di seguito sono esemplificative e non riflettono un elenco esauriente di tutti i possibili casi di fusioni. Quindi, il risultato dato per una situazione è solo uno dei possibili risultati per quel tipo di fusione.

14. Per ulteriori dettagli sullo schema di segnalazione XML si veda il "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System" (cfr. sezione sulla "referenza" riportata qui di seguito).

Esempi di richieste di fusioni

>SPAZIO PER TABELLA>

Frequenza di trasmissione

15. La trasmissione alla BCE di aggiornamenti ad hoc deve essere effettuata non appena sono necessarie le modifiche nel settore delle IFM.

Mezzi di trasmissione e formato dei file

16. Gli aggiornamenti ad hoc devono essere trasmessi nel formato XML, tramite il N13 Data Exchange System.

17. In caso di indisponibilità del N13 Data Exchange System, gli aggiornamenti devono essere trasmessi nel formato XML attraverso il conto Cebamail N13.

18. Per dettagli completi sul N13 Data Exchange System per la trasmissione degli aggiornamenti relativi a IFM, si prega di far riferimento al documento "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System" (cfr. la sezione sulla "referenza" qui di seguito).

19. Quando si utilizzano procedure manuali per l'immissione di dati, le BCN devono avere in funzione un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l'accuratezza e la coerenza degli aggiornamenti relativi a IFM segnalati tramite il sistema di scambio dei dati N13.

Controlli di validità

20. I controlli di validità dei seguenti dati devono essere effettuati prima della trasmissione alla BCE degli aggiornamenti relativi alle IFM. La BCE ha adottato gli stessi controlli di validità, perciò tutti gli aggiornamenti ricevuti dalla BCE che passano i controlli di validità sono automaticamente inseriti nell'insieme dei dati della IFM.

Generale

i) Tutte le variabili obbligatorie devono essere compilate.

ii) I valori per la variabile "object_request" assumono uno dei sette tipi predefiniti:

- "mfi_req_new" (indica che ci sono informazioni su una nuova IFM),

- "mfi_req_mod" (indica che ci sono informazioni su modifiche di una IFM esistente),

- "mfi_req_del" (indica che ci sono informazioni su una IFM da cancellare),

- "mfi_req_merger" (indica che ci sono informazioni su un'istituzione coinvolta in una fusione),

- "mfi_req_realloc" (indica l'obbligo di riallocare una variabile mfi_id cancellata ad una nuova IFM),

- "mfi_req_mod_id_realloc" (indica l'obbligo di un cambiamento della variabile mfi_id appartenente ad una IFM esistente con quella di una IFM cancellata),

- "mfi_req_mod_id" (indica l'obbligo di una modifica del codice mfi_id).

iii) L'insieme dei caratteri nazionali può essere utilizzato nella segnalazione degli aggiornamenti alla BCE. Si noti che quando si ricevono informazioni da parte della BCE, tramite il N13 Data Exchange System, esso sarà segnalato in "Unicode" per mostrare in maniera corretta l'insieme dei caratteri speciali.

iv) Nella segnalazione degli aggiornamenti, la Grecia deve utilizzare i caratteri latini.

Codice id

v) La variabile "mfi_id" è composta da due parti distinte, una variabile "host" e una variabile "id". I valori per le due parti insieme garantiscono che il mfi_id sia unico per quella IFM. Il "mfi_id" è la chiave primaria per l'insieme dei dati della IFM.

vi) Il valore per la variabile "host" per una IFM può solo essere un codice ISO UE del paese composto di due caratteri.

vii) Un codice ID precedentemente già utilizzato non deve essere dato ad una nuova IFM. (In circostanze eccezionali, riferirsi alla sezione "MFI id code re-allocation" qui di seguito).

viii) Per garantire coerenza, utilizzare gli stessi codici ID come pubblicati mensilmente nell'elenco delle IFM sul sito Internet della BCE.

ix) Quando si segnala un cambiamento nel codice ID, si deve utilizzare un'apposita richiesta "mfi_req_mod_id".

x) Quando si segnala un cambiamento nel codice ID di un codice già cancellato, deve essere utilizzata un'apposita richiesta "mfi_req_mod_id_realloc" (riferirsi alla sezione "MFI id code reallocation" di cui sopra).

xi) Se la variabile "mfi_id" è incompleta, errata o mancante, l'intera richiesta sarà rigettata.

Denominazione

xii) La denominazione completa dell'istituzione registrata presso la BCN.

Include la tipologia della società compresa nel nome cioè, plc, Ltd, SpA, ecc. La tipologia della società deve essere segnalata con coerenza per tutte le denominazioni, se presente.

xiii) Per convenzione si utilizza il carattere minuscolo per gli accenti.

xiv) Si utilizza il carattere minuscolo, se applicabile.

xv) Se la variabile "name" è incompleta, errata o mancante, l'intera richiesta sarà rigettata.

Indirizzo

xvi) Almeno una delle variabili relative all'indirizzo "postal_address", "postal_box" o "postal_code" deve essere completata. La quarta variabile "city", è obbligatoria.

xvii) Per la variabile "postal_address", indicare il nome e il numero della strada dell'istituzione.

xviii) Per la variabile "postal_box", utilizzare i sistemi convenzionali per le caselle postali nazionali. Non inserire parole davanti ai numeri di "postal_box" che possono essere alfanumerici.

xix) Per la variabile "postal_code", specificare il codice postale pertinente. Utilizzare i sistemi convenzionali per i codici postali nazionali. Il "postal_code" può essere alfanumerico.

xx) Se l'insieme di variabili relative a "address" è incompleto, errato o mancante l'intera richiesta sarà rigettata.

Città

xxi) Per la variabile "city", specificare la città di ubicazione.

xxii) Se la variabile "city" è incompleta, errata o mancante l'intera richiesta sarà rigettata.

Categoria

xxiii) Per la variabile "category", indicare il tipo di IFM in base ai quattro valori predefiniti: "banca centrale", "ente creditizio", "fondo di mercato monetario" o "altra istituzione". Utilizzare lettere minuscole, salvo che per i caratteri iniziali, che devono essere maiuscoli.

xxiv) Se la variabile "category" è incompleta, errata o mancante l'intera richiesta sarà rigettata.

Segnalazione

xxv) Per la variabile "report", indicare se la IFM è soggetta all'obbligo di segnalazione integrale ("true") o alternativamente se fa parte della c.d. "tail" ("false"). Solo uno di questi due valori predefiniti sarà accettato.

xxvi) Se la variabile "report" è incompleta, errata o mancante, l'intera richiesta sarà rigettata.

Ordine

xxvii) Per la variabile "order_r", indicare l'ordine desiderato all'interno dell'elenco delle IFM, se l'ordine alfabetico inglese non è applicabile. Assegnare un valore numerico a ciascuna IFM in ordine ascendente.

xxviii) La variabile "order_r" non è obbligatoria. Se è incompleta o mancante (e tutti gli altri controlli di validità sono soddisfatti), la richiesta sarà inserita nell'insieme di dati della IFM.

Controlli sulle filiali estere

xxix) Se l'IFM è una filiale estera, deve essere incluso un valore per la variabile "head_of_branch".

xxx) Per la variabile "head_of_branch", indicare il tipo di casa madre secondo una delle tre variabili predefinite: "non_eu_head", "eu_non_mfi_head_" o "eu_mfi_head".

xxxi) Se la variabile "head_of_branch" è data come "non_eu_head" (una casa madre non situata nel territorio UE) deve essere fornito il paese di origine e la denominazione della casa madre.

xxxii) Se la variabile "head_of_branch" è data come "eu_non_mfi_head" (una casa madre situata nel territorio UE, che non sia una IFM) devono essere forniti paese d'origine, denominazione e codice ID della casa madre. Il codice ID della non_mfi (della "istituzione diversa dalle IFM") può essere sia "AIF" (altra istituzione finanziaria) sia un codice ISO del paese a due caratteri seguito da un suffisso relativo alla classificazione settoriale appropriata data da SEC 95(1).

xxxiii) Se la variabile "head_of_branch" è un "eu_mfi_head" (una IFM), si deve fornire il paese d'origine e il codice ID della casa madre. Si prega di far riferimento all'ultimo elenco mensile della IFM disponibile sul sito Internet della BCE per ottenere l'informazione più recente dell'ID della IFM.

xxxiv) Se la variabile "head_of_branch" è un "eu_mfi_head" (una IFM), non deve essere fornita la denominazione della casa madre. Come parte del meccanismo di controllo di validità della BCE, c'è un aggiornamento automatico della denominazione della casa madre di tutte le filiali estere situate nel territorio dell'UE, quando è fornito il codice ID della casa madre. Questo è fatto per l'intero insieme di dati delle IFM, ogni volta che una IFM è segnalata e c'è una modifica nella variabile "name".

xxxv) Se è violato uno dei controlli di validità di cui sopra (xii - xvii), l'intera richiesta è rigettata.

xxxvi) Esistono due casi in cui l'informazione contrastante della casa madre prevale nel set di dati della BCE relativi alla IFM:

- se la variabile "head_of_branch" è data come un "eu_mfi_head" ma il codice ID della casa madre non concorda con il set di dati della BCE relativi alla IFM, la richiesta sarà comunque attivata. Tuttavia, la denominazione della casa madre non sarà contenuta nel set di dati della BCE relativa alla IFM,

- se è trasmessa la richiesta di modifica di un codice ID della IFM, è possibile che l'informazione fornita sulla casa madre delle filiali estere situate in altri Stati membri, per quella IFM diventi incoerente.

Al fine di attenuare queste incoerenze, il N13 Data Exchange System trasmette, nell'ambito delle convalide inviate alle BCN, un elenco di informazioni incoerenti relative alla casa madre.

Controlli sulle fusioni

xxxvii) La variabile "mfi_req_merger" è obbligatoria, nella segnalazione di fusioni nazionali o transfrontaliere.

xxxviii) La variabile "submerger" è obbligatoria. Ciascun gruppo (ossia due o più istituzioni) condividendo la stessa "date" degli effetti legali dell'attività di fusione deve essere segnalata con un distinto identificativo di "submerger".

xxxix) Quando la variabile "submerger" è specificata, deve essere incluso un valore per la variabile "date". La compilazione della variabile "date" è obbligatoria.

xl) Almeno una istituzione coinvolta nella fusione deve essere una IFM (ossia non è possibile la segnalazione di fusione solo tra istituzioni diverse dalle IFM).

xli) Se non c'è nessuna modifica negli attributi di una IFM risultante dall'attività di fusione, la IFM deve essere segnalata come una modifica (ossia "mfi_req_mod"). Questo al fine di garantire che siano segnalate tutte le IFM coinvolte in una fusione.

xlii) La variabile "involved_mfi" è obbligatoria solo quando si segnalano fusioni transfrontaliere (ossia la variabile "involved_mfi" conterrà informazioni sull'istituzione situata in un altro Stato membro).

xliii) Se un'istituzione è specificata come una variabile "involved_mfi", la variabile "mfi_ref" dovrebbe essere completata.

xliv) La variabile "mfi_ref" è composta di due parti: "mfi_id" (che consiste della variabile "host" e "id" dell'istituzione) e "name".

xlv) L'informazione sulle fusioni transfrontaliere non saranno inserite nel set di dati della BCE, fino a quando le richieste complete di fusioni non siano state segnalate e rese valide da tutti gli Stati membri coinvolti.

xlvi) Se un'istituzione è specificata come una variabile "involved_non_mfi", la variabile "non_mfi_id" e la variabile "name" devono essere completate.

xlvii) La variabile "non_mfi_id" di una "involved_non_mfi" è composta di due parti: "host" e "id", ed è in lunghezza di cinque caratteri. La "host" è un codice ISO del paese a due caratteri. La variabile "id" è di tre caratteri in lunghezza e si riferisce alla classificazione settoriale appropriata data dal SEC 95.

xlviii) Se non sono rispettati i controlli di validità di cui sopra (xx-xxx), l'intera richiesta è rigettata.

Verifiche incrociate IFM-MPEC

21. Se è richiesta una verifica incrociata di dati tra quelli del set di dati IFM e quelli MPEC, inserire un contrassegno di verifica incrociata nella trasmissione del file nel N13 Data Exchange System.

22. La verifica incrociata è svolta dalla BCN mittente sulle informazioni complete della IFM e MPEC (ossia includendo le informazioni esistenti delle IFM e MPEC nei rispettivi set di dati) e non solo sulle informazioni ricevute nel file che contiene il contrassegno. I risultati sono rinviati immediatamente come convalida. Il contrassegno della verifica incrociata deve essere utilizzato nel modo seguente:

- quando i dati relativi alla IFM e MPEC possono essere coordinati tra le rispettive aree operative, il contrassegno della verifica incrociata è incluso solo nel secondo file trasmesso per la richiesta corrispondente relativa alla IFM o MPEC,

- quando il coordinamento non è fattibile, si deve trasmettere alla fine del giorno un messaggio aggiuntivo contenente solo l'identificatore della verifica incrociata. Questo messaggio può essere trasmesso da una o da entrambe le aree operative delle IFM-MPEC,

- quando una verifica incrociata non è richiesta immediatamente per coerenza tra IFM-MPEC, non si deve indicare il contrassegno nel file,

- quando la verifica è richiesta successivamente durante la giornata, i dati sono trasmessi senza il contrassegno verifica incrociata. Successivamente deve essere trasmesso un file vuoto con il contrassegno verifica incrociata. In questo caso, poiché non ci sono dati da controllare nel file vuoto, la verifica incrociata è effettuata una volta,

- la convalida conterrà solo il risultato della verifica incrociata tra i set di dati del mittente relativi alla IFM e MPEC.

23. Una verifica incrociata tra IFM-MPEC fornisce solo un avvertimento. Di conseguenza, se la verifica incrociata fallisce, la richiesta sarà comunque inserita nel set di dati della BCE relativi alla IFM.

24. Le discrepanze tra IFM e MPEC sono controllate dalle rispettive aree operative competenti per le IFM e MPEC, cinque giorni lavorativi prima, e nel giorno stesso, della pubblicazione di fine mese. Le BCN sono invitate, tramite e-mail, a risolvere con urgenza le discrepanze. Se le discrepanze non possono essere risolte prima della pubblicazione, le BCN devono fornire una spiegazione. Da notare che le registrazioni non coerenti relative a IFM-MPEC non saranno pubblicate sul sito Internet della BCE alla fine di ogni mese.

Trattamento degli errori

25. Al ricevimento di un file contenente gli aggiornamenti della IFM, immediatamente si ritrasmette una convalida al mittente. La convalida può essere di due tipi:

i) acquisizione di convalida: contiene informazioni sommarie degli aggiornamenti delle IFM che sono stati trasformati e successivamente inseriti nel set di dati della IFM;

ii) convalida di errore: contiene informazioni dettagliate sugli aggiornamenti delle IFM e sui controlli di validità inadempiuti. Si prega far riferimento alla sezione "Controlli di validità" di cui sopra per avere informazioni specifiche se l'inadempienza dei controlli di validità ha come risultato il rigetto dell'intera richiesta, o l'inserimento della richiesta integrata dall'avvertimento.

26. Al ricevimento della convalida dell'errore, è opportuno agire immediatamente per trasmettere l'informazione corretta. Se l'informazione corretta dipende dagli aggiornamenti trasmessi dagli altri Stati membri nel corso dell'ultimo mese (ovvero non è disponibile sul sito Internet della BCE), si prega di contattare la BCE attraverso il conto Cebamail "N13", fornendo specifici dettagli sull'informazione richiesta.

Esercizio annuale di controllo della qualità

27. Il fine di questo esercizio annuale obbligatorio è quello di controllare l'intero elenco esistente di IFM presso la BCE, focalizzando l'attenzione in particolare sui controlli delle filiali estere.

28. I tempi di effettuazione di tale controllo sono fissati in modo tale da garantire che la pubblicazione alla fine dell'anno degli aggiornamenti del settore delle IFM sul sito Internet della BCE, e successivamente su copia cartacea, sia la più accurata e aggiornata possibile.

29. Le BCN devono seguire gli indirizzi fissati qui di seguito al fine di seguire le procedure di aggiornamento standardizzate in modo tempestivo e accurato e per garantire che l'informazione sia fornita in modo esaustivo ed efficiente a livello sia di BCN che di BCE.

Procedure generali

i) Ciascuna BCN trasmetterà un solo file Acaule, contenente quattro fogli da lavoro (Segnalazioni 1 - 4) comprensivi di un modulo vuoto. Questi saranno trasmessi via Cebamail dalla BCE e datati alla chiusura delle attività dell'ultimo giorno lavorativo di ottobre ("T").

ii) Si noti che "T" si riferisce ai giorni lavorativi.

iii) Le segnalazioni e i controlli da effettuare sono specificati qui di seguito.

Segnalazione 1: L'elenco nazionale delle IFM

È un elenco di IFM di specifici paesi (nazionali) indicate nel seti di dati della BCE, che le BCN devono confrontare con il proprio elenco nazionale di IFM.

- Ciascuna istituzione segnalata correttamente dovrebbe essere evidenziata nella colonna intitolata "Commenti".

- Eventuali differenze tra i due elenchi devono essere segnalate in modo appropriato nella colonna intitolata "Commenti". Si prega di indicare esattamente la differenza, ossia la modifica da richiedere (quale attributo deve essere modificato e quale valore dovrebbe assumere), o la registrazione che dovrebbe essere cancellata (specificare il motivo), ecc. Si prega di specificare se si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il N13 Data Exchange System e riportare il numero IREF nella colonna intitolata "IREF".

- Se manca una registrazione, allora i dettagli dell'intera registrazione sono aggiunti alla segnalazione 1 (ossia come una registrazione aggiuntiva). Si prega di specificare nella colonna "Commenti" che si tratta di una "nuova registrazione" (specificare il motivo). Si prega di specificare anche se si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il N13 Data Exchange System e riportare il numero IREF nella colona intitolata "IREF".

Segnalazione 2: Un elenco di filiali estere situate in un determinato paese della BCN

Le BCN garantiscono che l'informazione sulle filiali estere delle IFM situate nel proprio paese è completa, accurata e aggiornata.

- Ciascuna istituzione segnalata correttamente in questa segnalazione dovrebbe essere evidenziata nella colonna intitolata "Commenti".

- Eventuali modifiche dovrebbero essere segnalate in modo appropriato nella colonna intitolata "Commenti". Si prega di indicare esattamente la differenza, ossia la modifica da richiedere (quale attributo deve essere modificato e quale valore dovrebbe assumere), o la registrazione che dovrebbe essere cancellata (specificare il motivo), ecc. Si prega di specificare se si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il N13 Data Exchange System e riportare il numero IREF nella colonna intitolata "IREF".

- Se manca una filiale estera, allora i dettagli dell'intera registrazione saranno aggiunti alla segnalazione 2 (ossia una registrazione aggiuntiva). Si prega di specificare nella colonna "Commenti" che questa è una "nuova registrazione" (specificare il motivo). Si prega di specificare anche se si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il N13 Data Exchange System e riportare il numero IREF nella colonna intitolata "IREF".

Segnalazione 3: Un elenco di filiali estere, di cui la casa madre è stata segnalata da altre BCN situate nel paese della BCN considerata

Questa segnalazione serve per la verifica incrociata del settore delle IFM così come per la copertura delle filiali estere delle IFM. Le BCN eseguono controlli per garantire che tutte le filiali estere, situate in altri paesi UE aventi una casa madre situata nel paese della BCN, siano state segnalate dalle altre BCN.

- Ciascuna istituzione segnalata correttamente in questa segnalazione dovrebbe essere evidenziata nella colonna intitolata "Commenti".

- Eventuali modifiche devono essere segnalate in modo appropriato nella colonna intitolata "Commenti". Si prega di indicare esattamente la differenza, ossia la modifica da richiedere (quale attributo dovrebbe essere modificato e quale valore dovrebbe assumere), o la registrazione che dovrebbe essere cancellata (specificare il motivo), ecc.

- Se manca una filiale estera, allora i dettagli dell'intera registrazione saranno aggiunti alla segnalazione 3 (ossia una registrazione aggiuntiva). Si prega di specificare nella colonna "Commenti" che questa è una "nuova registrazione" (specificare il perché).

Segnalazione 4: Modulo per copertine

Questo è un modulo in bianco in cui ciascuna BCN specifica quante copertine si richiedono per la pubblicazione della copia cartacea dell'elenco delle IFM, per la pubblicazione nel primo trimestre dell'anno successivo.

Arco temporale per le segnalazioni

iv) Le BCN hanno nove giorni lavorativi ("T + 9") per controllare le segnalazioni e convalidare l'esattezza dei dati. Le segnalazioni completate sono ritrasmesse alla BCE attraverso il conto Cebamail N13 con le indicazioni riguardo la correttezza o meno dei dati (come specificato di sopra).

v) Contemporaneamente, se i dati sono errati, in questi nove giorni lavorativi ("T + 9") le BCN correggono e trasmettono alla BCE gli aggiornamenti attraverso il N13 Data Exchange System. Nelle segnalazioni ritrasmesse alla BCE, il numero IREF dei dati corretti dovrebbe essere citato in tutti i casi. Nota: le BCN possono continuare a trasmettere gli aggiornamenti ad hoc, non associati agli esercizi annuali di controllo di qualità, come sempre, attraverso il N13 Data Exchange System.

vi) Ciascuna acquisizione o convalida di errore sarà trasmessa automaticamente alle BCN al ricevimento dei dati corretti, attraverso il N13 Data Exchange System (durante "T + 9"). Se è ricevuta una convalida di errore, le BCN provvedono a correggere immediatamente.

vii) La BCE impiegherà due giorni lavorativi ("T + 11") per controllare tutte le segnalazioni e le correzioni pervenute. Come già precisato, le BCN indicano il numero IREF nelle segnalazioni di ritorno, se trasmettono le correzioni.

viii) Le BCN saranno contattate successivamente via Cebamail se ci sono dei problemi pendenti ("T + 12").

ix) Le BCN hanno due giorni lavorativi per segnalare ulteriori correzioni o spiegazioni nel caso di dati contraddittori ("T + 14").

x) La BCE trasmetterà alle BCN via Cebamail ("T + 15") un rapporto finale dello status quo riguardante il settore delle IFM. È fornito anche un riassunto dei risultati dell'esercizio annuale sul controllo di validità.

xi) Tutti i restanti dati contraddittori saranno considerati "in sospeso" e discussi nella successiva riunione del gruppo di lavoro sulle statistiche monetarie e bancarie.

Tabella riassuntiva

xii) La tabella qui di seguito fornisce un sommario di date, descrizioni di attività, mezzi di trasmissione e di organizzazioni responsabili per l'esercizio annuale di controllo della qualità riguardante l'elenco delle IFM.

>SPAZIO PER TABELLA>

Procedure di emergenza

xiii) Nei seguenti casi entrano in vigore procedure di emergenza:

per le segnalazioni del settore IFM

- se il sistema Cebamail non è disponibile per la trasmissione delle segnalazioni del settore delle IFM, la BCE le trasmetterà (nel formato Excel) via e-mail. Anche le BCN devono utilizzare le e-mail(2) per trasmettere indietro alla BCE le segnalazioni completate

per gli aggiornamenti e le correzioni delle IFM

- se il N13 Data Exchange System non è disponibile per la trasmissione delle correzioni, le BCN, se applicabile, presentano le informazioni utilizzando i dati nel formato XML, attraverso il sistema Cebamail,

- se il sistema Cebamail non è operativo per il trasferimento dei file degli aggiornamenti/correzioni delle IFM, le BCN utilizzano le e-mail(3) per trasmettere gli aggiornamenti dei dati nel formato XML

xiv) Nel caso in cui una BCN sia chiusa in uno dei giorni previsti per lo svolgimento delle procedure sopra citate, la stessa BCN garantisce che le procedure siano comunque avviate e completate nei tempi sopra indicati.

Diffusione

Diffusione giornaliera alle BCN tramite il N13 Data Exchange System

30. Gli aggiornamenti relativi alle IFM saranno diffusi ogni giorno lavorativo. Ogni giorno lavorativo alle 17.00 orario BCE sarà effettuata una rilevazione di tutti i cambiamenti implementati nell'elenco attuale delle IFM e diffusi a tutte le BCN. La diffusione conterrà tutti i dettagli relativi a ciascuno dei seguenti cambiamenti segnalati dalle BCN:

- nuove IFM,

- IFM aggiornate,

- IFM cancellate,

- riallocazione dei codici ID relativi alle IFM,

- modifica dei codici ID relativi alle IFM,

- modifica dei codici ID relativi alle IFM coinvolti nella riallocazione.

Aggiornamenti mensili dell'elenco delle IFM sul sito Internet della BCE

31. L'ultimo giorno lavorativo di calendario di ogni mese è effettuata una rilevazione del set di dati della IFM alle 17.00 orario BCE. Da notare che le incoerenze delle registrazioni IFM-MPEC non entreranno a far parte della rilevazione.

32. L'elenco delle IFM è reso disponibile al pubblico un giorno dopo tale rilevazione. Se la rilevazione è effettuata alle 17.00 orario BCE, il venerdì, l'informazione aggiornata sarà disponibile alle 12.00 orario BCE il sabato mattina.

Diffusione mensile alle BCN tramite il N13 Data Exchange System

33. Nello stesso momento in cui è pubblicato l'elenco delle IFM sul sito Internet della BCE, esso è trasmesso alle BCN attraverso il sistema di scambio dei dati N 13 Data Exchange System.

Pubblicazione annuale della copia cartacea

34. Una volta l'anno la BCE pubblica una copia cartacea dell'elenco delle IFM, con riferimento alla data di fine dicembre dell'anno precedente. Tale pubblicazione è disponibile al pubblico prima della fine del primo trimestre dell'anno successivo. La BCE provvede a distribuire alle BCN una copia campione cartacea, unitamente ad un numero predefinito di copertine richieste via posta. Parallelamente, una versione.pdf della pubblicazione sarà trasmessa alle BCN via Cebamail. La versione.pdf sarà anche pubblicata sul sito Internet della BCE.

Riferimento

35. "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System". Questo documento riguarda lo scambio di file tra le BCN e la BCE. Esso descrive lo scambio di protocolli, lo scambio delle infrastrutture e i formati dei file scambiati, creando l'interfaccia tra i sistemi interni della BCE e quelli delle BCN. Il documento è formato da due parti principali, la parte "funzionale" e la parte "tecnica" descritte qui di seguito.

Parte funzionale

- Dettagli funzionali (protocollo di scambio logico, ossia sequenza di conferme attese nella trasmissione delle informazioni, ecc.),

- modello logico dei dati,

- struttura delle informazioni da scambiarsi,

- indici (non formattati) di conferme,

- norme di validità sulle operazioni, ossia validità delle informazioni logiche (la data di scadenza, ad esempio, dovrebbe essere una data futura), ma non regole di validità di sintassi, e il riflesso di queste norme nelle conferme degli errori.

Parte tecnica

- Scambio fisico dei sistemi da utilizzare (servizi FTPC/X400 sulla rete ESCB); corretto utilizzo di questi sistemi,

- punto di vista tecnico del protocollo di scambio,

- definizione del formato di scambio (cioè lo "schema XML").

Appendice

36. Elenco dei codici ISO paese a due caratteri.

(1) Il Sistema europeo di conti nazionali 1995, contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). Regolamento, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(2) L'indirizzo email è: mfi.hotline@ecb.int.

(3) L'indirizzo email è: mfi.hotline@ecb.int."

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