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Documento 32012D0003(01)

2012/153/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 5 marzo 2012 , sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3)

GU L 77 del 16.3.2012, pagg. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 24/07/2012; abrogato da 32012D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/153(1)/oj

16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/19


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 marzo 2012

sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica

(BCE/2012/3)

(2012/153/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare le sezioni 1.6, 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I,

considerando quanto segue:

(1)

In considerazione delle circostanze eccezionali sussistenti nei mercati finanziari, nonché dell’alterazione della normale valutazione da parte del mercato dei titoli emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha adotatto la decisione BCE/2010/3, del 6 maggio 2010, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (2). Tale decisione ha temporaneamente sospeso i requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, come definiti nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative ad alcune attività negoziabili, di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. La decisione BCE/2012/2 (3) ha abrogato la decisione BCE/2010/3, a causa dell’impatto negativo sui rating del credito assegnati a tali strumenti di debito del lancio dell’offerta di scambio del debito rivolta ai detentori di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, nell’ambito del coinvolgimento del settore privato.

(2)

Il 21 luglio 2011, i Capi di Stato o di governo della zona dell’euro e le istituzioni dell’Unione hanno annunciato delle misure volte a stabilizzare le finanze pubbliche greche, che includevano anche l’impegno da parte loro a concedere un supporto di garanzie a sostegno della qualità degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica. Il Consiglio direttivo ha deciso che tale supporto di garanzie deve essere concesso dalla Repubblica ellenica a beneficio delle banche centrali nazionali (BCN).

(3)

Il Consiglio direttivo ha deciso che è opportuno che la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema sia sospesa in relazione agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica che sono oggetto della copertura fornita dal supporto di garanzie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica

1.   L’uso quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, che non soddisfino i requisiti minimi di valutazione della qualità creditizia, come definiti nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative ad alcune attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfino invece gli altri requisiti di idoneità specificati in tale allegato, è condizionato alla concessione in favore delle BCN, da parte della Repubblica ellenica, di un supporto di garanzie sotto forma di un piano di riacquisto.

2.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1 rimangono idonei per la durata del supporto di garanzie.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore l’8 marzo 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 102.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 36.


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