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Documento 32010O0001

Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 marzo 2010 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2010/1)

GU L 63 del 12.3.2010, pagg. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/154/oj

12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/22


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 marzo 2010

che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2010/1)

(2010/154/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC»), e in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il raggiungimento di una politica monetaria unica rende necessario definire gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

I recenti sviluppi verificatisi nel mercato delle attività cartolarizzate hanno reso necessario modificare il quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF), al fine di assicurare che sia soddisfatto il requisito di elevati standard di credito previsto dall’Eurosistema per tutte le garazie idonee. In particolare, è necessario modificare i requisiti di rating per le attività cartolarizzate, perché possano essere utilizzabili nelle operazioni di credito dell’Eurosistema, in modo tale da soddisfare il requisito di cui all’articolo 18.1 dello Statuto SEBC secondo cui le operazioni di credito con gli enti creditizi e altri operatori di mercato sono effettuate sulla base di adeguate garanzie, dal punto di vista della politica monetaria dell’Eurosistema. Inoltre, tali modifiche intendono dare un ulteriore contributo al ripristino del mercato delle attività cartolarizzate.

(3)

Al fine di dare attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della BCE del 22 ottobre 2009, è necessario modificare l’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7

Nel Capitolo 6.3.2, il seguente trattino è inserito dopo il primo relativo alla «valutazione della qualità creditizia effettuata da una ECAI»:

«—

Valutazione della qualità creditizia di attività cartolarizzate effettuata da una ECAI: Per le attività cartolarizzate emesse il 1o marzo 2010, o dopo tale data, l’Eurosistema prevede che vengano effettuate almeno due valutazioni da parte da una ECAI accettata sull’emissione. Per determinare l’idoneità di tali attività cartolarizzate si adotta la regola del “secondo migliore” vale a dire che non solo la migliore, ma anche la seconda valutazione migliore disponibile effettuata da una ECAI deve soddisfare la soglia di qualità creditizia prevista per le attività cartolarizzate. Sulla base di tale regola, perché le attività siano idonee, l’Eurosistema richiede, per entrambe le valutazioni, un livello all’emissione pari a “AAA”/“Aaa” e un livello durante la vita del titolo pari alla “singola A”.

A partire dal 1o marzo 2011 tutte le attività cartolarizzate, a prescindere dalla loro data di emissione, presentano almeno due valutazioni da parte di una ECAI accettata sull’emissione, e la regola del secondo migliore sarà rispettata in modo che le attività rimangano idonee.

Nel caso di attività cartolarizzate emesse prima del 1o marzo 2010 che presentano solo una valutazione della qualità creditizia, una seconda valutazione aggiuntiva verrà formulata prima del 1o marzo 2011. Per le attività cartolarizzate emesse prima del 1o marzo 2009, entrambe le valutazioni devono soddisfare il livello di qualità creditizia “singola A” durante la vita del titolo. Per le attività cartolarizzate emesse tra il 1o marzo 2009 e il 28 febbraio 2010, la prima valutazione della qualità creditizia deve soddisfare il livello “AAA/Aaa” all’emissione e il livello “singola A” durante la vita del titolo, mentre la seconda valutazione della qualità creditizia deve soddisfare il livello “singola A” sia all’emissione (2) sia durante la vita del titolo.

La BCE pubblica le soglie di qualità creditizia per ogni ECAI accettata, come stabilito nel Capitolo 6.3.1 (3).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o marzo 2010.

Articolo 3

Destinatari

1.   Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le BCN di cui al paragrafo 1 inviano alla BCE le misure per mezzo delle quali intendono attuare il presente indirizzo entro l’11 marzo 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 marzo 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  Con riguardo al secondo rating ECAI richiesto per le attività cartolarizzate, per “valutazione all’emissione” s’intende la valutazione della qualità creditizia al momento della prima emissione o al momento della pubblicazione da parte della ECAI.

(3)  Tale informazione è pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).»


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