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Documento 32010D0023

2011/66/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 25 novembre 2010 , relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (rifusione) (BCE/2010/23)

GU L 35 del 9.2.2011, pagg. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 001 pag. 309 - 317

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2016; abrogato da 32016D0036(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/66(1)/oj

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/17


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2010

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro

(rifusione)

(BCE/2010/23)

(2011/66/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2001/16 del 6 dicembre 2001 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2) Poiché deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 32.1 dello statuto del SEBC, il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle BCN nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria. Ai sensi all’articolo 32.2 dello statuto del SEBC, l’importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle BCN conformemente agli indirizzi del consiglio direttivo. Le BCN dovranno accantonare gli attivi risultanti dall’esercizio delle funzioni di politica monetaria come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Ai sensi dell’articolo 32.4 dello statuto del SEBC, l’ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta BCN sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell’articolo 19.

(3)

Ai sensi dell’articolo 32.5 dello statuto del SEBC, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).

(4)

Ai sensi degli articoli 32.6 e 32.7 dello statuto del SEBC, al consiglio direttivo è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32.

(5)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3), la BCE e le BCN immettono in circolazione le banconote in euro. L’articolo 15 del suddetto regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuino ad avere corso legale nell’ambito dei rispettivi limiti territoriali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di sostituzione del contanteL’anno di sostituzione del contante dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota delle banconote in circolazione.

(6)

L’articolo 15, paragrafo 1, dell’Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al fuori dell’area dell’euro (4) prevede che le banconote in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate siano addebitate sui conti delle stesse controparti presso le rispettive BCN al loro valore nominale e secondo un «modello generale di addebito»: l’importo totale di banconote in euro fornite in consegna anticipata deve essere addebitato in tre quote uguali, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione principale di rifinanziamento dell’Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante. Nel calcolo del reddito monetario per l’anno della sostituzione del contante si deve necessariamente tenere conto di questo «modello generale di addebito».

(7)

La presente decisione è collegata alla decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all’emissione delle banconote in euro (5), che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La decisione BCE/2010/29 stabilisce la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione, in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Essa inoltre attribuisce alla BCE l’8 % dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell’Eurosistema dà luogo a saldi interni all’Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell’Eurosistema e, pertanto, deve essere disciplinata dalla presente decisione. Il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN ai sensi della decisione BCE/2010/24 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (6), proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(8)

Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo per la definizione del costo del denaro. A tal fine, è considerato adeguato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

(9)

Le passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione sono incluse nell’aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell’articolo 32.2 dello statuto del SEBC, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. Il regolamento degli interessi sui saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione darà luogo pertanto alla distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell’Eurosistema tra le BCN in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all’Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un adeguamento graduale dello stato patrimoniale e del conto economico delle BCN. Gli adattamenti dovrebbero essere basati sull’ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l’introduzione delle banconote in euro. Tali adattamenti dovrebbero applicarsi su base annuale in conformità di una formula fissa per un periodo non superiore ai successivi cinque anni.

(10)

Gli adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare ogni mutamento significativo delle situazioni di reddito delle BCN in seguito all’introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario.

(11)

Le norme generali stabilite all’articolo 32 dello statuto del SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione, nelle poste contabili, delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.

(12)

L’articolo 32.5 dello statuto del SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle rispettive quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell’articolo 32.7 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32. È ivi inclusa la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere la ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione, nelle poste contabili, delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. A tal fine, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la quota pertinente nel capitale della BCE, sia la lunghezza della fase di emissione.

(13)

Il ritiro delle banconote in euro deve essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «aggregato del passivo» si intende l’ammontare delle passività prese in considerazione, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato I della presente decisione;

c)

per «attivi accantonabili» si intende l’ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell’aggregato del passivo, all’interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato II della presente decisione;

d)

per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della decisione BCE/2010/29;

e)

per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote, espresse in percentuali, del capitale della BCE sottoscritto che risultano dall’applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC, e in quanto applicabili nell’esercizio finanziario pertinente;

f)

per «ente creditizio» si intende a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8) nei termini della sua attuazione nell’ordinamento nazionale, che sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente;

g)

per «SpA» si intende lo stato patrimoniale armonizzato, come strutturato all’allegato VIII dell’Indirizzo BCE/2010/20 dell’11 novembre 2010 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (9);

h)

per «tasso di riferimento» si intende l’ultimo tasso di interesse marginale disponibile, utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del capitolo 3.1.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (10). Quando si effettui più di un’operazione di rifinanziamento principale per il regolamento nello stesso giorno, si utilizza una media semplice dei tassi marginali delle operazioni effettuate in parallelo;

i)

per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro entrano in corso legale in uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

j)

per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;

k)

per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;

l)

per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana fra le banche centrali all’interno e all’esterno del Sistema europeo di banche centrali, che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell’Europa centrale;

m)

per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del consiglio direttivo adottata ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4;

n)

per «schema di emissione» si intende lo schema di capitale sottoscritto, in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;

o)

per «fase di emissione», in relazione ad un tipo o ad una serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l’ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo;

p)

per «cancellazione» si intende l’eliminazione delle banconote in euro ritirate dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione».

Articolo 2

Saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione

1.   I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, con data di valuta dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l’euro, il calcolo dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo comma è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN con data di valuta della data di sostituzione del contante.

I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto del SEBC, sono calcolati sulla base dello schema di capitale sottoscritto adattato, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell’anno precedente.

2.   I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.

3.   La remunerazione di cui al paragrafo 2 è liquidata trimestralmente attraverso pagamenti via TARGET2.

Articolo 3

Metodo di calcolo del reddito monetario

1.   L’importo del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. In via d’eccezione, l’oro è considerato non produttivo di reddito, e i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (11), si considerano produttivi di reddito al tasso di interesse di riferimento.

2.   Laddove il valore degli attivi accantonabili di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.

Articolo 4

Adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema

1.   Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati mediante un importo compensativo determinato conformemente alla seguente formula:

C = (K – A) × S

dove:

C

è l’importo compensativo,

K

è l’importo in euro per ciascuna BCN che risulta dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto all’ammontare medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertendo in euro, al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento, l’ammontare delle banconote in circolazione denominate nell’unità monetaria nazionale di uno Stato membro che adotta l’euro,

A

è l’ammontare medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,

S

è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario

Coefficiente

Anno di sostituzione del contante

1

Anno di sostituzione del contante più un anno

0,8606735

Anno di sostituzione del contante più due anni

0,7013472

Anno di sostituzione del contante più tre anni

0,5334835

Anno di sostituzione del contante più quattro anni

0,3598237

Anno di sostituzione del contante più cinque anni

0,1817225

2.   La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero.

3.   Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l’euro o quando si cambia lo schema di capitale della BCE sottoscritto.

4.   Quando una BCN aderisce all’Eurosistema, il relativo importo compensativo è distribuito alle altre BCN proporzionalmente alle quote rispettivamente detenute dalle stesse nello schema di capitale sottoscritto, con il segno (+/–) invertito, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altro importo compensativo già in vigore per le altre BCN.

5.   Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati in conti separati interni all’Eurosistema nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta della data di sostituzione del contante e con la stessa data di valuta per ciascun anno successivo del periodo di adattamento. Le poste contabili per bilanciare i suddetti importi compensativi non sono remunerate.

6.   In deroga al paragrafo 1, in caso di accadimenti specifici relativi alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come previsto nell’allegato III della presente decisione, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione devono essere adattati conformemente alle disposizioni previste in tale allegato.

7.   Gli adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema disposti nel presente articolo cessano di avere applicazione a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo all’anno di sostituzione del contante pertinente.

Articolo 5

Calcolo e distribuzione del reddito monetario

1.   Il calcolo del reddito monetario di ciascuna BCN è effettuato dalla BCE giornalmente. Tale calcolo si basa sui dati contabili segnalati da ciascuna BCN alla BCE. La BCE informa le BCN relativamente agli importi totali su base trimestrale.

2.   L’importo del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati o pagati sulle passività incluse nell’aggregato del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell’articolo 32.4 dello statuto del SEBC.

3.   La distribuzione del reddito monetario di ciascuna BCN in proporzione allo schema di capitale sottoscritto avviene alla fine di ogni esercizio finanziario.

Articolo 6

Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione di banconote in euro

1.   Le banconote in euro ritirate rimangono parte dell’aggregato del passivo fino a che non vengano scambiate o cancellate, a seconda di quale evento avvenga per primo.

2.   Il consiglio direttivo può decidere di cancellare le banconote in euro ritirate, nel qual caso specifica la data di cancellazione e l’ammontare complessivo dell’accantomanento da effettuarsi per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate.

3.   Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:

a)

alla data di cancellazione, le voci dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» della BCE e delle BCN sono ridotte dell’ammontare complessivo delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, gli ammontari effettivi di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattate sulla base delle loro somme pro rata, calcolate secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;

b)

l’ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» e spostato nel conto economico delle BCN;

c)

ciascuna BCN costituisce un accantonamento per le banconote in euro ritirate suscettibili di essere scambiate. L’accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell’accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.

4.   Le banconote in euro ritirate che sono scambiate dopo la data di cancellazione sono registrate nei libri contabili della BCN che le ha accettate. L’afflusso di banconote in euro ritirate è ridistribuito tra le BCN almeno una volta all’anno applicando lo stesso schema di emissione e le differenze sono compensate tra loro. Ciascuna BCN compensa la somma pro rata rispetto al proprio accantonamento o, nel caso in cui l’afflusso ecceda l’accantonamento, registra una spesa corrispondente nel proprio conto economico.

5.   Il consiglio direttivo rivede la somma complessiva dell’accantonamento annualmente.

Articolo 7

Abrogazione

Con la presente decisione è abrogata la decisione BCE/2001/16. Qualunque riferimento alla decisione abrogata è da intendersi come effettuato alla presente decisione ed è da interpretarsi ai sensi della tabella di correlazione contenuta nell’allegato V.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 novembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.

(2)  Cfr. l’allegato IV.

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(4)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39.

(5)  Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/29 è stata adottata prima della pubblicazione della decisione BCE/2010/23.

(6)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/24 è stata adottata prima della pubblicazione della decisione BCE/2010/23.

(7)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

(8)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(9)  Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(11)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.


ALLEGATO I

COMPOSIZIONE DELL’AGGREGATO DEL PASSIVO

A.

L’aggregato del passivo comprende esclusivamente:

1.

Banconote in circolazione

Ai fini del presente allegato, nell’anno di sostituzione del contante per ogni BCN che aderisce all’Eurosistema, l’ammontare delle «banconote in circolazione»:

a)

include le banconote emesse dalla BCN e denominate nella sua unità monetaria nazionale; e

b)

deve essere ridotto del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro fornite in consegna antcipata non ancora addebitate (parte della voce dell’attivo 6 dello SpA).

Successivamente all’anno di sostituzione del contante pertinente, ogni BCN intende per «banconote in circolazione» esclusivamente le banconote denominate in euro.

Qualora la data di sostituzione del contante coincida con un giorno di chiusura di TARGET2, il passivo di una BCN che risulti dalle banconote in euro che sono state fornite in consegna anticipata ai sensi dell’Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, forma parte dell’aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti alla voce del passivo 10.4 dello SpA) fino a che il passivo non diventi parte delle passività interne all’Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET2.

2.

Passività nei confronti degli enti creditizi dell’area euro relative alle operazioni di politica monetaria denominate in euro:

a)

conti correnti, incluse le riserve minime obbligatorie di cui all’articolo 19.1 dello statuto del SEBC (voce del passivo 2.1 dello SpA);

b)

depositi nell’ambito dei depositi overnight dell’Eurosistema (voce del passivo 2.2 dello SpA);

c)

depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dello SpA);

d)

passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dello SpA);

e)

depositi connessi a richieste di pagamento di margini (voce del passivo 2.5 dello SpA).

3.

Depositi verso controparti inadempienti dell’Eurosistema che sono stati riclassificati dalla voce del passivo 2.1 dello SpA.

4.

Passività delle BCN interne all’Eurosistema derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE ai sensi del capitolo 3.3 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 (voce del passivo 10.2 dello SpA).

5.

Passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione (parte della voce del passivo 10.3 dello SpA).

6.

Passività nette interne all’Eurosistema derivanti da operazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce del passivo 10.4 dello SpA).

B.

L’ammontare dell’aggregato del passivo di ogni BCN è calcolato ai sensi dei principi contabili armonizzati e delle regole previste nell’Indirizzo BCE/2010/20.


ALLEGATO II

ATTIVI ACCANTONABILI

A.

Gli attivi accantonabili comprendono esclusivamente:

1.

Prestiti a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi a operazioni di politica monetaria denominati in euro (voce dell’attivo 5 dello SpA).

2.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria (voce dell’attivo 7.1 dello SpA).

3.

Crediti interni all’Eurosistema equivalenti al trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall’oro, ai sensi dell’articolo 30 dello statuto del SEBC (parte della voce dell’attivo 9.2 dello SpA).

4.

Crediti netti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione (parte della voce dell’attivo 9.4 dello SpA).

5.

Crediti netti interni all’Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce dell’attivo 9.5 dello SpA).

6.

Oro, compresi i crediti relativi all’oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente perché ciascuna BCN possa accantonare una porzione del proprio oro, corrispondente all’applicazione della propria quota detenuta nello schema di capitale sottoscritto all’intera quantità di oro accantonato da tutte le BCN (voce dell’attivo 1 e parte della voce dell’attivo 9.2 dello SpA).

Ai fini della presente decisione, l’oro è valutato sulla base del prezzo in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.

7.

Crediti che risultano dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell’Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante (parte della voce dell’attivo 4.1 dello SpA fino alla data della sostituzione del contante e, successivamente, parte dei conti corrispondenti alla voce dell’attivo 9.5 dello SpA), ma solo fino a che tali crediti formino parte dei crediti interni all’Eurosistema che risulta dalle operazioni TARGET2.

8.

I crediti in essere che derivano dall’inadempimento delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema, e/o le attività finanziarie o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema inadempienti nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema riclassificati dalla voce dell’attivo 5 dello SpA (parte della voce dell’attivo 11.6 dello SpA).

B.

Il valore degli attivi accantonabili di ogni BCN è calcolato conformemente ai principi contabili armonizzati e alle regole stabilite nell’Indirizzo BCE/2010/20.


ALLEGATO III

A.   Primo adattamento eventuale

Qualora la media totale dell’ammontare delle banconote in circolazione nell’anno di sostituzione del contante sia inferiore alla media totale dell’ammontare in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro che ha adottato l’euro e convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente «S» che si applica all’anno di sostituzione del contante in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, è ridotto, con effetto retroattivo, in proporzione pari alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi («C») delle BCN applicabile nell’anno di sostituzione del contante deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi di ciascuna BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

B.   Secondo adattamento eventuale

Qualora le BCN per le quali l’importo compensativo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo, paghino una remunerazione netta sui saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che risulti in una spesa netta quando sommata alla voce «risultato netto della redistribuzione del reddito monetario» nel proprio conto economico alla fine dell’anno, il coefficiente «S» che si applica all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, è ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale occorrenza.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della derivante riduzione degli importi compensativi delle BCN («C») applicabile nell’anno di sostituzione del contante è sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO IV

DECISIONE ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE

Decisione BCE/2001/16

GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55

Decisione BCE/2003/22

GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39

Decisione BCE/2006/7

GU L 148 del 2.6.2006, pag. 56

Decisione BCE/2007/15

GU L 333 del 19.12.2007, pag. 86

Decisione BCE/2009/27

GU L 339 del 22.12.2009, pag. 55


ALLEGATO V

TABELLA DI CORRELAZIONE

Decisione BCE/2001/16

La presente decisione

Articolo 5 bis

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7


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