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Documento 32013D0052(01)
2014/55/EU: Decision of the European Central Bank of 27 December 2013 amending Decision ECB/2010/21 on the annual accounts of the European Central Bank (ECB/2013/52)
2014/55/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 dicembre 2013 , che modifica la decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2013/52)
2014/55/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 dicembre 2013 , che modifica la decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2013/52)
GU L 33 del 4.2.2014, pagg. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2016; abrogato da 32016D0035(01)
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/7 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 dicembre 2013
che modifica la decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea
(BCE/2013/52)
(2014/55/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 26.2,
considerando quanto segue
(1) |
La decisione BCE/2010/21 (1) detta norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE). |
(2) |
L’articolo 24 della decisione BCE/2010/21 dispone che ove nella decisione BCE/2010/21 non sia previsto un trattamento contabile specifico e il Consiglio direttivo non abbia deciso in senso contrario, la BCE segue i principi di valutazione conformi agli International Accounting Standards (IAS) così come adottati dall’Unione europea, pertinenti alle attività e ai conti della BCE. |
(3) |
La BCE applica lo IAS 19 «Benefici per i dipendenti» per la contabilizzazione di utili e perdite attuariali relative alle prestazioni successive alla fine del rapporto secondo il principio del «corridoio». |
(4) |
Lo IAS 19 è stato oggetto di revisione ed è in vigore dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Ai sensi dello IAS 19 rivisto, il principio del «corridoio» è stato eliminato. |
(5) |
L’allegato I alla decisione BCE/2010/21 dovrebbe essere modificato per disporre in merito all’iscrizione dei risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti con riferimento a prestazioni successive alla fine del rapporto al passivo del bilancio della BCE alla voce 14 «Conti di rivalutazione». |
(6) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/21 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
L’allegato I alla decisione BCE/2010/21 è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 30 dicembre 2013.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 dicembre 2013
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2010/21, dell’11 novembre 2010, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione BCE/2010/21 è modificato come segue:
1. |
nella tabella intitolata «Passività», alla voce 14 (Conti di rivalutazione), la colonna intitolata «Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio» è sostituita dalla seguente:
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2. |
nella tabella intitolata «Passività», alla voce 14 (Conti di rivalutazione), la colonna intitolata «Criterio per la valutazione», è sostituita dalla seguente:
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