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Documento 32006D0030

2007/48/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 30 dicembre 2006 , relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banka Slovenije ( BCE/2006/30 )

GU L 24 del 31.1.2007, pagg. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 65 - 67

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/48(1)/oj

31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/17


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 dicembre 2006

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banka Slovenije

(BCE/2006/30)

(2007/48/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 49.1 e 49.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (1), la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga da essa goduta in virtù dell'articolo 4 dell'atto di adesione (2) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007.

(2)

A norma dell'articolo 49.1 dello statuto, la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta, nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri partecipanti. Le BCN degli Stati membri partecipanti hanno versato interamente le loro quote di capitale della BCE sottoscritto (3). La ponderazione della Banka Slovenije nello schema di capitale della BCE è pari allo 0,3194 %, in conformità dell'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (4). La Banka Slovenije ha già versato una parte della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, conformemente all'articolo 1 della decisione BCE/2004/10, del 23 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (5). L'ammontare rimanente è di conseguenza pari a 17 096 556,47 EUR, quale risultato della moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (5 760 652 402,58 EUR) per la ponderazione della Banka Slovenije (0,3194 %), meno la parte già versata della propria quota di capitale sottoscritto, e considerando il capitale della BCE esteso in conseguenza dell'ingresso nel SEBC della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României.

(3)

L'articolo 49.1 dello statuto, in combinato disposto con l'articolo 30.1 dello stesso, prevede che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve trasferire alla BCE anche attività di riserva in valuta. In conformità dell'articolo 49.1 dello statuto, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore dell'euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1 dello statuto, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN considerata e il numero delle quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri partecipanti. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1 dello statuto», si dovrebbe tenere in debito conto l'adeguamento dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004 (6) in virtù dell'articolo 29.3 dello statuto, lo schema di capitale della BCE esteso al 1o maggio 2004 (7) in virtù dell'articolo 49.3 dello statuto e lo schema di capitale della BCE esteso al 1o gennaio 2007 in virtù dell'articolo 49.3 dello statuto (8). Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2006/24, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (9), l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell'articolo 30.1 dello statuto è pari a 41 514 271 945,60 EUR.

(4)

Le attività di riserva in valuta che la Banka Slovenije è tenuta a trasferire dovrebbe essere denominato in dollari americani e oro.

(5)

L'articolo 30.3 dello statuto stabilisce che la BCE accrediti alla BCN di ciascuno Stato membro partecipante una somma pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti già accreditati alle BCN degli Stati membri partecipanti (10) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e remunerazione del credito della Banka Slovenije.

(6)

L'articolo 49.2 dello statuto stabilisce che le BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuiscono alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri contenuti nell'articolo 49.2 dello statuto.

(7)

In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Banka Slovenije è stato invitato a prendere parte alla riunione del consiglio direttivo che adotta la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l'euro,

per «contante» s'intende la moneta avente corso legale degli Stati Uniti (dollaro USA),

per «oro» s'intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association,

per «attività di riserva in valuta» s'intendono l'oro o il contante.

Articolo 2

Versamento del capitale

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007, la Banka Slovenije versa la parte rimanente della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, pari a 17 096 556,47 EUR.

2.   La Banka Slovenije versa detta somma alla BCE il 2 gennaio 2007 mediante un trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET).

3.   La Banka Slovenije, mediante un trasferimento via TARGET separato, paga alla BCE il 2 gennaio 2007 gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 2 gennaio 2007 ad essa dovuti in virtù di quanto disposto al paragrafo 2.

4.   Gli interessi maturati di cui al paragrafo 3 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   La Banka Slovenije, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in dollari USA e oro, per un importo pari a 191 641 809,33 EUR, come segue:

Equivalente in euro dei dollari USA

Equivalente in euro dell'oro

Somma complessiva dell'equivalente in euro

162 895 537,93

28 746 271,40

191 641 809,33

2.   L'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Banka Slovenije è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra euro e dollaro USA stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta di 24 ore avvenuta il 29 dicembre 2006 tra le banche centrali nazionali partecipanti alla procedura stessa e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari USA delle once di oro fino troy fissato nel mercato dell'oro di Londra il 29 dicembre 2006 alle 10.30, ora di Londra.

3.   La BCE conferma alla Banka Slovenije quanto prima gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4.   La Banka Slovenije effettua il trasferimento in contanti alla BCE sui conti da quest'ultima specificati. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 2 gennaio 2007. La Banka Slovenije dà istruzioni affinché il trasferimento del contante alla BCE avvenga alla data di regolamento.

5.   La Banka Slovenije trasferisce l'oro nelle date, sui conti e nelle sedi specificati dalla BCE.

6.   L'eventuale differenza tra il totale dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 30 dicembre 2006 tra la Banca centrale europea e la Banka Slovenije riguardo alla somma accreditata alla Banka Slovenije da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (11).

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo della Banka Slovenije

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Banka Slovenije un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva in valuta della Banka Slovenije, corrispondente a 183 995 237,74 EUR.

2.   L'importo accreditato alla Banka Slovenije da parte della BCE è remunerato. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Il credito è remunerato al termine di ogni esercizio finanziario. La BCE informa la Banka Slovenije trimestralmente dell'importo cumulativo.

4.   Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007 e in conformità dei paragrafi 5 e 6 e dell'articolo 3, la Banka Slovenije contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo della Banka Slovenije è determinato conformemente all'articolo 49.2 dello statuto. I riferimenti contenuti all'articolo 49.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» riguardano le ponderazioni della Banka Slovenije e delle BCN degli attuali Stati membri partecipanti, rispettivamente, nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2006/21.

3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono, tra le altre cose, il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, del tasso d'interesse e del prezzo dell'oro.

4.   Al più tardi nel primo giorno lavorativo successivo all'approvazione, da parte del consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2006, la BCE calcola e conferma alla Banka Slovenije l'ammontare del suo contributo di cui al paragrafo 1.

5.   Nella seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione, da parte del consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2006, la Banka Slovenije, mediante due trasferimenti via TARGET separati, paga alla BCE:

a)

l'ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4; e

b)

gli interessi maturati, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e quella data, sull'ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4.

6.   Gli interessi maturati di cui al paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(2)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  Decisione BCE/2004/6 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 7).

(4)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 19.

(6)  Decisione BCE/2003/17 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27).

(7)  Decisione BCE/2004/5 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5).

(8)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(9)  Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  Indirizzo BCE/2000/15 (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(11)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


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