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Documento 32012D0028(01)

2013/20/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2012 , che modifica la decisione BCE/2009/4 riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (BCE/2012/28)

GU L 9 del 15.1.2013, pagg. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 015 pag. 305 - 307

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 28/12/2014; abrogato da 32014D0062(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/20(1)/oj

15.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/11


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2012

che modifica la decisione BCE/2009/4 riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8)

(BCE/2012/28)

(2013/20/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (1), e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le categorie di fondi d’investimento (FI) a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 958/2007 sono indicate nell’allegato alla decisione BCE/2009/4, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (2).

(2)

Sebbene le categorie di FI indicate nell’allegato alla decisione BCE/2009/4 rimangono immutate, è opportuno modificare l’allegato per aggiornare alcuni riferimenti al diritto nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione BCE/2009/4 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.

(2)  GU L 72 del 18.3.2009, pag. 21.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Categorie di fondi di investimento per le quali possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007

Stato membro

Nome della categoria di FI

Atto legale relativo alla categoria

Atto legale che determina la frequenza della valutazione

Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale

Titolo dell’atto legale

Numero/data dell’atto legale

Disposizioni pertinenti

Titolo dell’atto legale

Numero/data dell’atto legale

Disposizioni pertinenti

Grecia

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

(Imprese di investimento immobiliare)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Legge sui fondi mutualistici immobiliari - imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)

n. 2778 del 30 dicembre 1999

Articolo 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Legge sui fondi mutualistici immobiliari - imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)

n. 2778 del 30 dicembre 1999

Articoli 22, paragrafo 7, e 27, paragrafi 3 e 4

Annuale

Francia

Fonds commun de placement à risque

(Fondi mutualistici di venture capital)

Code monétaire et financier

(Codice monetario e finanziario)

 

Capitolo IV, Sezione 1, sotto-sezione 2, L214-28 a L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Regolamento generale dell’Autorità dei mercati finanziari)

 

Libro IV, Articolo 412-42

Semestrale

Francia

Sociétés civiles de placement immobilier

(Imprese di investimento immobiliare)

Code monétaire et financier

 

Capitolo IV, Sezione 3 L214-50 a L214-84

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

 

Libro IV, Articolo 422-44

Annuale

Francia

Organismes de placement collectif immobilier

(Imprese di investimento collettivo immobiliare)

Code monétaire et financier

 

Capitolo IV, Sezione 5 L214-89 a L214-146

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

 

Libro IV, Articolo 424-66

Semestrale

Italia

Fondi chiusi

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

n. 58 del 24 febbraio 1998

Parte I, articolo 1

Parte II, articoli 36, 37 e 39

Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

8 maggio 2012

Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6

Semestrale

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, nr. 58

n. 228 del 24 maggio1999

Capitolo II, articolo 12

Portogallo

Fundos de capital de risco

(Fondi di capitale di rischio)

Decreto-Lei

(decreto legge)

n. 375/2007 dell’8 novembre 2007

Articolo 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Commissione per la regolamentazione del mercato dei titoli)

n. 1/2008 del 14 febbraio 2008

Articoli 4 e 11

Semestrale»


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