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Documento 32010D0033

2011/11/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 dicembre 2010 , relativa alla trasmissione di dati riservati ai sensi del quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (BCE/2010/33)

GU L 6 dell' 11.1.2011, pagg. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 005 pag. 282 - 284

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/11(1)/oj

11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/37


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 dicembre 2010

relativa alla trasmissione di dati riservati ai sensi del quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici

(BCE/2010/33)

(2011/11/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri (2),

visto il regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, che attua il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare gli articoli 8 bis, paragrafi 2, 3 e 5, e l’articolo 8 ter,

visto il contributo del Consiglio generale, ai sensi del primo trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del SEBC,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri dei dati sui gruppi di imprese multinazionali utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un contesto armonizzato.

(2)

Uno scambio di dati riservati tra la Commissione e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN»), e tra la Commissione e la Banca centrale europea (BCE), dovrebbe contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione.

(3)

Al fine di stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure relative ai dati trasmessi dalla Commissione alle BCN e alla BCE, la Commissione ha adottato il Regolamento (UE) n. 1097/2010 che dà esecuzione al regolamento (CE) n. 177/2008.

(4)

In considerazione della separatezza tra le strutture organizzative del Sistema europeo di banche centrali e del Sistema statistico europeo (SSE), è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure relative ai dati che la BCE e le BCN ricevono dalla Commissione e i dati trasmessi dalle BCN agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali che partecipano al SSE, come definite nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5).

(5)

L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente decisione può essere estesa alle banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro attraverso un accordo fra tali banche centrali e la BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le BCN usano la tabella di cui alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 1097/2010, in sede di trasmissione delle caratteristiche relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti all’istituto statistico nazionale e ad altre autorità nazionali che partecipano al SSE all’interno del loro Stato membro (di seguito il «membro del SSE»), fatto salvo il rispetto del regime di riservatezza stabilito dal regolamento (CE) n. 2533/98.

2.   Le BCN sono soggette a quanto previsto dall’articolo 3 della presente decisione in sede di trasmissione delle suddette caratteristiche al membro del SSE nel loro Stato membro per la valutazione, la correzione, il completamento e l’integrazione dei dati che il membro del SSE trasmette alla Commissione (Eurostat) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.

Articolo 2

Formato e procedure per la trasmissione

1.   Il formato stabilito nell’allegato è utilizzato in sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE.

2.   In sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE, i dati ed i metadati sono trasmessi conformemente agli standard del SSE e alla struttura definita nella più recente versione del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat pubblicato dalla Commissione (Eurostat).

3.   In sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE, le BCN seguono le medesime notazioni convenzionali per l’attribuzione di nomi, nonché le medesime strutture e definizioni dei campi di cui al regolamento (CE) n. 192/2009.

4.   I dati ed i metadati trasmessi ai sensi della presente decisione sono scambiati in forma elettronica.

5.   I dati ed i metadati trasmessi ai sensi della presente decisione sono trasmessi tramite il mezzo sicuro utilizzato per lo scambio di dati riservati, o mediante accesso remoto sicuro.

Articolo 3

Misure in tema di sicurezza e di riservatezza

1.   La BCE e le BCN archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati che ricevono dalla Commissione (Eurostat) ai sensi del regolamento (CE) n. 177/2008 e del regolamento (UE) n. 1097/2010, e che sono stati segnalati come riservati.

2.   I dati ricevuti dalla BCE e dalle BCN, provenienti dalla Commissione (Eurostat) sono utilizzati esclusivamente a fini statistici.

3.   La BCE e le BCN provvedono a che le informazioni sulle misure di sicurezza adottate siano incluse nel rapporto annuale sulla riservatezza o che la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti siano informate attraverso altri mezzi.

Articolo 4

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(2)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.

(3)  GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


ALLEGATO

STRUTTURA E FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

I seguenti set di dati contenenti informazioni riservate sono inclusi nel processo di controllo della qualità dei dati del registro dell’Unione dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»):

set di dati con i risultati del processo di collegamento,

set di dati con informazioni sulle unità giuridiche,

set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità,

set di dati con informazioni sulle imprese,

set di dati con informazioni sui gruppi globali,

set di dati con informazioni sui gruppi globali troncati.

Un set di dati con i risultati sui gruppi globali e troncati è generato alla fine di ciascun ciclo di controllo della qualità dei dati del registro degli eurogruppi.

Il formato per i set di dati è stabilito nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 192/2009.

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione, le BCN inoltrano i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza, al membro del SSE nel loro Stato membro. Ai sensi della parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 1097/2010, la competente autorità nazionale valuta le correzioni, i completamenti e i segnalatori di riservatezza ricevuti dalle BCN e, ove necessario, li integra nei dati che queste trasmettono alla Commissione (Eurostat) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.


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