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Documento 11992M/PRO/CC/00
Treaty on European Union - Protocol on the convergence criteria referred to in Article 109 J.of the Treaty establishing the European Community
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J. del Trattato che istituisce la Comunità europea
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J. del Trattato che istituisce la Comunità europea
GU C 191 del 29.7.1992, pag. 85
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In vigore
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J. del Trattato che istituisce la Comunità europea
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0085
PROTOCOLLO sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato che istituisce la Comunità europea LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea: Articolo 1 Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.