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Documento 52000XB0211

Notifica della Banca centrale europea relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima

La presente versione è stata revocata dalla notifica 52021XB1015(01).

GU C 39 dell' 11.2.2000, pagg. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000XB0211

Notifica della Banca centrale europea relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima

Gazzetta ufficiale n. C 039 del 11/02/2000 pag. 0003 - 0003


NOTIFICA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA RELATIVA ALL'IRROGAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI INADEMPIENZA DELL'OBBLIGO DI RISERVA MINIMA

(2000/C 39/04)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea dispone, fra l'altro, che qualora un'istituzione non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi del medesimo regolamento o dei regolamenti e delle decisioni adottate dalla BCE in materia, quest'ultima ha la facoltà di irrogare determinate sanzioni.

Al fine di assicurare trasparenza alla sua politica sanzionatoria nel campo degli obblighi di riserva minima, la BCE ha deciso di renderne pubblici i seguenti elementi, che essa applicherà fino a ulteriore comunicazione:

1. Importo della sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca centrale europea in caso di inadempienza dell'obbligo di riserva minima

In caso di inadempienza dell'obbligo di riserva minima, in conformità dei pertinenti regolamenti del Consiglio o dei regolamenti e delle decisioni adottate dalla BCE in materia, sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di 2,5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.

La sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando la formula seguente:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

Pt= sanzione da pagare per il mancato adempimento degli obblighi di riserva minima durante il periodo di mantenimento t

Dt= ammontare dell'inadempienza durante il periodo di mantenimento t (media giornaliera)

nt= numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t

i= iesimo giorno del periodo di mantenimento t

MLRi= tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale l'iesimo giorno di calendario

2. Inadempienze reiterate dell'obbligo di riserva minima

Qualora un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva minima non adempia a tale obbligo in più di due casi durante un periodo di 12 mesi, tale istituzione è ritenuta colpevole di inadempienza reiterata dell'obbligo di riserva minima.

Per ciascuna inadempienza reiterata sarà irrogata una sanzione pecuniaria, calcolata in conformità della formula di cui al precedente punto 1, di 5 punti percentuali superiore alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.

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