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Documento 52001HB0002

Raccomandazione della Banca centrale europea del 1° marzo 2001 per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della banca centrale europea (BCE/2001/2)

GU C 89 del 20.3.2001, pagg. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001HB0002

Raccomandazione della Banca centrale europea del 1° marzo 2001 per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della banca centrale europea (BCE/2001/2)

Gazzetta ufficiale n. C 089 del 20/03/2001 pag. 0004 - 0006


Raccomandazione della Banca centrale europea

del 1o marzo 2001

per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della banca centrale europea

(BCE/2001/2)

(2001/C 89/05)

RELAZIONE

I. Introduzione

L'articolo 123, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato") prevede che il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato "Consiglio"), non appena confermato quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, adotti le disposizioni complementari di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato e all'articolo 42(1) dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"). Il trattato prevede una procedura speciale per l'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6: il Consiglio le adotta su proposta della Commissione oppure su raccomandazione della Banca centrale europea (BCE). Al fine di evitare una duplicazione di lavoro prima dell'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria, l'Istituto monetario europeo e la Commissione hanno convenuto che la BCE elaborasse una raccomandazione per un regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello statuto. Il 7 luglio 1998, la BCE ha presentato al Consiglio la raccomandazione 98/C 246/06 per un regolamento (CE) del Consiglio sull'applicazione di riserve obbligatorie da parte della Banca centrale europea(2). Il 23 novembre 1998, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(3). Sarebbe coerente applicare la medesima procedura per introdurre le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2531/98.

Come indicato nella prima frase dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98, in generale ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente al paragrafo 1 dello stesso articolo si applicano i principi e le procedure contenuti nel regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(4). La seconda frase dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 introduce tuttavia delle deroghe. In particolare, essa stabilisce che il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98 viene ridotto.

L'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98 recita: "Nel caso in cui il consiglio direttivo della BCE non assuma alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, l'impresa interessata può proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione del comitato esecutivo conformemente al trattato". L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 ha ridotto questo periodo a 15 giorni affermando: "Ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente al paragrafo 1, vengono applicati i principi e le procedure contenute nel regolamento (CE) n. 2532/98. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, di detto regolamento non sono applicabili e i periodi di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8, del medesimo regolamento sono ridotti a 15 giorni".

L'esperienza della BCE in materia di richieste intese a ottenere dal consiglio direttivo il riesame di una decisione del comitato esecutivo di irrogare una sanzione per mancato adempimento dell'obbligo di riserve minime ha dimostrato che il periodo ridotto di 15 giorni non consente al consiglio direttivo di: i) valutare in modo approfondito la complessità del caso; ii) ottemperare agli obblighi procedurali derivanti dal diritto alla difesa delle imprese; iii) rispettare gli obblighi procedurali previsti per l'adozione di decisioni da parte del consiglio direttivo. Solo a causa dei suddetti obblighi il consiglio direttivo sarebbe impossibilitato a decidere e, allo scadere dei 15 giorni, ciò darebbe titolo all'impresa interessata a proporre direttamente un ricorso giurisdizionale presso la Corte di giustizia europea in assenza di una decisione del consiglio direttivo sulla richiesta di riesame.

Al fine di evitare le situazioni sopra descritte, che potrebbero rendere inefficace la procedura di riesame, la BCE chiede gentilmente al Consiglio di estendere il termine di 15 giorni previsto per il riesame delle sanzioni irrogate in rapporto all'obbligo di riserve minime in modo da assicurare l'adeguato funzionamento della suddetta procedura.

Si propone pertanto di tornare al normale periodo di due mesi stralciando il riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98 che figura all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98. Quest'ultimo reciterebbe quindi come segue: "Ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente al paragrafo 1, vengono applicati i principi e le procedure contenute nel regolamento (CE) n. 2532/98. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, di detto regolamento non sono applicabili e i periodi di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 8, del medesimo regolamento sono ridotti a quindici giorni."

II. Osservazioni riguardanti gli articoli

Articolo 1 - Modifica

Questo articolo propone di stralciare l'attuale riferimento al periodo ridotto entro il quale il consiglio direttivo della BCE è chiamato a decidere sulla richiesta di riesame di una sanzione irrogata dal comitato esecutivo della BCE. Di conseguenza, il normale periodo di due mesi indicato nel regolamento (CE) n. 2532/98 si applicherebbe anche ai casi di mancato adempimento dell'obbligo di riserve minime.

Articolo 2 - Disposizioni finali

Il regolamento in oggetto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica alle richieste presentate dopo la data di pubblicazione.

(1) L'articolo 42 dello statuto stabilisce quanto segue: "Conformemente all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 dello statuto".

(2) GU C 246 del 6.8.1998, pag. 6.

(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(4) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

MODIFICA SUGGERITA AL REGOLAMENTO (CE) N. 2531/98 DEL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISERVE MINIME DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato 'statuto'), in particolare l'articolo 19.2,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in seguito denominata 'BCE'),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 43.1 dello statuto e al punto 8 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al punto 2 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(1).

(2) Il regolamento (CE) n. 2531/98 definisce sanzioni e procedure specifiche che costituiscono un regime semplificato di irrogazione di sanzioni nel caso di determinate tipologie di infrazione, ma rinvia al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(2) per i principi e le procedure relativi all'irrogazione di tali sanzioni.

(3) L'esperienza in materia della procedura di riesame prevista all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98 e semplificata per il tramite dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 ha dimostrato che il periodo ridotto di 15 giorni non consente al consiglio direttivo di decidere in modo adeguato.

(4) Per garantire l'efficacia della procedura di riesame, il termine entro il quale il consiglio direttivo è chiamato a decidere deve essere esteso a due mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica

All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 viene eliminato il riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle richieste presentate successivamente alla data di pubblicazione dello stesso. A questo fine, si considera la data di arrivo della richiesta alla BCE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."

Il Consiglio dell'Unione europea è destinatario della presente raccomandazione.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o marzo 2001.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

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