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Documento 31999D0006(01)

Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/1999/6)

GU L 314 del 8.12.1999, pagg. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 29/02/2004; abrogato e sostituito da 32004D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/810/oj

31999D0006(01)

Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/1999/6)

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 08/12/1999 pag. 0032 - 0033


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 ottobre 1999

recante modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/1999/6)

(1999/810/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),

considerando quanto segue:

(1) al fine di potenziare i mezzi disponibili per combattere le frodi e le altre attività illecite lesive dei suoi interessi finanziari, la BCE intende istituire un comitato antifrode indipendente incaricato di vigilare sulle attività svolte all'interno della stessa BCE;

(2) per assicurare l'efficacia delle attività svolte dalla Banca centrale europea a tal fine, il comitato antifrode deve essere in grado di assolvere i propri compiti in modo indipendente all'interno della BCE;

(3) il regolamento interno della Banca centrale europea, nella sua versione attuale, non consente l'istituzione di un comitato antifrode indipendente;

(4) il regolamento interno della Banca centrale europea, nella sua versione attuale, attribuisce al solo presidente della BCE il potere di firmare decisioni adottate dal comitato esecutivo della BCE; che al fine di assicurare un appropriato grado di flessibilità è necessario consentire a membri del comitato esecutivo diversi dal presidente di firmare le decisioni adottate dal comitato esecutivo della BCE;

(5) è necessario modificare di conseguenza il regolamento interno della Banca centrale europea,

DECIDE:

Articolo 1

Nuovo articolo 9 A del regolamento interno della Banca centrale europea

È inserito nel regolamento interno della Banca centrale europea un nuovo articolo 9 A, formulato come segue: "Il Consiglio direttivo può decidere di istituire un comitato indipendente incaricato della prevenzione delle frodi all'interno della BCE."

Articolo 2

Modifica dell'articolo 17 del regolamento interno della Banca centrale europea

L'articolo 17.4 del regolamento interno della Banca centrale europea è modificato come segue: "17.4 Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo o dal comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono firmate dal presidente. Le decisioni della BCE con le quali vengono irrogate sanzioni nei confronti di terzi sono firmate dal presidente, dal vicepresidente o da altri due membri del comitato esecutivo. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE riportano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria secondaria di cui all'articolo 42 dello statuto sono adottate dal consiglio direttivo."

Articolo 3

Disposizioni finali

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione ha effetto dal momento della pubblicazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 1999.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

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