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Documento 51998HB0806(03)

Raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

GU C 246 del 6.8.1998, pagg. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0806(03)

Raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

Gazzetta ufficiale n. C 246 del 06/08/1998 pag. 0009 - 0012


Raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (98/C 246/07)

(Presentata dalla Banca centrale europea il 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato»), ed in particolare l'articolo 108 A, paragrafo 3, e l'articolo 34.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»),

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE»),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto,

(1) considerando che il presente regolamento, conformemente alle disposizioni congiunte degli articoli 34.3 e 43.1 dello statuto, al paragrafo 8 del protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al paragrafo 2 del protocollo (n. 12) su talune disposizioni relative alla Danimarca, non conferisce alcun potere e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;

(2) considerando che, in virtù dell'articolo 34.3 dello statuto, il Consiglio stabilisce i limiti e le condizioni in base ai quali la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;

(3) considerando che le violazioni degli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE possono verificarsi nelle diverse aree di competenza della BCE;

(4) considerando che è opportuno, al fine di garantire un contesto uniforme per l'irrogazione delle sanzioni nei diversi settori di competenza della BCE, che tutte le disposizioni generali e procedurali per l'irrogazione di tali sanzioni siano contenute in un unico regolamento del Consiglio; che altri regolamenti del Consiglio prevedono sanzioni specifiche per settori specifici ma rimettono al presente regolamento l'amministrazione e le procedure relative all'irrogazione di tali sanzioni;

(5) considerando che per garantire un regime efficiente di amministrazione delle sanzioni il presente regolamento deve lasciare un margine discrezionale alla BCE sia per quanto concerne le relative procedure sia per la loro attuazione, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente regolamento; che le disposizioni di quest'ultimo possono essere applicate integralmente ed efficacemente soltanto se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere, conformemente all'articolo 5 del trattato, di collaborare pienamente con la BCE e di apportarle un sostegno totale nell'attuazione della procedura di infrazione prevista dal presente regolamento;

(6) considerando che la BCE deve avvalersi delle banche centrali nazionali per espletare i compiti del Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato «il SEBC») per quanto possibile e opportuno;

(7) considerando che le decisioni che importano un obbligo pecuniario, in virtù del presente regolamento, sono applicabili conformemente all'articolo 192 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1. per Stato membro partecipante si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

2. per banca centrale nazionale si intende la banca centrale di uno Stato membro partecipante;

3. per imprese si intendono le persone fisiche o giuridiche, soggetti privati o pubblici, ad eccezione dei soggetti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni di autorità pubblica, residenti o stabiliti in uno Stato membro partecipante, che siano tenuti agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE, nonché le loro filiali o altri uffici permanenti di tali imprese situate in uno Stato membro partecipante e la cui amministrazione centrale o sede legale è situata al di fuori di uno Stato membro partecipante;

4. per infrazione si intende il mancato rispetto da parte di un'impresa di un obbligo sancito da un regolamento o una decisione della BCE;

5. per ammenda si intende l'importo forfettario che un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione;

6. per penalità di mora si intendono le somme di denaro che, in caso di infrazione protratta, un'impresa è tenuta a versare periodicamente a titolo di sanzione; queste sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione, successivo alla notifica all'impresa di una decisione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo capoverso, del presente regolamento, che impone la cessazione di tale infrazione;

7. per sanzione si intende tanto l'ammenda quanto la penalità di mora inflitte a seguito di un'infrazione.

Articolo 2

Sanzioni

1. Ove non diversamente previsto da specifici regolamenti del Consiglio, i limiti per la BCE nell'irrogazione alle imprese di ammende e di penalità di mora sono i seguenti:

a) Ammende: fino all'ammontare massimo di 500 000 EUR.

b) Penalità di mora: fino all'ammontare massimo di 10 000 EUR per ciascun giorno di protratta infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di notifica all'impresa della decisione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE si attiene al principio di proporzionalità.

3. La BCE, ove opportuno, tiene conto delle circostanze del caso specifico, quali per esempio:

a) da un lato, la buona fede e il grado di correttezza dell'impresa nell'interpretazione e nell'applicazione dell'obbligo a essa derivante da un regolamento o da una decisione della BCE, nonché il grado di diligenza e di cooperazione mostrato dall'impresa o, dall'altro lato, qualsiasi prova di malafede da parte dei rappresentanti dell'impresa;

b) la gravità degli effetti dell'infrazione;

c) la reiterazione, frequenza o durata dell'infrazione da parte dell'impresa;

d) i profitti conseguiti dall'impresa a seguito dell'infrazione;

e) la dimensione economica dell'impresa;

f) le precedenti sanzioni irrogate da altre autorità alla stessa impresa e basate sugli stessi fatti.

4. Laddove l'infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'applicazione di una sanzione non esenta l'impresa dall'adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento stabilisca espressamente il contrario.

Articolo 3

Norme procedurali

1. La decisione di avviare o meno una procedura di infrazione è presa dal comitato esecutivo della BCE, d'ufficio o sulla base di una mozione ad esso rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. La stessa decisione può altresì essere assunta dalla banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, d'ufficio o sulla base di una mozione ad essa rivolta a tal fine dalla BCE.

Tale decisione è notificata per iscritto all'impresa interessata, all'autorità di controllo competente e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione o alla BCE. Con essa vengono resi noti all'impresa i dettagli delle contestazioni mosse nei suoi confronti e le prove su cui tali contestazioni si basano. Se del caso, con tale decisione si richiede di porre termine alla presunta infrazione e si informa l'impresa interessata della possibile irrogazione di penalità di mora.

2. La decisione può esigere che l'impresa si sottoponga ad una procedura di infrazione. Nel quadro dell'applicazione di tale procedura, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale, può:

a) richiedere l'esibizione di documenti;

b) esaminare i libri e i registri contabili dell'impresa;

c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;

d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

Qualora un'impresa ostacoli l'attuazione della procedura di infrazione, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali interessati fornisce il sostegno necessario, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbiano accesso ai locali dell'impresa, affinché possano essere esercitati i poteri di cui sopra.

3. L'impresa interessata ha il diritto di essere ascoltata dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale. Le è concesso un periodo non inferiore a 30 giorni per presentare le proprie difese.

4. Il comitato esecutivo della BCE, appena possibile dopo essere stato adito dalla banca centrale nazionale che ha avviato la procedura di infrazione o previa consultazione della banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, adotta una decisione motivata sull'esistenza di un'infrazione commessa da un'impresa e sulla eventuale sanzione da irrogare. Tale decisione è notificata per iscritto all'impresa interessata, con l'avviso del suo diritto di riesame, di cui al paragrafo successivo. Tale decisione è notificata anche alle competenti autorità di controllo e alla banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione.

5. L'impresa interessata ha il diritto di richiedere al consiglio direttivo della BCE un riesame della decisione presa dal comitato esecutivo. La richiesta è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di tale decisione e contiene tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. Tale richiesta è indirizzata in forma scritta al consiglio direttivo della BCE.

6. La decisione del consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta avanzata nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 5 comprende i motivi della decisione ed è notificata per iscritto all'impresa interessata, alle autorità di controllo competenti per quell'impresa e alla banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. La decisione notificata informa l'impresa in merito al suo diritto di ricorso. Nel caso in cui il consiglio direttivo non assuma alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, l'impresa interessata può proporre un ricorso contro la decisione del comitato esecutivo conformemente al trattato.

7. Nessuna sanzione è applicata nei confronti dell'impresa fino a quando la decisione non diventa definitiva, il che avviene per una delle seguenti cause:

a) scadenza del periodo di 30 giorni di cui al precedente paragrafo 5 senza che l'impresa abbia presentato richiesta di riesame al consiglio direttivo della BCE;

b) notifica da parte del consiglio direttivo della BCE della propria decisione all'impresa oppure scadenza del periodo di cui al precedente paragrafo 6 senza che il consiglio direttivo abbia preso una decisione.

8. Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE.

9. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente un compito assegnato al SEBC, in virtù del trattato e dello statuto, una procedura di infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o di regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC, il diritto di avviare una procedura di infrazione ai sensi del presente regolamento prescinde da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC. Sono salve l'applicazione della legge penale e le competenze di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti.

10. Se è stato deciso che un'impresa ha commesso un'infrazione, tale impresa deve sostenere le spese relative alla procedura di infrazione.

Articolo 4

Limiti temporali

1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura d'infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

2. Il potere di prendere la decisione di irrogare sanzioni per le infrazioni previste dal presente regolamento si estingue allo scadere di un anno dalla data della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Il potere di avviare una procedura per l'applicazione delle sanzioni si estingue allo scadere di sei mesi dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 7.

Articolo 5

Mezzi di ricorso

La Corte di giustizia della Comunità europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

Articolo 6

Disposizioni generali

1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni di altri regolamenti del Consiglio che permettono alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni di questi ultimi.

2. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, la BCE può adottare regolamenti al fine di specificare ulteriormente i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto qui stabilito nonché indirizzi intesi a coordinare e armonizzare le procedure relative all'attuazione della procedura di infrazione.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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