EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 51998HB0011

Raccomandazione della BCE di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ai limiti e alle condizioni degli aumenti di capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/11)

GU C 411 del 31.12.1998, pagg. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998HB0011

Raccomandazione della BCE di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ai limiti e alle condizioni degli aumenti di capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/11)

Gazzetta ufficiale n. C 411 del 31/12/1998 pag. 0010 - 0010


RACCOMANDAZIONE DELLA BCE di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ai limiti e alle condizioni degli aumenti di capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/11) (98/C 411/07)

(Presentata della Banca centrale europea il 3 novembre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «statuto»), in particolare l'articolo 28.1,

vista la raccomandazione formulata dalla Banca centrale europea (BCE),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione delle Comunità europee,

agendo in conformità della procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «trattato») e all'articolo 42 dello statuto;

considerando che gli articoli 28.1 e 28.2 dello statuto dispongono che le banche centrali nazionali sottoscrivano il capitale di 5 000 milioni di euro della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione; che l'articolo 28.1 dello statuto dispone che il Consiglio stabilisca i limiti e le condizioni ai quali la BCE può procedere ad aumenti di capitale oltre il limite stabilito in tale articolo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Aumenti di capitale della BCE

Il consiglio direttivo della BCE ha facoltà di aumentare il capitale della BCE oltre l'ammontare di cui alla prima frase dell'articolo 28.1 dello statuto di un ammontare supplementare fino ad un massimo di 5 000 milioni di euro.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è vincolante nella sua integralità e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

In alto