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Documento 52016HB0044

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2016, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2016/44)

GU C 481 del 23.12.2016, pagg. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 481/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2016

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2016/44)

(2016/C 481/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2),

considerando quanto segue:

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in un contesto macroeconomico e finanziario difficile, che esercita pressione sulla redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, sulla loro capacità di costituire la propria base patrimoniale. Inoltre, ancorché gli enti creditizi debbano finanziare l’economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un’adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario. Dovrebbe essere applicato lo stesso metodo indicato nella Raccomandazione BCE/2015/49 della Banca centrale europea (5).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili e gli esiti dello SREP.

a)

Gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»). Essi comprendono un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell’8 %, come disposto dall’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti dalla decisione adottata a seguito dello SREP in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).

c)

Gli enti creditizi sono altresì tenuti a rispettare il requisito combinato di riserva di capitale come definito nell’articolo 128, punto 6, della Direttiva 2013/36/UE

d)

Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a rispettare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio («fully loaded») (6) entro la data di entrata a pieno regime. Ciò si riferisce all’applicazione piena dei suddetti coefficienti dopo l’applicazione delle disposizioni transitorie e del requisito combinato di riserva di capitale come definito all’articolo 128, punto 6, della Direttiva 2013/36/UE. Le disposizioni transitorie sono previste dal titolo XI della Direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del Regolamento (UE) N. 575/2013.

Tali requisiti devono essere soddisfatti sia a livello consolidato sia su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013,

2.

Con riferimento agli enti creditizi che pagheranno dividendi (7) nel 2017, in relazione all’esercizio finanziario 2016, la BCE raccomanda quanto segue:

a)

Categoria 1: Gli enti creditizi che (i) rispettano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e (ii) hanno già raggiunto i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1 alla data del 31 dicembre 2016, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

b)

Categoria 2: Gli enti creditizi che rispettano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla data del 31 dicembre 2016, ma che non hanno raggiunto alla medesima data i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio, esse dovrebbero pagare dividendi solo nella misura in cui sia garantito almeno un percorso lineare (8) verso il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d) e degli esiti dello SREP;

c)

Categoria 3: Gli enti creditizi che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), in linea di principio, non dovrebbero distribuire alcun dividendo.

Gli enti creditizi che non possono conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto.

Gli enti creditizi di categoria 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c), dovrebbero soddisfare anche gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. A parità di ogni altra condizione, ci si attende che il fabbisogno patrimoniale (9) rimanga pressoché invariato. Se un ente creditizio opera o prevede di operare al di sotto degli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro dovrebbe contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto. La BCE esaminerà le ragioni per le quali il livello patrimoniale dell’ente creditizio è diminuito o si prevede diminuisca e prenderà in esame la possibilità di adottare misure adeguate e proporzionate specifiche per l’ente.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi come definiti all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7 e 23 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato (10).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338).

(5)  Raccomandazione BCE/2015/49 della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2015, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 438 del 30.12.2015, pag. 1).

(6)  Tutte le riserve di capitale ai livelli fully loaded.

(7)  Gli enti creditizi possono assumere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(8)  In pratica ciò significa che nel corso di un periodo di quattro anni a partire dal 31 dicembre 2014, gli enti creditizi dovrebbero, in linea di principio, trattenere almeno il 25 % all’anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti fully loaded di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al paragrafo 1, lettera d).

(9)  Per fabbisogno patrimoniale si intendono i requisiti di primo pilastro, i requisiti di secondo pilastro, la riserva di conservazione del capitale oltre agli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. A prescindere dalla graduale introduzione della riserva di conservazione del capitale, gli enti creditizi dovrebbero avere in futuro orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro di segno positivo.

(10)  Se la presente raccomandazione è applicata a soggetti vigilati meno significativi e gruppi vigilati meno significativi che ritengono di non potervi ottemperare considerandosi giuridicamente obbligati a pagare dividendi, questi dovrebbero contattare immediatamente le rispettive autorità nazionali competenti.


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