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Documento 52016HB0024

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per le statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/24)

GU C 297 del 17.8.2016, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 agosto 2016

relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per le statistiche sulle disponibilità in titoli

(BCE/2016/24)

(2016/C 297/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e il terzo trattino dell’articolo 34.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

il Regolamento (CE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (2) stabilisce che i soggetti dichiaranti residenti in uno Stato membro dell’area dell’euro devono segnalare, titolo per titolo, posizioni, transazioni e, se disponibili, altre variazioni di volume dei titoli che detengono. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN) sono tenute a classificare e aggregare tali dati.

(2)

La qualità complessiva dei dati sulle disponibilità in titoli deve essere verificata sia livello di dati dati di input (i singoli titoli) che a livello di dati di output (individuali e aggregati). Per assicurare la completezza, l’accuratezza e la coerenza delle statistiche sulle disponibilità in titoli, l’Indirizzo BCE/2013/17 della Banca centrale europea (3) traccia un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati (data quality management, DQM) di tali statistiche.

(3)

Il quadro di riferimento DQM delinea le responsabilità delle BCN dell’area dell’euro per la qualità dai dati di output relativi alle disponibilità in titoli e, se del caso, quelle degli operatori dell’archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli (di seguito «Securities Holdings Statistiscs Database» o «SHSDB») del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ossia la Banca centrale europea e la Deutsche Bundesbank.

(4)

Al fine di assicurare una qualità coerente, tutti i membri partecipanti del SEBC che segnalano dati alla BCE ai fini dell’SHSDB dovrebbero seguire gli stessi standard DQM. Inoltre, le BCN non appartenenti all’area dell’euro sono in grado di effettuare al meglio la DQM dei dati relativi agli investitori residenti nei rispettivi Stati membri. Sebbene si riconosca che gli indirizzi adottati dalla BCE non possono imporre obblighi alle BCN non appartenenti all’area dell’euro, l’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea si applica anche alle BCN non partecipanti. LE BCE non appartenenti all’area dell’euro che segnalano dati alla BCE ai fini dell’SHSDB dovrebbero pertanto delineare e attuare tutte le misure che considerano appropriate per effettuare la DQM in conformità all’Indirizzo BCE/2013/7. Le BCN dell’area dell’euro dovrebbero cooperare tra loro, con le BCN dell’area dell’euro e con la BCE nell’applicazione del quadro di riferimento DQM in conformità al presente indirizzo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Ai fini della presente raccomandazione, i termini «statistiche sulle disponibilità in titoli» e «DQM» hanno lo stesso significato di cui all’Indirizzo BCE/2013/7.

I destinatari della presente raccomandazione dovrebbero applicare il quadro di riferimento DQM in relazione alle statistiche sulle disponibilità in titoli di cui all’articolo 11, paragrafi da 3 a 6, dell’Indirizzo BCE/2013/7 e cooperare in modo tempestivo con gli operatori dell’SHSDB.

Sono destinatarie della presente raccomandazione le BCN di Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che segnalano dati alla BCE ai fini dell’SHSDB.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(2)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) n. 2013/7 della Banca centrale europea, del venerdì 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 125 dell’7.5.2013, pag. 17).


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