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Documento 32019D0032
Decision (EU) 2019/1848 of the European Central Bank of 29 October 2019 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2019/32)
Decisione (UE) 2019/1848 della banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)
Decisione (UE) 2019/1848 della banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)
GU L 283 del 5.11.2019, pagg. 57–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022D0911
5.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/57 |
DECISIONE (UE) 2019/1848 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 ottobre 2019
che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)
Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea
visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 4 ottobre 2019, il Consiglio direttivo ha modificato (1) l’indirizzo BCE/2012/27 (2), al fine di: a) introdurre una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire; b) chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2; c) chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti; e d) chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27. |
(2) |
Le modifiche all’indirizzo BCE/2012/27, che incidono sui termini e le condizioni di TARGET2-BCE dovrebbero essere rispecchiati nella Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea (3). |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2007/7 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finali
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 17 novembre 2019.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 ottobre 2019.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2019/1849, del 4 ottobre 2019, che modifica l’Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30) (cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
(3) Decisione ECB/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71).
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati come segue:
1. |
L’allegato I è modificato come segue:
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2. |
l’allegato II è modificato come segue:
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3. |
l’allegato III è modificato come segue:
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(*1) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).»;’