EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32019D0028(01)

Decisione (UE) 2019/1558 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/28)

GU L 238 del 16.9.2019, pagg. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1558/oj

16.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/2


DECISIONE (UE) 2019/1558 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 settembre 2019

che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/28)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (EU) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, i requisiti, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(2)

In data 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevedeva una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.

(3)

In data 12 settembre 2019, per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario, assicurare la regolare trasmissione della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro e per sostenere ulteriormente l'orientamento accomodante della politica monetaria, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare taluni parametri delle OMRLT-III, ossia di prolungare la scadenza di tutte le operazioni da due a tre anni, di introdurre un'opzione di rimborso volontario e di eliminare il differenziale pari a 10 punti base rispetto sia al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) che al tasso medio sui depositi presso la banca centrale, comunque per tutta la durata della relativa OMRLT-III, a seconda dei casi.

(4)

Al fine di applicare tali parametri adeguati alla prima OMRLT-III, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

1.

all'articolo 2, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni OMRLT-III viene a scadenza tre anni dopo la rispettiva data di regolamento, in data coincidente con la data di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE».

2.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Interessi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il tasso di interesse applicabile all'importo preso in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per la durata della relativa OMRLT-III.

2.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti i cui prestiti netti idonei nel secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti è inferiore al tasso indicato al paragrafo 1 e non può essere inferiore al tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere. Le disposizioni dettagliate e i calcoli sono descritti nell'allegato I. Il tasso di interesse è comunicato ai partecipanti prima della data del primo rimborso anticipato nel settembre 2021 secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.

3.   La deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta e i tassi di interesse definitivi sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.

4.   Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all'articolo 5bis, secondo il caso.

5.   Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III prima che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta gli siano comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è il tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta, gli sono stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato tenendo conto della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.»;

3.

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Rimborso anticipato

1.   Decorsi 24 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa OMRLT-III prima della scadenza.

2.   Le date di rimborso anticipato coincidono con quelle di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.

3.   Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno una settimana prima di tale data.

4.   La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima della data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento dell'obbligo di garantire adeguatamente e di regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

4.

all'articolo 7, paragrafo 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il partecipante è tenuto a rimborsare tutte le consistenze in essere prese in prestito nell'ambito delle OMRLT-lII il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III.

c)

Se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente la seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III unitamente a una penalità giornaliera aggiuntiva di EUR 500 fino alla presentazione della seconda relazione, ma fino a un massimo di EUR 15 000. La penalità è cumulata e addebitata dalla BCN competente al momento della ricezione della seconda relazione oppure quando è stato raggiunto il massimo della penalità qualora fino a quel momento la seconda relazione non sia stata ancora ricevuta.

d)

Se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore della seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III.

e)

Se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 6 o paragrafo 7, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III.»;

5.

all'allegato I, sezione 3, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 2,5.»;

6.

all'allegato I, sezione 3, il sesto paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'aggiustamento incentivante del tasso di interesse, calcolato come frazione del corridoio medio tra il tasso di interesse massimo possibile (Formula) e il tasso di interesse minimo possibile (Formula), sia indicato come iri; il tasso di interesse applicabile per la OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come rk ; iri e rk sono determinati come segue:

a)

se un partecipante non supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2021, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è il tasso medio per le ORP per tutta la durata della rispettiva OMRLT-III, ossia:

se EX ≤ 0, allora iri = 0 % eFormula

b)

se un partecipante supera di almeno il 2,5 % il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2021, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è pari al tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per tutta la durata della rispettiva OMRLT-III, ossia:

se EX ≥ 2,5, allora iri = 100 % eFormula

c)

se un partecipante supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei in misura inferiore al 2,5 % al 31 marzo 2021, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è in proporzione lineare all'eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei, ossia:

se 0 < EX < 2,5, alloraFormula e Formula».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 16 settembre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2019

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).


In alto