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Documento 32017O0019

Indirizzo (UE) 2017/1404 della Banca centrale europea, del 23 giugno 2017, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2017/19)

GU L 199 del 29.7.2017, pagg. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/1404/oj

29.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/26


INDIRIZZO (UE) 2017/1404 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 giugno 2017

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2017/19)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1 e 12.3 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione di un Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board), un nuovo organo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato.

(2)

In pari data, il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione di un «Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti» in sostituzione del «Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento».

(3)

È stato istituito un «Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie» (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral, di seguito «AMI SeCo») che ha rilevato le responsabilità del «Gruppo consultivo T2S» di fornire consulenza all'Eurosistema su materie rilevanti per il regolamento e le compensazione dei titoli, la gestione delle garanzie e T2S.

(4)

L'Indirizzo BCE/2012/13 (1) dovrebbe pertanto essere modificato per rispecchiare la sostituzione del Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento con il Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti, l'istituzione del Comitato per le infrastrutture di mercato e la sostituzione del Gruppo consultivo T2S con l'AMI SeCo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/13 è modificato come segue:

1.

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«25)

per “Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie” (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) o “AMI SeCo” s'intende l'organismo consultivo il cui compito è quello di fornire consulenza all'Eurosistema su materie relative al regolamento e alla compensazione titoli, alla gestione delle garanzie e a T2S, e il cui mandato è pubblicato sul sito internet della BCE;

26)

per “Comitato per le infrastrutture di mercato” (Market Infrastructures Board) o “MIB” s'intende l'organismo di governance il cui compito è quello di supportare il Consiglio direttivo assicurando che le piattaforme e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenute e ulteriormente sviluppate in linea con gli obiettivi assegnati dal Trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, applicabili di volta in volta;

27)

per “Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti” (Market Infrastructure and Payments Committee) o “MIPC” s'intende il comitato dell'Eurosistema incaricato di assistere gli organi decisionali dell'Eurosistema nell'adempimento del dovere statutario del SEBC di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, ivi inclusi i profili di continuità operativa, o quello che ne è il successore.»;

2.

all'articolo 2, il punto 18) è sostituito dal seguente:

«18)

per “Comitato per T2S” si intende l'organismo di governance istituito ai sensi della decisione BCE/2012/6 avente il compito di elaborare proposte al Consiglio direttivo in merito a questioni di importanza strategica e dare esecuzione a compiti esecutivi di natura puramente tecnica in relazione a T2S e che opera come una delle composizioni dedicate del MIB;»;

3.

nell'articolo 7, ai paragrafi da 1 a 3, tutti i riferimenti al «gruppo consultivo T2S» sono sostituiti con «AMI SeCo»;

4.

nell'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di evitare conflitti di interesse tra la fornitura dei servizi di T2S da parte dell'Eurosistema e le funzioni di sorveglianza dell'Eurosistema, le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che:

a)

i membri del Comitato per T2S non siano coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di T2S o di CSD che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del Comitato per T2S. Sono messe in atto misure appropriate per individuare ed evitare tali conflitti;

b)

i membri del Comitato per T2S non possono far parte del comitato di revisione interna (IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3;

c)

le funzioni di sorveglianza di T2S sono separate dalle attività operative di T2S.»;

5.

nell'articolo 9, ai paragrafi 3 e 4, tutti i riferimenti al «Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento (PSSC)» sono sostituiti con «Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (MIPC).»;

6.

l'allegato è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2012/13 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).


ALLEGATO

«

ALLEGATO

GRUPPI NAZIONALI UTENTI

MANDATO

1.   Obiettivi

1.1.

I gruppi nazionali utenti (National User Groups, NUG) riuniscono i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all'interno dei loro mercati nazionali al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e il funzionamento di TARGET2-Securities (T2S). Essi costituiscono lo spazio in cui coinvolgere gli operatori dei mercati nazionali nei lavori del Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie (di seguito “AMI SeCo”) e stabiliscono un legame formale tra l'AMI SeCo e i mercati nazionali. Essi operano sia come cassa di risonanza dell'ufficio per il programma T2S sia come soggetti che offrono un apporto all'AMI SeCo in relazione a tutti gli argomenti affrontati dall'AMI SeCo. In tale veste, possono anche suggerire all'AMI SeCo questioni da prendere in esame.

1.2.

I NUG possono essere coinvolti nel procedimento di gestione delle modifiche e degli aggiornamenti e possono svolgere un ruolo importante nella valutazione di tali richieste nel contesto dell'operatività sui mercati nazionali. I NUG dovrebbero fare proprio il principio di T2S di tentare di evitare l'inserimento di specificità nazionali in T2S e dovrebbero promuovere attivamente l'armonizzazione.

2.   Responsabilità e compiti

2.1.

I NUG nei mercati partecipanti a T2S sono responsabili di:

a)

valutare l'impatto della funzionalità di T2S, e in particolare di qualunque modifica dei requisiti utente di T2S, sul loro mercato nazionale. In questo contesto, si dovrebbe tenere debitamente conto del concetto di un “T2S snello” che mira a evitare specificità nazionali e a promuovere l'armonizzazione;

b)

contribuire ai compiti di monitoraggio e attuazione collegati alle attività di armonizzazione di T2S supportati dall'AMI SeCo;

c)

sottoporre all'attenzione dell'AMI SeCo preoccupazioni concrete suscitate dal mercato nazionale;

d)

accrescere la consapevolezza di T2S in tutti i segmenti della comunità nazionale dei titoli;

e)

coadiuvare i membri dell'AMI SeCo che rappresentano la comunità nazionale.

2.2.

Nell'assolvere le proprie responsabilità, i NUG rispettano gli elevati standard di trasparenza che sono elementi essenziali di T2S.

2.3.

Sebbene il punto centrale del mandato siano i mercati nazionali partecipanti a T2S, è vista con favore anche la creazione di NUG in mercati che ancora non partecipano a T2S. Se in tali mercati si decide di creare dei NUG, questi si conformano a un mandato analogo, al fine di preparare i rispettivi mercati alla partecipazione a T2S.

3.   Composizione e durata

3.1.

I NUG sono composti dal presidente, dal segretario e dai membri.

3.2.

Il presidente di un NUG dovrebbe essere preferibilmente membro a pieno titolo dell'AMI SeCo o un osservatore nell'ambito dello stesso. Tale ruolo sarà svolto normalmente da un alto funzionario della banca centrale nazionale (BCN) interessata. Ove la BCN interessata non esprima né designi il presidente del NUG, tale figura sarà nominata dal presidente dell'AMI SeCo, il quale cercherà di ottenere il consenso tra i principali operatori del mercato interessato. Qualora il presidente del NUG non sia membro dell'AMI SeCo, un membro dell'AMI SeCo dovrebbe effettuare un coordinamento tra l'AMI SeCo e il presidente del NUG, per assicurare uno stretto legame tra l'AMI SeCo e il NUG. Ove nessun membro del NUG sia rappresentato nell'AMI SeCo, il NUG instaurerà una stretta collaborazione con il segretario dell'AMI SeCo al fine di essere informato sugli sviluppi di T2S.

3.3.

Nei paesi dell'area dell'euro, il segretario dei NUG è espressione dalla BCN interessata; negli altri paesi, il segretario del NUG è nominato dal presidente del NUG e dovrebbe preferibilmente essere espresso dalla rispettiva BCN. È previsto che il segretario partecipi agli incontri regolarmente organizzati dall'Ufficio per il programma T2S per i segretari dei NUG attraverso la rete degli esperti dei NUG. I segretari dei NUG di mercati che non partecipano a T2S possono partecipare in qualità di ospiti alla rete di esperti dei NUG.

3.4.

I membri dei NUG comprendono i relativi membri dell'AMI SeCo e gli osservatori (o gli alti rappresentanti da questi nominati, ritenuti ammissibili dal presidente del NUG), e altre persone in possesso di conoscenze e di levatura tali da renderle ampiamente rappresentative di tutte le categorie di utenti e fornitori nel mercato nazionale, tra cui esperti su questioni di contante. I membri del NUG possono pertanto comprendere i sistemi di deposito accentrato (CSD), i mediatori, le banche, le banche d'investimento, i depositari, gli emittenti e/o i loro agenti, le controparti centrali, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, la BCN interessata, le autorità di regolamentazione e le associazioni bancarie pertinenti.

3.5.

Il mandato dei NUG scade contemporaneamente al mandato dell'AMI SeCo, vale a dire con la sostituzione dell'accordo quadro e dell'accordo di partecipazione di valuta con un nuovo contratto e/o con la risoluzione dell'accordo quadro e dell'accordo di partecipazione di valuta con tutti i CSD e le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro che li sottoscrivono.

4.   Metodo di lavoro

4.1.

I NUG si occupano solo di questioni relative a T2S. Essi sono invitati a ricercare attivamente consultazioni con l'Ufficio per il programma T2S in relazione alle questioni correnti e a fornire in modo tempestivo il punto di vista nazionale su argomenti oggetto di richiesta da parte del segretario dell'AMI SeCo o sollevati dal NUG. L'Ufficio per il programma T2S fornisce regolarmente informazioni ai NUG sui mercati partecipanti a T2S e organizza riunioni con i segretari dei NUG tramite la rete di esperti dei NUG per promuovere l'interazione tra i NUG e l'Ufficio per il programma T2S.

4.2.

I NUG si adoperano per tenere riunioni regolari in linea con il calendario delle riunioni dell'AMI SeCo, in modo da poter fornire consulenza ai membri nazionali dell'AMI SeCo. Tuttavia nessun membro dell'AMI SeCo è vincolato da tale tipo di consulenza. I NUG possono anche sottoporre osservazioni scritte all'AMI SeCo tramite il segretario dell'AMI SeCo e invitare un membro dell'AMI SeCo a esporre la propria opinione.

4.3.

Il segretario del NUG si adopera per far circolare l'ordine del giorno e la relativa documentazione da discutere alla riunione del NUG almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione stessa. Un resoconto della riunione del NUG sarà pubblicato sul sito internet di T2S e, ove opportuno, sul sito Internet della rispettiva BCN. La pubblicazione dovrebbe essere preferibilmente in inglese e, se richiesto, nella relativa lingua nazionale, entro le tre settimane successive ad ogni riunione del NUG.

4.4.

I nominativi dei membri dei NUG saranno resi pubblici sul sito internet di T2S. I NUG pubblicheranno anche un indirizzo di posta elettronica di contatto del NUG sul sito internet di T2S, in modo tale che gli operatori del mercato nazionale sappiano a chi rivolgersi per esprimere le proprie opinioni.

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