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Documento 32017D0033

Decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33)

GU L 299 del 16.11.2017, pagg. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 25/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2098/oj

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/34


DECISIONE (UE) 2017/2098 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2017

su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) il Consiglio direttivo ha stabilito i requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS).

(2)

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), le autorità competenti possono imporre misure correttive per l'inosservanza degli obblighi di sorveglianza.

(3)

Tuttavia, poiché il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) non specifica norme e procedure dettagliate per l'imposizione di misure correttive, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, tali regole e procedure dovrebbero essere stabilite dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1.

per «autorità competente» si intende un'autorità competente secondo la definizione di cui al punto 5) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

2.

per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS secondo la definizione di cui al punto 4) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

3.

per «misura correttiva» si intende una misura correttiva secondo la definizione di cui al punto 44) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

4.

per «inosservanza» si intende qualsiasi violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

5.

per «sospetta inosservanza» si intendono ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPIS non abbia adempiuto a uno o più requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), sulla base delle informazioni e della documentazione (inclusa l'autovalutazione fornita dal gestore dello SPIS) a disposizione dell'autorità competente;

6.

per «perdurante inosservanza» si intende qualsiasi inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) confermata dal una verifica, ma a cui il gestore dello SPIS non ha posto rimedio in conformità al piano d'azione concordato con l'autorità competente entro il termine specificato da detta autorità;

7.

per «progetto di verifica» si intende una relazione non ancora approvata dall'organo decisionale di un'autorità competente, che fornisce un'analisi preliminare delle regole, delle procedure e delle operazioni dello SPIS e degli incidenti o di ogni altro aspetto considerato importante per il funzionamento dello SPIS e indicante una sospetta inosservanza dei requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

8.

per «verifica» si intende, ove la Banca centrale europea (BCE) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dal Consiglio direttivo o, ove una banca centrale nazionale (BCN) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dall'organo decisionale competente di tale BCN e che indica il grado di conformità del gestore ai requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

Articolo 2

Principi generali

1.   La misure correttive sono imposte nei confronti dei gestori degli SPIS in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e alla procedura stabilita nella presente decisione.

2.   Le autorità competenti possono avviare la procedura per l'imposizione di una misura correttiva nei seguenti casi:

a)

in caso di inosservanza confermata da verifica;

b)

in caso di perdurante inosservanza, ove nessuna misura correttiva sia stata imposta in precedenza nei confronti del gestore dello SPIS;

c)

in caso di progetto di verifica che induca l'autorità competente a sospettare un'inosservanza che sia grave e richieda azioni immediate.

3.   La formulazione delle misure correttive è sufficientemente specifica da permettere al gestore dello SPIS di intervenire senza indebito ritardo per rimediare all'inosservanza o evitare che questa si ripeta.

Articolo 3

Avviso al gestore dello SPIS

1.   In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e sulla base delle risultanze del progetto di verifica o della verifica, l'autorità competente invia al gestore dello SPIS una comunicazione scritta che può includere la richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti.

2.   La comunicazione scritta specifica la natura dell'inosservanza o della sospetta inosservanza, nonché i fatti, le informazioni, la verifica o le ragioni giuridiche poste a fondamento della contestazione di non-conformità o sospetta non conformità. La comunicazione indica una o più misure correttive che l'autorità competente intende imporre. Essa indica inoltre se il caso è considerato grave e se un intervento immediato è necessario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3.   Nei casi di perdurante inosservanza, la comunicazione scritta specifica anche i mancati progressi o l'inadeguatezza dei progressi fatti dal gestore dello SPIS in relazione all'attuazione del piano di azione concordato con l'autorità competente.

Articolo 4

Organizzazione della fase di audizione

1.   Al gestore dello SPIS è data la possibilità di essere sentito mediante la presentazione di osservazioni scritte sui fatti, sulle informazioni, sulla valutazione o sulle ragioni giuridiche poste a base della contestazione di non conformità o di sospetta non conformità e sulle misure correttive prese in esame, indicati nella comunicazione scritta, entro un termine specificato dall'autorità competente non inferiore a 14 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione dalla comunicazione scritta. Il gestore dello SPIS può richiedere una proroga del termine e l'autorità competente decide a propria discrezione se concederla.

2.   In casi di inosservanza ritenuta sufficientemente grave da richiedere interventi immediati, in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), al gestore dello SPIS è data la possibilità di essere sentito e fornire spiegazioni entro un termine specificato dall'autorità competente generalmente non superiore a tre giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta.

3.   Il gestore dello SPIS può richiedere all'autorità competente spiegazioni o documentazione in merito all'inosservanza o alla sospetta inosservanza. Le autorità competenti si adoperano per fornire tempestivamente al gestore dello SPIS le spiegazioni o la documentazione pertinenti.

4.   Ove l'autorità competente lo consideri appropriato o su richiesta del gestore dello SPIS, all'operatore dello SPIS può essere data la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sulle informazioni, sulla verifica o sulle ragioni giuridiche poste a fondamento della contestazione di non conformità o di sospetta non conformità nel corso di un incontro. Nel corso dell'incontro il gestore dello SPIS può farsi assistere da un terzo, compreso un consulente legale esterno.

5.   L'autorità competente predispone il verbale scritto di ciascun incontro con il gestore dello SPIS. Concesso un lasso di tempo sufficiente alla revisione dei verbali e all'inclusione di qualunque commento o modifica ritenuti necessari, i verbali sono sottoscritti dal gestore dello SPIS e copia di essi è fornita al gestore dello SPIS dall'autorità competente.

6.   Il gestore dello SPIS fa pervenire all'autorità competente osservazioni, documentazione, spiegazioni e ogni altra informazione in una lingua dell'Unione di sua scelta, salvo che precedentemente sia stata convenuta con l'autorità competente una lingua diversa.

Articolo 5

Accesso al fascicolo

1.   I gestori di SPIS hanno diritto, dopo l'avvio della procedura per l'imposizione di misure correttive, di accedere al fascicolo dell'autorità competente, fatti salvi gli interessi legittimi di persone giuridiche e naturali diverse dagli stessi gestori di SPIS. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

2.   I gestori di SPIS inviano all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all'accesso al fascicolo.

3.   Il fascicolo consiste dei documenti ottenuti, prodotti o raccolti dall'autorità competente durante la procedura di imposizione di misure correttive.

4.   Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere documenti interni dell'autorità competente e la corrispondenza tra l'autorità competente e qualunque soggetto coinvolto nella preparazione della verifica.

Articolo 6

Imposizione di misure correttive

1.   In conformità all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), l'autorità competente può imporre misure correttive nei confronti del gestore dello SPIS, dopo aver preso in esame le informazioni fornite da quest'ultimo. A scanso di equivoci, laddove la procedura per imporre una misura correttiva abbia avuto avvio sulla base di una sospetta inosservanza, la misura correttiva è imposta solo dopo che il competente organo decisionale dell'autorità competente abbia approvato la relazione che individua l'inosservanza.

2.   Ove la BCE agisca in veste di autorità competente, la decisione di imporre misure correttive è approvata dal Consiglio direttivo. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS è tenuto ad attuare le misure.

3.   Ove una BCN agisca in veste di autorità competente, la decisione di imporre misure correttive è approvata dall'organo decisionale della BCN. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS è tenuto ad attuare le misure correttive. Una copia della decisione è trasmessa per conoscenza dalla BCN al Consiglio direttivo senza indebito ritardo.

Articolo 7

Termini

Il diritto dell'autorità competente di imporre misure correttive in caso di inosservanza che sia stata confermata da una verifica si estingue decorsi due anni dalla finalizzazione della verifica.

Articolo 8

Notifica della decisione di imporre misure correttive

L'autorità competente notifica per iscritto, anche in forma elettronica, al gestore dello SPIS qualsiasi decisione che imponga misure correttive, entro sette giorni di calendario dall'assunzione della decisione.

Articolo 9

Mancata attuazione delle misure correttive

La mancata attuazione delle misure correttive da parte del gestore dello SPIS entro il termine indicato può essere considerato come causa autonoma di imposizione di sanzioni da parte della BCE, purché la stessa inosservanza non sia già stata sanzionata.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 217, 23.7.2014, pag. 16.


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