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Documento 32016R1705

Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)

GU L 257 del 23.9.2016, pagg. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1705/oj

23.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/10


REGOLAMENTO (UE) 2016/1705 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 setttembre 2016

che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito dovrebbe essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra: a) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle banche centrali nazionali partecipanti e b) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi. Il metodo di applicazione della detrazione forfettaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (2) dovrebbe essere chiarito ulteriormente.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:

1)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività, come definite nel quadro delle segnalazioni della BCE di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) (*) risultanti dalla raccolta di fondi:

a)

depositi; e

b)

titoli di debito emessi.

Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva.

2.   Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

a)

passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3; e

b)

passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

(*)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Per la categoria di passività «depositi» di cui al paragrafo 1, lettera a), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata nel modo di seguito indicato: l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva.

Per la categoria di passività «titoli di debiti emessi» di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esclusione di cui al paragrafo 2 è effettuata deducendo un importo dall'aggregato soggetto a riserva nel modo di seguito indicato:

a)

l'istituzione fornisce alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e l'importo per il quale vi è prova è dedotto dall'aggregato soggetto a riserva;

b)

ove l'istituzione non sia in grado di fornire alla BCN partecipante competente prova dell'importo delle passività di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all'ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno scadenza originaria fino a due anni.»;

2)

nell'intero regolamento sono soppresse le parole «relative alle statistiche monetarie e bancarie».

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 settembre 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).


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