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Documento 32016R1384

Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)

GU L 222 del 17.8.2016, pagg. 24–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1384/oj

17.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/24


REGOLAMENTO (UE) 2016/1384 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 agosto 2016

che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Si rendono necessari attributi supplementari sulle disponibilità in titoli oltre a quelli attualmente richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (2), al fine di garantire che al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) siano fornite informazioni adeguate sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari. Tali attributi supplementari permetteranno di condurre analisi più accurate dei rischi e delle esposizioni nell'ambito del sistema finanziario. A sua volta, ciò permetterà un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. L'ampliamento dell'ambito delle informazioni segnalate relative al rischio di credito e alla contabilità riveste particolare importanza ai fini delle analisi sulla stabilità finanziaria e gli stessi dati risulteranno anche utili a fini di vigilanza prudenziale. Ciò è anche necessario al fine di potere valutare l'esposizione al rischio dell'Eurosistema in relazione alle controparti nelle operazioni di politica monetaria. È anche opportuno modificare la struttura di talune disposizioni per chiarire gli obblighi di segnalazione statistica dei soggetti dichiaranti in relazione ai dati di settore e di gruppo.

(2)

Inoltre, è opportuno chiarire gli obblighi di segnalazione dei custodi al fine di evitare duplicazioni nella segnalazione di titoli potenzialmente segnalati da diversi custodi residenti nell'area dell'euro, ad esempio in caso di subcustodi.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1.

L'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

“ente” ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;"

b)

sono inseriti i seguenti punti:

«3 bis.

“impresa madre” ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, punto 9), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

ter.

per «impresa figlia» si intende:

a)

un'impresa figlia come definita nell'articolo 2, punto 10), della Direttiva 2013/34/UE;

b)

un'impresa sulla quale un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate come imprese figlie dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;

quater.

«ente finanziario» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

quinquies.

per «succursale di un'impresa di assicurazioni» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(**)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

per “gruppo bancario” si intendono le imprese incluse nell'ambito di consolidamento dell'impresa a capo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013;»;

d)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

per “impresa a capo di un gruppo bancario” si intende:

a)

un ente impresa madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

b)

una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

c)

una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

d)

un organismo centrale, nell'accezione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in uno Stato membro partecipante;»;

e)

il punto 11 è soppresso;

f)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

per “titoli tenuti in custodia” si intendono i titoli detenuti e amministrati dai custodi, direttamente, o indirettamente tramite un cliente, per conto degli investitori;»;

g)

sono aggiunti i seguenti punti da 18 a 24:

«18.

per “entità giuridica” si intende un'entità, che non sia una persona fisica, considerata dal diritto nazionale come dotata dello status di persona giuridica nel paese in cui è residente e che può avere diritti e obblighi giuridici ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale di quel paese;

19.

per “dati di settore” si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3;

20.

per “dati di gruppo” si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3 bis;

21.

il termine “Stato membro partecipante” ha il medesimo significato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2533/98;

22.

per “cliente” si intende una persona fisica o giuridica alla quale un custode fornisce servizi di custodia e servizi correlati, incluso un altro custode;

23.

con “per ogni entità” si intende che i dati segnalati si riferiscono alle disponibilità in titoli di ogni singola entità giuridica di un gruppo bancario, ossia l'impresa madre e ciascuna impresa figlia;

24.

con “base di gruppo” si intende che i dati segnalati comprendono le informazioni sulle disponibilità in titoli del gruppo bancario nel suo insieme.»;

2.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da soggetti dichiaranti dati di settore e soggetti dichiaranti dati di gruppo (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi”).

a)

I soggetti dichiaranti dati di settore sono costituiti da IFM, FI, SV, IA e custodi residenti.

b)

I soggetti dichiaranti dati di gruppo sono costituiti da:

i)

imprese a capo di gruppo bancari; e

ii)

enti o enti finanziari aventi sede in Stati membri partecipanti che non fanno parte di un gruppo bancario;

ove siano stati individuati dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e gli obblighi di comunicazione siano stati loro comunicati ai sensi del paragrafo 5.»;

b)

i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salve deroghe ai sensi degli articoli 4, 4 bis o 4 ter.

4.   Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario rientri tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione se il totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), ovvero dell'ente o dell'ente finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è:

a)

maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione (di seguito la “soglia dello 0,5 %”), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero:

i)

i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero, ove questi non siano disponibili

ii)

i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente;

ovvero

b)

pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che lo rendono rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio, in ragione delle sue interconnessioni con gli altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria e/o di un determinato Stato membro dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro.

5.   La BCN competente notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 e i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

6.   Fatto salvo l'articolo 10, ciascun soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica in conformità al paragrafo 5 dopo l'inizio della prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, comincia a segnalare i dati entro sei mesi dalla data della notifica.

7.   Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 informa la BCN competente delle modifiche relative alla propria denominazione o forma giuridica, di fusioni o ristrutturazioni e di qualsiasi altro evento o circostanza che incida sui suoi obblighi di segnalazione, entro 14 giorni dalla data in cui tale evento o circostanza si verifica.

8.   Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 resta soggetto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento finché non riceve una notifica in senso contrario dalla BCN competente.»;

3.

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di settore»;

b)

nel paragrafo 2, i punti a), b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

titoli detenuti in custodia per clienti residenti che non segnalano le proprie disponibilità ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla parte 3, del capo 1 dell'allegato I;

b)

titoli detenuti in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, conformemente alla parte 4 del capo 1 dell'allegato I;

c)

titoli emessi da enti dell'area dell'euro detenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e di clienti residenti al di fuori dell'Unione, conformemente alla parte 5 del capo 1 dell'allegato I.»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

d)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   I soggetti dichiaranti dati di settore, in conformità alle istruzioni della BCN competente, segnalano: a) i dati titolo per titolo in merito alle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, ove richiesti dalla BCN competente, le altre variazioni di volume; o b) le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie sulla base di uno dei metodi specificati nella parte 1 del capo 1 dell'allegato I. Ulteriori obblighi e indicazioni in merito alla compilazione delle operazioni sono stabiliti nella parte 3 dell'allegato II.

6.   I soggetti dichiaranti dati di settore, ove abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dalla BCN competente, segnalano su base trimestrale o mensile i dati sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, in merito alle disponibilità in titoli senza codice ISIN, in conformità alla parte 7 del capo 1 dell'allegato I. Il presente paragrafo non si applica ai soggetti dichiaranti dati di settore a cui sono concesse deroghe ai sensi degli articoli 4 o 4 ter.»;

e)

i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

f)

sono aggiunti i paragrafi 12 e 13 seguenti:

«12.   La BCN competente, quando un'IFM segnala i dati titolo per titolo relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, richiede che questa segnali l'indicatore “titolo emesso dal detentore”, come disposto nella parte 2 del capo 1 dell'allegato I.

13.   La BCN competente, quando un'IFM segnala informazioni statistiche relative alle proprie disponibilità in titoli senza codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, può richiedere che essa segnali l'indicatore “titolo emesso dal detentore”, come disposto nella parte 7 del capo 1 dell'allegato I.»;

4.

sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

«Articolo 3 bis

Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di gruppo

1.   I soggetti dichiaranti dati di gruppo forniscono alla BCN competente, su base trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, comprese le entità non residenti. Tali dati sono segnalati su base lorda, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da entità dello stesso gruppo. Tali dati sono segnalati in conformità alle istruzioni di segnalazione impartite dalle BCN competenti.

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati relativi alle disponibilità in titoli, come specificato nel capo 2 dell'allegato I.

2.   I soggetti dichiaranti dati di gruppo tenuti a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 segnalano i dati su base di gruppo o per ogni entità relativi agli strumenti detenuti dall'impresa madre e/o dalle sue imprese figlie in conformità alle tabelle di cui al capo 2 dell'allegato I.

3.   La BCN competente richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)” titolo per titolo, e “l'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito contabile)” titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.

4.   I soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), si conformano al presente regolamento in base alle disponibilità del singolo ente o ente finanziario.

Articolo 3 ter

Obblighi di segnalazione statistica generali

1.   Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti: a) nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (***); b) nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/40) (****) e c) nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50).

2.   I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato II, nonché alle norme contabili di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter.

(***)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73)."

(****)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).»;"

5.

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Deroghe per soggetti dichiaranti dati di settore»;

b)

nel paragrafo 1 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A discrezione di ciascuna BCN competente, ai soggetti dichiaranti dati di settore possono essere concesse le seguenti deroghe:»;

c)

nel paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), i custodi che detengono per clienti non residenti un ammontare totale di titoli inferiore a 10 miliardi di EUR.»;

d)

i paragrafi 6, 6 bis e 7 sono soppressi;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   In relazione ai soggetti dichiaranti dati di settore per i quali opera la deroga di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 3 o 4, le BCN continuano a raccogliere, su base annuale, i dati in merito all'ammontare di titoli che tali soggetti dichiaranti detengono o tengono in custodia in conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, su base aggregata o titolo per titolo.»;

f)

il paragrafo 9 è soppresso;

g)

i paragrafi 11 e 12 sono soppressi;

h)

è aggiunto il seguente paragrafo 13:

«13.   Le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe a IFM in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 12, purché le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.»;

6.

sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo

1.   Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti dati di gruppo in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3 bis nei seguenti casi:

a)

le BCN possono permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;

b)

le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a).

2.   Le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)”, titolo per titolo, come stabilito nell'articolo 3 bis, paragrafo 3, a condizione che le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

3.   Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità stabilita nel capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che le BCN possano ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel suo insieme.

Articolo 4 ter

Deroghe generali e disciplina applicabile a tutte le deroghe

1.   Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: a) del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*****); b) del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38); c) del Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o d) del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se le BCN possano ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.

2.   Le BCN si assicurano che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 bis siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare.

3.   Le BCN possono assoggettare i soggetti dichiaranti effettivi, a cui siano state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis, a obblighi di segnalazione supplementari, ove ritengano necessari ulteriori dettagli. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente.

4.   Ove le BCN abbiano concesso deroghe, i soggetti dichiaranti effettivi possono comunque adempiere agli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto dichiarante effettivo che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente, prima di avvalersene successivamente, deve ottenere l'assenso della BCN.

(*****)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;"

7.

L'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme contabili per la segnalazione di dati di settore»;

b)

il paragrafo 1 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

8.

sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

«Articolo 5 bis

Norme contabili per la segnalazione di dati di gruppo

1.   Fatte salve le prassi contabili nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli ai valori indicati nelle parti 4 e 8 dell'allegato II.

2.   Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli su base lorda a fini statistici. In particolare sono segnalate anche le disponibilità dei soggetti segnalanti dati di gruppo in titoli emessi dallo stesso soggetto segnalante e le disponibilità delle singole entità giuridiche del gruppo dichiarante individuate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, in titoli emessi dalle entità stesse.

Articolo 5 ter

Norme contabili generali

1.   Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE (******) o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.

2.   Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, sono registrate come disponibilità del proprietario originario e non come disponibilità della parte che le acquisisce temporaneamente, laddove vi sia un impegno fermo a invertire l'operazione, invece di una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui la parte che acquisisce i titoli temporaneamente venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dalla parte che li acquisisce temporaneamente come una posizione negativa nel relativo portafoglio titoli.

(******)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;"

9.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Tempestività dei dati di settore

Le BCN trasmettono alla BCE:

a)

i dati di settore trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 2 bis e 5, entro le ore 18:00 CET del settantesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero

b)

i dati di settore mensili titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, e alla parte 1 del capo 1 dell'allegato I, in conformità al punto i) o al punto ii) che seguono:

i)

su base trimestrale per i tre mesi del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero

ii)

su base mensile per ciascun mese del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.»;

10.

sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter:

«Articolo 6 bis

Tempestività dei dati di gruppo

Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali di gruppo titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18:00 CET del cinquantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

Articolo 6 ter

Tempestività in generale

1.   Le BCN decidono il termine entro il quale hanno necessità di ricevere i dati dai soggetti dichiaranti effettivi al fine di essere in grado di dare corso alle procedure di controllo della qualità necessarie e di rispettare le scadenze di cui agli articoli 6 e 6 bis.

2.   Qualora una scadenza di cui agli articoli 6 o 6 bis cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come pubblicato sul sito Internet della BCE.»;

11.

è aggiunto il seguente articolo 10 ter:

«Articolo 10 ter

Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (*******)

1.   La prima segnalazione di dati di settore ai sensi dell'articolo 3 inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

2.   La prima segnalazione di dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

(*******)  Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).»;"

12.

Gli Allegati I e II sono modificati in conformità all'Allegato al presente Regolamento.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).


ALLEGATO

1.

L'allegato l al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

a)

prima del titolo «Parte 1» è inserito il seguente nuovo titolo:

«CAPO 1: DATI DI SETTORE»;

b)

la parte 1 è modificata come segue:

i)

il primo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«IFM, FI e custodi, nel segnalare i dati relativi alle proprie disponibilità in titoli o ai titoli che tengono in custodia per clienti residenti, forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

I custodi, nel segnalare: i) i titoli che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti in un altro Stato membro dell'area dell'euro; e ii) i titoli emessi da entità dell'area dell'euro che tengono in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e per clienti residenti al di fuori dell'Unione, forniscono le informazioni statistiche in conformità a uno dei metodi stabiliti nel paragrafo 2.»;

c)

la parte 2 è modificata come segue:

i)

il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle loro disponibilità in titoli.»;

ii)

alla fine della parte 2, sopra la tabella, è inserito il seguente periodo:

«La BCN competente ha facoltà di richiedere che le IFM segnalino i dati relativi al campo 8.»;

iii)

il campo 2b della tabella è sostituito dal seguente:

«2b

Base segnaletica»;

iv)

alla tabella è aggiunto il campo 8 seguente:

«8

Titoli emessi dal detentore»;

d)

la parte 3 è modificata come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per clienti non finanziari residenti e per altri clienti finanziari non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli»;

ii)

il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I custodi segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti e per altri clienti finanziari che non segnalano le proprie disponibilità in titoli, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.»;

iii)

i campi 2b e 3 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«2b

Base segnaletica

3

Settore del cliente:

Imprese di assicurazione (S.128)

fondi pensione (S.129)

Altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), ausiliari finanziari (S.126) e prestatori di fondi e le istituzioni finanziarie captive (S.127), escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13) (*)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (**)

iv)

i campi 9 e 10 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«9

Istituzione cliente

10

Istituzione cliente soggetta a obblighi di segnalazione diretta»;

e)

la parte 4 è modificata come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per clienti residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro»;

ii)

il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I custodi segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.»;

iii)

i campi 2b, 3 e 4 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«2b

Base segnaletica

3

Settore del cliente:

Famiglie (S.14)

Altri clienti non finanziari, escluse le famiglie

4

Paese del cliente»;

f)

la parte 5 è modificata come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati relativi a titoli con codice ISIN, emessi da residenti nell'area dell'euro, tenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o al di fuori dell'Unione»;

ii)

il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I custodi segnalano, per ciascun titolo emesso da residenti nell'area dell'euro a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), che tengono in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o al di fuori dell'Unione, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.»;

iii)

i campi 2b, 3 e 4 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«2b

Base segnaletica

3

Settore del cliente (***):

Amministrazioni pubbliche e autorità bancarie centrali

Altri clienti, escluse le amministrazioni pubbliche e le autorità bancarie centrali

4

Paese del cliente

g)

La parte 6 è soppressa.

h)

La parte 7 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 7

Dati relativi a disponibilità in titoli privi di codice ISIN

Per ciascun titolo a cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente possono essere segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a)

per gli investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:

i)

i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; ovvero

ii)

i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento.

La BCN competente può richiedere che le IFM segnalino anche i dati relativi al campo 17.

Dati segnalati dagli investitori segnalanti dati sulle loro disponibilità in titoli

Campo

Descrizione

1

Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato (1)

3

Base segnaletica

4

Valore di prezzo

5

Valore di mercato

6

Strumenti:

Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Azioni quotate (F.511)

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521)

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522)

7

Settori o sottosettori di investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

Imprese di assicurazione (S.128)

8

Settore o sottosettore dell'emittente:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

Ausiliari finanziari (S.126)

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13) (2)

Famiglie (S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

9

Investimento di portafoglio o investimento diretto

10

Disaggregazione per paese dell'emittente

11

Valuta di denominazione dei titoli

12

Data di emissione

13

Data di scadenza

14

Operazioni finanziarie

15

Aggiustamenti da rivalutazione

16

Altre variazioni di volume

17

Titoli emessi dal detentore

b)

Per i custodi che segnalino dati relativi ai titoli che detengono per clienti finanziari residenti non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli e per clienti non finanziari, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:

i)

i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 14, nonché al campo 15 o ai campi 16 e 17, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; ovvero

ii)

i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 14, nonché al campo 15 o ai campi 16 e 17, per il trimestre o il mese di riferimento.

I custodi che segnalano le disponibilità di IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, devono anche segnalare i dati relativi ai campi 18 o 19.

Dati segnalati dai custodi

Campo

Descrizione

1

Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato (3)

3

Base segnaletica

4

Valore di prezzo

5

Valore di mercato

6

Strumento:

Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Azioni quotate (F.511)

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521)

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).

7

Settori o sottosettori dei clienti segnalati dai custodi:

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Altri intermediari finanziari, ad esclusione delle imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), ausiliari finanziari (S.126) e prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13) (4)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (5)

8

Settore o sottosettore dell'emittente:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

Ausiliari finanziari (S.126)

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Famiglie (S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

9

Investimento di portafoglio o investimento diretto

10

Disaggregazione per paese dell'investitore

11

Disaggregazione per paese dell'emittente

12

Valuta di denominazione dei titoli

13

Data di emissione

14

Data di scadenza

15

Operazioni finanziarie

16

Aggiustamenti da rivalutazione

17

Altre variazioni di volume

18

Istituzione cliente

19

L'istituzione cliente è soggetta a obblighi di segnalazione diretta

i)

La parte 8 è modificata come segue:

i)

il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle loro disponibilità in titoli, su base annuale.»;

ii)

la tavola è sostituita dalla seguente:

Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base segnaletica

3

Valore di mercato

4

Disaggregazione per ubicazione geografica del detentore (singoli paesi SEE, paesi non-SEE)

5

Strumento:

Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Azioni quotate (F.511)

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521);

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).

6

Settore o sottosettore dell'emittente:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

Ausiliari finanziari (S.126)

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Famiglie (S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

7

Disaggregazione per paese dell'emittente

8

Valuta di denominazione dei titoli

iii)

è inserito il seguente paragrafo 2:

«CAPO 2: DATI DI GRUPPO

PARTE 1

Dati relativi a disponibilità in titoli dotati di codice ISIN

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522) detenuto dal gruppo, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a)

sono segnalati i dati relativi ai campi da 1 a 8 e da 12 a 30;

b)

sono segnalati i campi da 31 a 33 e da 35 a 37, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali si applica il metodo basato sui rating interni (Internal Ratings Based, IRB) ovvero i dati sono altrimenti disponibili;

c)

sono segnalati i campi da 34 a 37, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali non si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;

LA BCN competente può anche scegliere di richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare i dati per i campi da 9 a 11 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 31 a 37.

Campo

Descrizione

Livello di segnalazione (6)

(G = gruppo/E = Entità)

1.   

Informazioni relative al detentore

1

Codice identificativo del detentore

E

2

Identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) del detentore

E

3

Denominazione del detentore

E

4

Paese del detentore

E

5

Settore del detentore:

E

6

Codice identificativo della controllante diretta del detentore

E

2.   

Informazioni relative allo strumento

7

Codice ISIN

E

8

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

E

9

Base segnaletica

E

10

Valore di mercato

E

11

L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)

G

12

L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)

G

3.   

Informazioni relative alla contabilità e al rischio

13

Stato di forbearance e rinegoziazione

G

14

Data dello stato di forbearance e rinegoziazione

G

15

Stato in bonis dello strumento

G

16

Data dello stato in bonis dello strumento

G

17

Stato di default dell'emittente

G

18

Data dello stato di default dell'emittente

G

19

Stato di default dello strumento

G

20

Data dello stato di default dello strumento

G

21

Principio contabile

G ed E

22

Valore contabile

E

23

Tipo di riduzione di valore.

E

24

Metodo di valutazione della riduzione di valore

E

25

Importo della riduzione di valore accumulata

E

26

Fonti di gravame

E

27

Classificazione contabile degli strumenti

E

28

Portafoglio prudenziale

E

29

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

E

30

Recuperi accumulati a partire dal default

E

31

Probabilità di default (probability of default, PD) dell'emittente

G

32

Perdita in caso di default (LGD) in periodi di recessione

G

33

LGD in periodi di normalità economica

G

34

Fattore di ponderazione del rischio

G

35

Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)

E

36

Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali

E

37

Classe di esposizioni

E

PARTE 2

Dati relativi a disponibilità in titoli privi di codice ISIN

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano, per ciascun titolo a cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F. 522) detenuto dal gruppo, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a)

sono segnalati titolo per titolo i campi da 1 a 7, 11 e da 13 a 52, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.;

b)

sono segnalati i campi da 53 a 55 e da 57 a 59, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;

c)

sono segnalati i campi da 56 a 59, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali non si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;

LA BCN competente può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare anche i dati per i campi da 8 a 10, 12 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 53 a 59.

Campo

Descrizione

Livello di segnalazione (7)

(G = gruppo/E = Entità)

1.   

Informazioni relative al detentore

1

Codice identificativo del detentore

E

2

LEI del detentore

E

3

Denominazione del detentore

E

4

Paese del detentore

E

5

Settore del detentore:

E

6

Codice identificativo della controllante diretta del detentore

E

2.   

Informazioni relative allo strumento

7

Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)

E

8

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

E

9

Base segnaletica

E

10

Valore di prezzo

E

11

Valore di mercato (8)

E

12

L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)

G

13

L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)

G

14

Strumento:

Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Azioni quotate (F.511)

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521);

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).

E

15

Valuta di denominazione dei titoli

E

16

Data di emissione

E

17

Data di scadenza

E

18

Classificazione delle attività principali

E

19

Tipo di cartolarizzazione

E

20

Stato del titolo

E

21

Data dello stato del titolo

E

22

Arretrati per lo strumento

E

23

Data degli arretrati per lo strumento

E

24

Tipo di subordinazione dello strumento

E

25

Ubicazione geografica della garanzia

E

26

Codice identificativo del garante

E

27

Codice identificativo o dell'emittente

E

28

LEI dell'emittente

E

29

Denominazione dell'emittente

E

30

Disaggregazione per paese dell'emittente

E

31

Settore o sottosettore dell'emittente:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

Ausiliari finanziari (S.126)

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13) (9)

Famiglie (S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

E

32

Settore NACE dell'emittente

E

33

Stato dell'entità

E

34

Data dello stato dell'entità

E

3.   

Informazioni relative alla contabilità e al rischio

35

Stato di forbearance e rinegoziazione

G

36

Data dello stato di forbearance e rinegoziazione

G

37

Stato in bonis dello strumento

G

38

Data dello stato in bonis dello strumento

G

39

Stato di default dell'emittente

G

40

Data dello stato di default dell'emittente

G

41

Stato di default dello strumento

G

42

Data dello stato di default dello strumento

G

43

Principio contabile

G ed E

44

Valore contabile

E

45

Tipo di riduzione di valore

E

46

Metodo di valutazione della riduzione di valore

E

47

Importo della riduzione di valore accumulata

E

48

Fonti di gravame

E

49

Classificazione contabile degli strumenti

E

50

Portafoglio prudenziale

E

51

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

E

52

Recuperi accumulati a partire dal default

E

53

PD dell'emittente

G

54

LGD in periodi di recessione

G

55

LGD in periodi di normalità economica

G

56

Fattore di ponderazione del rischio

G

57

Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)

E

58

Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali

E

59

Classe di esposizioni

E

2.

L'allegato II è modificato come segue:

a)

nella parte 2, il settore e la definizione 7 della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«7.

Società veicolo finanziarie (S.125 A)

Le società veicolo finanziarie (SV) sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.»

b)

La parte 4 è modificata come segue:

i)

Il nono campo della tabella è sostituito dal seguente:

«Base segnaletica»

ii)

Alla tabella sono aggiunte le seguenti definizioni:

«Data di emissione

Data nella quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data nella quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori.

In caso di strip, questa colonna indica la data di separazione delle cedole/del capitale.

Data di scadenza

Data di effettivo rimborso dello strumento di debito.

Titoli emessi dal detentore

Indica se il titolo è stato emesso dal detentore.

Classificazione delle attività principali

Classificazione dello strumento.

Tipo di cartolarizzazione

Tipo di attività fornite a garanzia.

Stato del titolo

Attributo supplementare che indica lo stato del titolo: può indicare se lo strumento è ancora in essere o meno ad esempio in default, scaduto o rimborsato anticipatamente.

Data dello stato del titolo

La data nella quale lo stato del titolo segnalato nel campo “Stato del titolo” ha avuto effetto.

Arretrati per lo strumento

Ammontare complessivo di capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di riferimento, che è dovuto contrattualmente e non è stato pagato (arretrato). Questo importo deve essere sempre segnalato. Deve essere segnalata la cifra “0” se lo strumento non era scaduto alla data di riferimento.

Data degli arretrati per lo strumento

Data in cui lo strumento è scaduto ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n 680/2014 (****). Questa è la data più vicina a quella nella quale lo strumento registra un importo impagato alla data di riferimento, e deve essere segnalata se lo strumento è scaduto alla data di riferimento.

Tipo di subordinazione dello strumento

Il tipo di subordinazione dello strumento indica se lo strumento è garantito o meno, il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali.

Ubicazione geografica della garanzia

Ubicazione geografica della garanzia.

Codice identificativo del garante

Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente un garante e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.

c)

Sono inserite le seguenti parti 5, 6, 7 e 8:

«PARTE 5

Definizioni generali

Campo

Descrizione

Identificativo dell'entità giuridica

Un codice di riferimento conforme allo standard dell'International Organisation for Standardisation (ISO) 17442, che è assegnato ad un'entità giuridica da identificare con un identificativo dell'entità giuridica (Legal entity identifier, LEI). Il codice LEI consente l'identificazione univoca a livello globale di entità da identificare con un LEI.

Identificativo UE

Per identificativo UE si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito dell'UE.

Identificativo nazionale

Per identificativo nazionale si intende un codice identificativo comunemente utilizzato di uso, convenuto con la BCN competente che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito del suo paese di residenza.

Ambito prudenziale del consolidamento

L'ambito prudenziale del consolidamento si riferisce all'ambito di consolidamento di cui al capo 2 del titolo II della parte prima del Regolamento (UE) n. 575/2013.

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards (IFRS) come definiti nell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Ambito contabile del consolidamento

L'ambito contabile del consolidamento si riferisce all'ambito del consolidamento per la rendicontazione finanziaria secondo gli IFRS ovvero, ove questi non si applichino, a ogni standard nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.

Classificazione NACE

Classificazione delle controparti in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 come stabilita nel Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Per codice NACE si intende un codice NACE di livello due, tre o quattro in conformità al Regolamento (CE) n. 1893/2006.

Metodo IRB

Metodo basato sui rating interni (Internal Ratings Based, IRB) per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.

Livello di segnalazione

Il livello di segnalazione si riferisce alla segnalazione dei dati per ogni entità o su base di gruppo come definita ai punti 23 e 24 dell'articolo 1. Ai dati segnalati a livello di entità dovrebbero applicarsi principi contabili e di consolidamento armonizzati in accordo con la BCN competente, ossia, per quanto possibile, le informazioni a livello di entità dovrebbero seguire i principi contabili del gruppo.

Data di riferimento

L'ultima data del periodo di riferimento a cui i dati si riferiscono ossia la fine del trimestre in conformità all'articolo 6 bis.

PARTE 6

Definizione degli attributi del detentore

Campo

Descrizione

Codice identificativo del detentore

Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente il detentore e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.

Codice identificativo della controllante diretta del detentore

Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente l'entità giuridica di cui il detentore costituisce una parte sprovvista di personalità giuridica e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica, o l'identificativo UE o nazionale.

L'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito prudenziale)

Indica che il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo in linea con l'ambito prudenziale del consolidamento.

L'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito contabile)

Indica che il titolo è stato emesso da un entità dello stesso gruppo in linea con l'ambito contabile del consolidamento.

PARTE 7

Definizione degli attributi dell'emittente

Campo

Descrizione

Codice identificativo dell'emittente

Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente un emittente e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.

Stato dell'entità

Attributo supplementare che comprende informazioni sullo stato dell'entità emittente, incluso lo stato di default e informazioni sulle ragioni per le quali l'entità può essere considerata in default in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ogni altra informazione sullo stato dell'entità emittente, come la partecipazione a fusioni, acquisizioni ecc.

Data dello stato dell'entità

La data in cui l'entità ha modificato il proprio stato.

PARTE 8

Definizione degli attributi relativo alla contabilizzazione e al rischio

Campo

Descrizione

Stato di forbearance e rinegoziazione

Identificazione di strumenti oggetto di concessioni (forbearance) e strumenti rinegoziati.

Data dello stato di forbearance e rinegoziazione

La data in cui lo stato forbearance o rinegoziazione come segnalato in “Stato di forbearance e di rinegoziazione” si è verificato.

Stato in bonis dello strumento

Identificazione degli strumenti classificati come deteriorati ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Data dello stato in bonis dello strumento

La data in cui lo stato in bonis come segnalato in “Stato in bonis dello strumento” si è verificato o è cambiato.

Stato di default dell'emittente

Identificazione dello stato di default dell'emittente in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Data dello stato di default dell'emittente

Data in cui lo stato di default dell'emittente come segnalato in “Stato di default dell'emittente” si è verificato o è cambiato.

Stato di default dello strumento

Identificazione dello stato di default dello strumento in conformità all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Data dello stato di default dello strumento

Data in cui lo stato di default dello strumento come segnalato in “Stato di default dello strumento” si è verificato o è cambiato.

Principio contabile

Principio contabile utilizzato dall'operatore monitorato.

Valore contabile

Il valore contabile ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Tipo di riduzione di valore

Tipo di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicati.

Metodo di valutazione della riduzione di valore

Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono tra metodi individuali e collettivi.

Importo della riduzione di valore accumulata

Importo delle svalutazioni per perdite detenute rispetto allo strumento o allocate alla data di riferimento. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato.

Fonti di gravame

Tipo di operazione in cui l'esposizione è soggetta a gravame in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata soggetta a gravame l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento da cui non può essere ritirata liberamente.

Classificazione contabile degli strumenti

Portafoglio contabile in cui lo strumento è registrato in conformità al principio contabile applicato dal soggetto dichiarante.

Portafoglio prudenziale

Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e fuori portafoglio di negoziazione. Strumenti nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 86, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Recuperi accumulati a partire dal default

Importo totale recuperato a partire dalla data di default.

Probabilità di default (PD) dell'emittente

La probabilità di default dell'emittente nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Perdita in caso di default (LGD) in periodi di recessione

Il rapporto tra l'importo che potrebbe andare perso su un'esposizione in periodi di recessione economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di un default e l'importo dell'esposizione al momento del default, in conformità all'articolo 181 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Perdita in caso di default in periodi di normalità economica

Il rapporto tra l'importo che potrebbe andare perso su un'esposizione in periodi di normalità economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di un default e l'importo dell'esposizione al momento del default.

Fattore di ponderazione del rischio

Fattori di ponderazione del rischio associati con l'esposizione in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.

Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)

Valore dell'esposizione dopo l'attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali

Identificazione del metodo utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

Classe di esposizioni

Classe di esposizioni come definita in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.»


(*)  Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(**)  La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente segnalanti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»;

(***)  Non trovando applicazione il SEC 2010, si applica, in questo caso, la classificazione dei settori di cui al Sistema di conti nazionali 2008.»;

(1)  Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).

(2)  Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(3)  Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (cfr. il campo 4).

(4)  Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(5)  Ove disponibili, i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15) sono segnalati con identificazione separata.»;

(6)  Ove si applichi la deroga di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

(7)  Ove si applichi la deroga di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabiliti dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i data siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

(8)  Possono essere utilizzate approssimazioni alternative (come i valori contabili) sulla base della “massima diligenza” (best-efforts) se il valore di mercato non è disponibile.

(9)  Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.»

(****)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»;

(10)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


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